- Superando.it - https://www.superando.it -

Quei contributi non vanno negati!*

Maurits Cornelis Escher, Relativity, 1953La Sezione UILDM di Lecco (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), attraverso la propria attività di tutela delle persone con disabilità e delle relative famiglie, è venuta a contatto con alcune difficoltà legate alla necessità di abbattimento delle barriere architettoniche, in particolar modo in relazione all’accesso ai contributi previsti dalla Legge 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eleiminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e dalla Legge Regionale Lombarda 6/89 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).
Le Amministrazioni Comunali, alle quali è affidato dalla Regione Lombardia il compito di una prima istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi di cui all’oggetto, non accolgono detta istanza, in quanto applicano il Vademecum della Regione Lombardia, pubblicato nel gennaio 2007, Allegato B, che in linea generale stabilisce come non finanziabili gli interventi di rimozione delle barriere esistenti negli edifici realizzati successivamente alla data dell’11 agosto 1989. E questo perché successivamente a detto termine tutti gli edifici avrebbero dovuto essere costruiti in conformità a quanto stabilito dalla Legge 13/89.

A parere di chi scrive, ad un’attenta lettura delle disposizioni legislative emergono due sostanziali distinzioni:
a) eliminazione di barriere architettoniche interne all’alloggio del disabile (barriere orizzontali);
b) eliminazione di barriere architettoniche di accesso dall’esterno all’alloggio del disabile (barriere verticali).
La Legge 13/89, la Legge Regionale Lombarda 6/89 e le loro successive disposizioni attuative stabilivano tassativamente che gli edifici realizzati successivamente alla loro entrata in vigore dovessero essere privi di barriere architettoniche.
In particolare, la Legge 13/89 (articolo 1, comma 3) sanciva che la progettazione dovesse prevedere la realizzazione di manufatti o l’installazione di dispositivi per il superamento degli accessi ai piani superiori (barriere verticali).
Essa, per altro, non prevedeva alcuna prescrizione vincolante per la rimozione delle barriere architettoniche interne agli alloggi di edilizia privata (Caso A: mobilità orizzontale interna all’abitazione), dando invece precise indicazioni per gli spazi e i servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica (vedi anche DPR 503/96 e DM del Ministero Lavori Pubblici 236/89).
La conseguenza è stata che negli edifici di edilizia residenziale privata hanno continuato ad essere realizzati alloggi con barriere architettoniche interne anche dopo l’11 agosto 1989.

A nostro parere, in mancanza di un obbligo prescrittivo, non è ora possibile invocare il diniego alla concessione di contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche interne all’alloggio, anche se gli edifici sono stati costruiti dopo il 1989 e pertanto, quando la Regione Lombardia emana un bando per l’assegnazione di contributi, ad esempio per l’adeguamento di servizi igienici, il disabile ha legittimamente il diritto di presentare la domanda e di vedersela valutata come ammissibile.
Scala a chiocciolaDiverso approccio, invece, dev’essere affrontato per la Situazione B (eliminazione delle barriere architettoniche verticali). In questo caso, effettivamente, la Legge 13/89 e la Legge Regionale Lombarda 6/89 stabiliscono che i contributi possono essere assegnati esclusivamente per il superamento delle barriere architettoniche in edifici realizzati antecedentemente all’entrata in vigore delle leggi sopra citate, per il semplice fatto che, successivamente, tutti gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione, o ristrutturati, avrebbero dovuto adeguarsi alle norme richiamate.

Quel che però sembra certo è che le norme non hanno previsto due conseguenze negative che sarebbero ricadute pesantemente e ingiustamente sulla persona con disabilità.
La prima è che un numero incredibile di abitazioni residenziali private, e anche sovvenzionate, sono state realizzate successivamente senza tener conto delle prescrizioni tecniche circa il superamento delle barriere.
La seconda conseguenza è l’ingiustizia patita da una persona che, dopo essere stata costretta a vivere una condizione di grave disabilità a seguito di una malattia o di un trauma, si vede pure negato il diritto ad accedere ai contributi per la rimozione delle barriere di un edificio costruito dopo il 1989, solo perché qualcuno non ha rispettato le leggi.

A questo punto è appena il caso di sottolineare che mentre questa persona potrebbe non avere alcuna responsabilità nella costruzione dell’edificio, si vedrebbe negare un diritto sostanziale e oggettivo solo per la negligenza altrui, un diritto sacrosanto che, in questo caso, vedrebbe la persona con disabilità precipitare in una condizione pre-Legge 13/89, quando bastava un deliberato dell’assemblea condominiale per negare la realizzazione di un ascensore o di un servoscala.
A nostro parere questa interpretazione della norma ne vanifica e ne svuota sia lo spirito che l’effetto. Da tempo, del resto, la Corte di Cassazione aveva colto l’indefettibile connessione tra lo sviluppo della persona umana e la sicura praticabilità dei luoghi, ponendo l’accento sull’esigenza che fosse garantita la possibilità della frequentazione fisica alle varie comunità familiare, abitativa, di lavoro o di studio – nelle quali possa svolgersi la personalità dell’individuo.
Si può inoltre sottolineare che un’interpretazione come questa potrebbe essere di dubbia legittimità costituzionale (cfr. ad esempio la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5172 del 6 ottobre 1979 [diritto della salute ritenuto diritto «forte» che impone «una difesa a oltranza contro ogni intervento ostile», N.d.R.]), ricordando che un diritto può essere limitato anche non sostenendo economicamente la possibilità di concretizzare la sua realizzazione.

In base a quanto detto, dunque, riteniamo giusto chiedere l’impegno di tutti – ognuno per quanto di propria competenza – a rimuovere questi ostacoli che, paradossalmente, impediscono la rimozione di altri ostacoli, quali appunto le barriere architettoniche e la completa e funzionale fruibilità delle abitazioni.

*Si ringrazia LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) per la gentile concessione di questo testo.
**Presidente della Sezione di Lecco della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).

Please follow and like us:
Pin Share