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I diritti dei passeggeri

Imbarco negato? Voli cancellati o in “terribile” ritardo? Il Regolamento CE 261/2004 – adottato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo esattamente l’11 febbraio di tre anni fa –Sala d'attesa di un aeroporto internazionale stabilisce una serie di disposizioni in materia di compensazione e assistenza a tutti i passeggeri e naturalmente anche a quelli con disabilità o con mobilità ridotta, che si trovino ad affrontare una delle situazioni sopra elencate.
Tra le altre cose esso impone che siano le compagnie aeree a fornire assistenza, ad offrire un rimborso e il riavviamento verso la destinazione prevista, a pagare una compensazione pecuniaria (fino a 600 euro per passeggero) e ad informare i passeggeri dei diritti che lo stesso Regolamento conferisce loro.

E in ottemperanza all’articolo 17, secondo cui entro il 1° gennaio di quest’anno doveva essere redatta una relazione in merito alla sua applicazione, la Commissione Europea ha presentato nei giorni scorsi agli organismi competenti un documento ufficiale per permettere di capire se – e con quali effetti pratici – quanto previsto da questa normativa comunitaria venga osservato o meno.
Lo studio realizzato – che si prefiggeva anche di esaminare eventuali modifiche del Regolamento – è stato sviluppato attraverso quattro filoni principali: quello della ricerca documentaria, dei colloqui con le realtà coinvolte, dell’analisi dei voli e, infine, delle valutazioni sugli aspetti giuridici.

Da tutto ciò sono emerse varie considerazioni interessanti, anche se spesso generiche e non supportate da dati concreti ed esempi pratici, oltre che talvolta contraddittorie.
Le conclusioni, comunque, fanno riferimento al fatto che, nonostante gli apprezzabili progressi fatti da quando tale Regolamento è in vigore, «sono comunque necessari miglioramenti per giungere ad una maggiore coerenza nell’osservanza delle norme da parte delle compagnie aeree e nella loro applicazione da parte degli Stati Membri», vale a dire i due aspetti ritenuti tra i maggiori responsabili delle difficoltà di applicazione delle disposizioni.
Una coerenza, quindi, che può essere raggiunta solo attraverso la definizione inequivocabile da parte della Commissione di alcuni concetti espressi nel Regolamento (su ritardi, cancellazioni, circostanze eccezionali ecc.), poiché non vi è dubbio che variabili ma plausibili interpretazioni da parte delle compagnie aeree di alcuni suoi principi poco chiari mettano ancora oggi il passeggero in una posizione di grande debolezza rispetto alle stesse.
«La Commissione intende pubblicare una comunicazione – si legge nello studio – contenente la sua interpretazione del Regolamento: pur non giuridicamente vincolante, un simile documento agevolerebbe l’applicazione di quest’ultimo e faciliterebbe ai consumatori la comprensione dei loro diritti».
«La Commissione – conclude il rapporto – lavorerà con tutte le parti interessate per migliorare la chiarezza delle disposizioni, la loro applicazione e i relativi controlli. Solamente se tale collaborazione non darà risultati soddisfacenti, essa valuterà l’opportunità di modificare il Regolamento CE n. 261/2004, allo scopo di garantire il pieno rispetto dei diritti dei passeggeri».

Dunque, poiché oltre a questi impegni solo una costante e chiara informazione può aiutare chi viaggia ad entrare pienamente a conoscenza dei propri diritti – che per quanto concerne le persone con disabilità o mobilità ridotta sono tutelati anche, in modo specifico, dal Regolamento CE 1107/2006 – vi invitiamo a leggere per esteso il testo dello studio sull’applicazione del Regolamento 261/2004, già disponibile in italiano (cliccando qui), insieme agli altri documenti a disposizione nel sito della Commissione Europea (cliccare qui).

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