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Assegni ai nuclei familiari e correzioni in corsa

Disegno di nucleo familiareL’assegno al nucleo familiare è una forma di sostegno al reddito che viene erogata ai lavoratori dipendenti o parasubordinati, ai pensionati e anche ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione, in misura diversa a seconda della composizione della famiglia e del reddito familiare.
In sostanza esso diminuisce (fino allo zero) in corrispondenza dell’aumentare del reddito familiare e tale “diminuzione” è proporzionata al numero dei componenti della famiglia.
Nella composizione della famiglia si considerano: il richiedente dell’assegno, il coniuge non legalmente separato, i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro; i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.
La norma prevede che vadano computati nel nucleo anche i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

La Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006) ha previsto una misura a favore dei nuclei familiari numerosi, considerando – in caso di nuclei con almeno quattro figli – anche quelli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, oltre ai figli minori, purché studenti o apprendisti.
Più in generale la Finanziaria (articolo 1, comma 11 della Legge 296/2006) ha voluto introdurre, rispetto all’assegno al nucleo familiare, misure di sostegno ancora maggiore per le famiglie meno abbienti e più numerose, rivedendo le stesse modalità di calcolo. In estrema sintesi, percepiscono assegni molto inferiori i nuclei con redditi più elevati, mentre vengono aumentate notevolmente le prestazioni a favore dei nuclei più disagiati.

Sulla scorta di tali indicazioni, l’INPS ha elaborato e diramato le prime tabelle di riferimento con la Circolare 13 del 12 gennaio 2007, tabelle che sono state oggetto di parecchie contestazioni, sfruttate anche sensazionalisticamente, sostenendo l’affermazione che «a parità di reddito e a parità di numero di componenti, ad un nucleo familiare in cui è presente un figlio diversamente abile, spetterebbe meno che a una famiglia con un bambino normodotato».
Si tratta di un’affermazione che non corrisponde completamente al vero. Fino a certi livelli di reddito, le differenze sono significative: per i redditi più bassi, infatti, la maggiorazione nel caso sia presente un figlio disabile è notevole.
Corrisponde invece al vero che, crescendo il reddito, le differenze si assottigliano sempre di più, fino a diventare paradossalmente sfavorevoli.
Nel caso ad esempio di un reddito di 50.000 euro, l’assegno è di 20 euro circa, quando non vi è un disabile in famiglia, che diventano 15 se quest’ultimo è presente.
Per tali situazioni, quindi, non conviene più fare riferimento alla Tabella 14 della Circolare 13, ma alla Tabella 11.

Parecchie sono state le complicazioni che si sono create ed è indubbio che anche l’INPS, con la Circolare 13, abbia generato non poca confusione e fraintendimenti, tanto da rendere necessario l’intervento della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un Decreto del 7 marzo 2007 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» solo l’8 maggio 2007), per precisare che, dal 1° gennaio 2007, «l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili [grassetto nostro, N.d.R.]».

A seguito di tale puntualizzazione, con la Circolare 88 del 18 maggio 2007, l’INPS ha riformulato le Tabelle 14 e 15, che interessano appunto i nuclei in cui siano presenti soggetti inabili.
Con la medesima Circolare sono state anche impartite istruzioni ai datori di lavoro affinché vi sia una compensazione sulle eventuali diminuzioni subite dai lavoratori.

*Responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale.
Testo pubblicato per gentile concessione del sito
HandyLex.org.

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