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La FISH sull’integrazione scolastica

Ragazzo a scuola1. Formazione iniziale e in servizio dei docenti per il sostegno
Le semestralità previste  dal Decreto Legislativo applicativo della riforma sono del tutto insufficienti e comunque troppo sbilanciate sul versante della clinica. Occorre invece aumentare le semestralità della didattica e della programmazione metodologica con particolare riguardo alla pedagogia cooperativa.
Quanto specificamente alla formazione in servizio, questa dev’essere affidata fondamentalmente non alle Università, ma alle scuole autonome in rete, che abbiano l’Università come supervisore, perché tale formazione  necessità di riflessioni sulle prassi che costituiscono la base dell’aggiornamento.

La formazione iniziale e in servizio dei docenti curricolari dev’essere prevista come obbligatoria, sulla base di intese coi sindacati; non può rimanere facoltativa, pena la delega al solo insegnante  per il sostegno.

2. Occorre una Direttiva Ministeriale per fare una stima delle prassi improprie, quali:
– ordine dato ai docenti per il sostegno di supplire in altre classi i colleghi assenti, anche quando l’alunno con disabilità è a scuola;
–  uscita dell’alunno con disabilità dalla classe per quasi tutte le ore di lezione, accompagnato dall’insegnante per il sostegno o da un assistente comunale o da un collaboratore scolastico;
– ripetenze reiterate, specie in terza media e nell’ultimo anno delle superiori, oppure passaggio ad altro indirizzo dopo il termine di un primo indirizzo di scuola superiore, a causa della mancata attivazione della formazione professionale o di percorsi misti scuola-formazione professionale.

3. L’emanando Decreto Applicativo dell’articolo 35 comma 7 della Legge 289/02 deve prevedere che la commissione per l’individuazione dell’handicap non sia un’ulteriore commissione che si aggiunge alle tante altre già esistenti, sia per motivi di costi, sia per evitare ulteriori fastidi alle persone.
Inoltre non basta dire nel testo che deve operare in tempi utili per fornire le certificazioni e le diagnosi per la scuola, ma occorre prevedere come ciò avverrà, per evitare che le affermazioni di principio rimangano sulla carta.

4. La situazione dell’integrazione e della sua qualità è assai diversificata in Italia. Occorre un incontro della Conferenza Stato-Regioni-Città che detti delle linee-guida concordate affinché si realizzino livelli essenziali di qualità degli interventi provenienti dai diversi apparati amministrativi.
In tale documento concordato si dovrebbe ridare molto peso agli accordi di programma di cui all’articolo 13 comma 1 lettera “a” della Legge 104/92, inseriti nella logica dei piani di zona di cui all’articolo 19 della Legge 328/00, che ormai possono e debbono essere sottoscritti anche dalle reti di scuole autonome, anche paritarie.

5. Vigilanza sui corsi riservati ex Lege 143/04: occorre predisporre una seria vigilanza per evitare che le poche ore siano svolte in linea senza obbligo di frequenza, con mancanza di confronto diretto coi docenti formatori e fra docenti discenti.

6. Aree disciplinari per il sostegno nelle scuole superiori:  l’articolo 13 comma 5 della Legge 104/92 prevede aree disciplinari nelle quali nominare insegnanti specializzati, secondo le indicazioni del PEI (Piano Educativo Individualizzato). Tale norma, rivolta alle scuole  secondarie di primo e secondo grado, è stata applicata solo per quelle di primo grado, con gravi problemi organizzativi e scarsa trasparenza nell’individuazione delle aree, dovuta ad una totale discrezionalità degli Uffici Scolastici Regionali o dei dirigenti scolastici.
Nelle scuole secondarie di secondo grado, invece, si è proseguito come per il passato ad effettuare tre soli elenchi, rispettivamente per minorati della vista, dell’udito e psicofisici, nei quali tutti i docenti di qualunque classe di concorso sono inseriti secondo  il punteggio assegnato nelle rispettive graduatorie.
Sarebbe necessario estendere questa prassi anche alle scuole superiori, in modo che si eviti che docenti con alto punteggio, ma inseriti in un’area poco richiesta, vengano nominati dopo docenti inseriti in altre aree, aventi un punteggio inferiore.

7. Formazione sull’integrazione scolastica dei docenti curricolari: manca attualmente una norma che renda obbligatoria tale formazione. La conseguenza è che questi si dichiarino incompetenti, delegando il tutto all’insegnante per il sostegno e facilitando la richiesta sempre più frequente – anche tramite il ricorso alla magistratura – di ulteriori ore di sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico. Ciò, oltre ad un incalcolabile danno per l’erario (aggravato dai corsi di formazione facoltativi frequentati solo da non più del 2 o 3% dei docenti delle singole scuole), rompe la logica della presa in carico corale da parte di tutti i docenti della classe del progetto d’integrazione scolastica.
Appare necessaria una revisione del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), che preveda, d’intesa coi sindacati, l’obbligatorietà  di formazione in servizio, oltre che iniziale, di tali  docenti, pena un’alluvione di sentenze dei giudici.

8. Continuità didattica: l’articolo 641 del Decreto Legislativo sulla normativa scolastica 297/94 prevede l’impossibilità di spostare un docente dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni. Ove questa norma fosse stata modificata da una norma patrizia di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è necessario ripristinarla o provvedere a nomine di docenti per il sostegno per un periodo più lungo di un anno e di docenti di ruolo per un periodo superiore ai cinque anni di ferma obbligatoria.
Infatti si assiste continuamente al succedersi di  più docenti  per il sostegno nello stesso anno o del cambiamento di docente in ciascuno degli anni successivi al primo o di docenti di ruolo dopo il quinto anno di ferma obbligatoria. Occorre innalzare a dieci anni il periodo di ferma obbligatoria per i docenti  di ruolo per il sostegno.
La classe di concorso, prevista da una recente proposta di legge, in linea con l’articolo 14 della Legge 104/92, non convince, sia perché crea una “casta” dei docenti per il sostegno, sia perché la proposta di legge non è chiara circa la validità dei titoli di specializzazione previsti da diverse norme succedutesi nel tempo.
Occorre invece una formazione iniziale seria per i futuri docenti per il sostegno e quella in servizio obbligatoria  sia per ciascuna tipologia di minorazione a mano a mano che di anno in anno l’insegnante debba fare da sostegno a nuovi alunni con disabilità, sia e soprattutto per quelli assegnati privi di un titolo di specializzazione.

9. Valutazione della qualità dell’integrazione. L’attuale predisposizione  di un questionario da parte  dell’INVALSI (Istituo Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione) lascia perplessi poiché il questionario predisposto dall’Osservatorio, formulato per  consentire alle scuole un’autovalutazione rispetto a tre crescenti livelli di qualità, è stato stravolto. L’INVALSI sostiene infatti che l’amministrazione non potrebbe valutare ma dovrebbe limitarsi a raccogliere elementi per una successiva valutazione.
Lascia perplessità inoltre la tesi dell’INVALSI secondo la quale non è possibile formulare domande circa il rispetto o meno di norme che prevedono certi comportamenti o procedure. Ma sono proprio queste prassi che occorre verificare per proporre dei correttivi e il rispetto delle norme vigenti.

10. Mancata assistenza igienica da parte dei collaboratori scolastici: malgrado la Nota Ministeriale protocollo n. 3390/01 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 24/7/03, articolo 47 lettera “A”, ancora in molte scuole o non vengono formati i collaboratori scolastici o i dirigenti scolastici tollerano che i collaboratori, anche se formati, possano rifiutarsi di svolgere questi compiti.
In più, la regione siciliana, con la Legge Regionale 15/05, articolo 22, ha stabilito, violando la normativa patrizia del CCNL con conseguenze di dubbia legittimità costituzionale, che l’assistenza igienica sia di competenza degli assistenti comunali.
A questo punto o si cambia la normativa contrattuale o si deve pretenderne il rispetto. Infatti, assegnare agli assistenti comunali tali compiti, crea un conflitto permanente con gli Enti Locali che vedono questa prassi anche come una sostituzione impropria delle ore di sostegno con ore di assistenza, che è assolutamente squalificata, dal momento che l’assistenza educativa richiede un titolo di studio superiore alla terza media, titolo richiesto per la mera assistenza igienica.

11. Conflitti fra Comuni e Province circa la nomina di assistenti educativi nelle scuole superiori : malgrado il chiaro disposto dell’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, ancora continuano i confitti, in quanto le Province si rifiutano di attuare la norma se prima non ricevono dalle regioni i fondi sufficienti.
Appare necessario un definitivo chiarimento, ove serva su base legislativa e un accordo Stato-Regioni, per l’assegnazione dei fondi necessari.

12. Licenza media per gli alunni con disabilità: la Legge 53/04 di riforma prevede che senza diploma di licenza media non si possa accedere né ai licei né alla formazione professionale. Di conseguenza tutte le Intese stipulate dal MIUR con le Regioni sulla formazione professionale e l’alternanza scuola lavoro, hanno riprodotto tale norma.
L’assurdo è che, mentre la normativa scolastica (Ordinanza Ministeriale 90/91, articolo 12, comma 11) prevede che gli alunni con disabilità possano accedere alle scuole superiori, ciò viene vietato  per l’accesso ai corsi di formazione professionale, dove invece i casi di alunni con handicap intellettivo grave potrebbero  trovare maggiore possibilità di soluzione, anche con percorsi misti di istruzione e formazione professionale, anch’essi previsti dalla legge di riforma.
Occorre chiarire e risolvere definitivamente, con un’Intesa Stato-Regioni, questo assurdo, pena l’esclusione degli alunni con disabilità sia dalle scuole superiori sia dalla formazione professionale, con palese violazione della Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale che sancisce il diritto pieno e incondizionato di accesso degli alunni con disabilità, anche grave, a qualunque tipo di scuola superiore e alla formazione professionale.

13. Valutazione degli apprendimenti per gli alunni con handicap intellettivi gravi, come autistici, cerebrolesi, con grave ritardo mentale
Si sta diffondendo la prassi dell’assegnazione a tali alunni di esperti nella “comunicazione facilitata o aumentativa”.
Questa metodologia di comunicazione non è ancora valicata da protocolli scientifici e taluni docenti si rifiutano di effettuare valutazioni che ritengono viziate dall’intervento determinante del comunicatore.
Occorre predisporre dei criteri di prassi valutative non viziate, come ad esempio mettere in cuffia sia l’alunno che il comunicatore e inviare ai due soggetti testi diversi, per essere certi che il comunicatore  non possa influenzare l’alunno.
Nei casi già sperimentati, se la comunicazione facilitata è svolta con serietà, si è accertata una vera preparazione degli alunni; in altri casi il sospetto è giustificato.

14. Direttiva sull’integrazione: Va rilanciata la qualità dell’integrazione scolastica, tramite una Direttiva Ministeriale (se necessario concordata in sede di Conferenza Stato-Regioni), per far comprendere a tutti che l’integrazione è una cosa seria e non un ripiego per parcheggiare o tenere comunque a scuola gli alunni con disabilità.
Sta diffondendosi l’impressione che si voglia fare andar male l’integrazione per poi avere la giustificazione di aprire scuole speciali, anche private (cosa che sta accadendo presso Comuni amministrati sia dal centrodestra che dal centrosinistra, ad esempio Seregno, Cinisello Balsamo, Lucca).
La mancanza di chiarezza su tutto quanto sopra detto, crea con funzione  e facilità la diffusione di notizie incontrollate, destituite di ogni fondamento, ma che molto nuocciono all’immagine dell’integrazione e della volontà politica di questo Governo di voler proseguire nelle scelte operate da oltre trent’anni dai Governi precedenti.           

Roma, 3 aprile 2005

Salvatore Nocera
Vicepresidente nazionale FISH

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