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Entrano nei LEA i dispositivi per incontinenti e stomizzati

Donna in un letto di ospedaleNel panorama di una Legge Finanziaria per il 2006 che non ha certo portato troppe buone notizie in ambito sociale e sanitario (per tutte, segnaliamo l’analisi di Gianni Selleri, intitolata L’ultimo sberleffo, in altra parte del nostro sito), una soddisfazione arriva invece sul fronte dei dispositivi medici per incontinenti e stomizzati che saranno inseriti nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), ovvero quelle prestazioni e quei servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il sistema fiscale.

Il risultato è anche il frutto del grande lavoro svolto in queste anni da associazioni come l’AISTOM (Associazione Italiana Stomizzati) e la FINCO (Federazione Italiana Incontinenti) e dell’impegno mantenuto da Domenico Di Virgilio, sottosegretario alla Salute.

Qui di seguito proponiamo lo stralcio della Finanziaria (Legge 266/2005), Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2006), che concerne il provvedimento di cui si è detto.
(S.B.)

Legge 266/205 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)
Pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12/2005


Art. 1

Omissis

292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

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