Una notizia interessante proviene dal Garante per la Protezione dei Dati Personali il quale, con l’Autorizzazione n. 3 del 21 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2006, n. 2, Supplemento Ordinario n. 1) ha autorizzato il trattamento di dati sensibili da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo.
L’autorizzazione è stata rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo – ove esistenti – e in particolare «per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione, anche con riguardo alla libertà di scelta dell’insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell’ambiente e delle cose di interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria».
Mediante controlli periodici dovrà poi essere costantemente verificata la stretta pertinenza, la non eccedenza e l’indispensabilità dei dati, rispetto agli obblighi e alle finalità sopra indicati, in particolare per quanto riguarda quelli che rivelano le opinioni e le intime convinzioni, anche con riferimento a quelli che l’interessato fornisce di propria iniziativa.
I dati sensibili potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati e se necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi sopraindicati. Non potranno invece essere diffusi i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale.
Da segnalare infine che gli enti non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che essi intendano effettuare sia conforme alle prescrizioni dell’Autorizzazione 3/2005, la quale ha già efficacia dal 1° gennaio di quest’anno e fino al 30 giugno 2007.
(S.B.)