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La FISH chiede accertamenti più semplici

Una Commissione per l'accertamento dell'invaliditàFra le numerose attività della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), va segnalata anche la partecipazione attiva alla Consulta attivata presso il Ministero della Funzione Pubblica e chiamata ad operare specificamente sui temi della Pubblica Amministrazione e del suo funzionamento.

Nell’ambito di questo impegno, la FISH proprio in questi giorni è stata protagonista nell’elaborazione di un emendamento alla Legge Finanziaria per il 2006, in discussione alle Camere. Altri emendamenti sono stati poi elaborati e presentati dalla Federazione al di fuori di questa collaborazione.

L’emendamento condiviso con la Consulta riguarda alcuni particolari aspetti dei procedimenti di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap.
L’obiettivo primario è quello di semplificare i procedimenti, di diminuire il disagio per il cittadino, di evitare la ripetizione inutile delle visite.

Ma quali sono i problemi che si vorrebbero risolvere?
Ancor oggi, in alcune ASL, la visita di accertamento dell’handicap (Legge 104/92) e quella di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, sordomutismo, cecità) vengono effettuate in momenti diversi, sottoponendo cioè il cittadino ad un secondo accertamento. L’emendamento propone che le Regioni impartiscano indicazioni perché ciò non accada più.

L’altro aspetto problematico è quello delle continue revisioni dei certificati anche per quelle persone che abbiano patologie e menomazioni stabilizzate, cioè non variabili nel tempo.
La Legge 326/2003 aveva previsto una delega al Ministero dell’Economia perché venisse elaborato un elenco di patologie gravi per le quali escludere visite di revisione. Questa delega non ha avuto seguito alcuno e quindi a tutt’oggi accade ancora che persone ad esempio con amputazioni vengano convocate periodicamente ad una visita di verifica della sussistenza dell’invalidità.
L’emendamento ripropone sostanzialmente quella delega, prevedendo che l’elenco delle patologie consideri la stabilizzazione al di là della gravità della menomazione, ritenendo la stabilizzazione stessa l’unico elemento che non modifichi il valore del primo accertamento.

Si tratta, lo ripetiamo, di un emendamento – del quale riportiamo qui di seguito il testo integrale – la cui approvazione non è affatto scontata da parte delle Camere. Terremo quindi puntualmente aggiornati sugli sviluppi i lettori del nostro sito.
(C.G.)

Testo integrale dell’emendamento
proposto dalla FISH, con le relative motivazioni:
 

(Disposizioni di semplificazione adempimenti disabili)
E10)

AC 6177 EMENDAMENTO
ALL’ARTICOLO 1, DOPO IL COMMA 188, INSERIRE I SEGUENTI:
“188 – bis – Le Regioni adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario effettuate ai sensi dell’articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295 per l’invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l’accertamento dell’handicap e dell’handicap grave ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni che saranno svolte dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale. Le Regioni provvedono a determinare le modalità concrete

188 – ter – All’ articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 3, dopo le parole “si applica al personale di cui all’articolo 21 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104” è aggiunto il seguente periodo : “, e al personale di cui all’articolo 33, comma 5 della medesima legge.”..»”.

“188 ter “Il comma 7 dell’articolo 42 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito con il seguente:
“7. Il comma 2 dell’articolo 97 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate, o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione».”


RELAZIONE
L’emendamento proposto è teso a semplificare le procedure relative agli accertamenti sanitari previsti per legge per le persone con disabilità e prevede che siano le Regioni a regolamentare il funzionamento concreto delle commissioni esistenti. Le Associazioni delle persone con disabilità e loro familiari e le OO.SS. [Organizzazioni Sindacali, N.d.R.] da tempo lamentano l’onerosità economica, fisica e psicologica cui vengono assoggettati quanti debbono sottoporsi ad accertamenti medico legali al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti nei diversi ambiti di godimento degli stessi (scuola, sanità, lavoro, assistenza sociale, emolumenti economici, trasporti etc.).

Un’esigenza di unificazione di tutti questi interventi è stata espressa anche di recente dal Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza del 29/08/2005 Parere n. 4699/03 reso a proposito dell’emanando Decreto sull’accertamento di handicap al fine dell’integrazione scolastica previsto dall’art. 35 comma 7 della Legge 289/2002.

Il testo proposto dall’emendamento non prevede oneri aggiuntivi per l’erario, anzi, data la semplificazione della procedura, comporta una riduzione certa di spesa pubblica.

Il comma successivo proposto va in analoga direzione: semplificazione e limitazione delle visite di rivedibilità e di controllo quando siano palesemente inutili. Vengono da più parti segnalate frequenti situazioni paradossali di soggetti richiamati a visita di rivedibilità o di controllo a campione anche in presenza di patologie stabilizzate (es.: amputazioni di arto, condizioni genetiche) che non comportano variazione nel tempo. Questo causa un inutile disagio per i cittadini e un sovraccarico di lavoro per le stesse Commissioni deputate all’accertamento.

La Legge 326 citata aveva previsto una delega al Ministero dell’Economia che non ha avuto seguito. Il testo proposto ripropone quella delega, prevedendo che l’elenco delle patologie consideri la stabilizzazione al di là della gravità della menomazione, ritenendo la stabilizzazione l’unico elemento che non modifichi il valore del primo accertamento.

Il testo proposto dall’emendamento non prevede oneri aggiuntivi per l’erario, anzi data la semplificazione della procedura comporta una riduzione certa di spesa pubblica.

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