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Volo aereo e disabilità: l’Europa apre una nuova era

Imbarco aereo di una persona con disabilitàMa da dove prendono le mosse i nuovi importanti provvedimenti riguardanti le persone con disabilità e il volo aereo, da noi annunciati qualche giorno fa ed entrati in vigore dal 26 luglio?
Si tratta – come abbiamo già scritto – dell’esito di un lungo lavoro, quello che ha portato, poco più di un anno fa, esattamente il 5 luglio 2006, all’approvazione da parte del Parlamento Europeo del Regolamento CE 1107/2006 sui Diritti delle Persone con Mobilità Ridotta nei Viaggi Aerei, un lavoro che abbiamo seguito passo dopo passo.

Tale Regolamento copre sostanzialmente tre aree, la prima delle quali riguardante il pari trattamento per le persone con ridotta mobilità, la seconda dedicata alla formazione e all’informazione, la terza al miglioramento della qualità dei servizi.
Proprio gli articoli appartenenti al primo gruppo (il , sul Divieto di rifiutare il trasporto, il , su Deroghe, condizioni speciali e informazioni e conseguentemente anche il 14°, Organismo di applicazione e suoi compiti e il 16°, Sanzioni) sono quelli entrati in vigore dal 26 luglio di quest’anno, mentre per la parte rimanente del documento, bisognerà aspettare ancora un anno, cioè fino al 26 luglio 2008.

«La prima fase di lancio di queste norme – ha dichiarato Jacques Barrot, vicepresidente della Commissione Europea, responsabile per la Mobilità – metterà fine alle discriminazioni e darà ai passeggeri disabili e anziani il supporto necessario ai loro bisogni. Oggi, infatti, circa il 10% della popolazione europea ha problematiche di mobilità ridotta – in particolare appunto persone con disabilità e anziani – e non sono in grado di percorrere lunghe distanze, come spesso viene richiesto nei nostri aeroporti. La maggior parte delle compagnie aeree e degli aeroporti fanno già sforzi sinceri per offrire l’assistenza necessaria e tuttavia non tutti provvedono ad un’assistenza completa e garantita».

Jacques Barrot, vicepresidente della Commissione Europea, responsabile per la MobilitàQueste criticità, dunque, sono state comprese nel già citato Regolamento CE 1107/2006, in cui è previsto che le persone con ridotta mobilità possano viaggiare in aereo senza ostacoli.
In particolare la nuova norma prevede la proibizione del rifiuto da parte delle compagnie e dei tour operator – per i voli dagli aeroporti dell’Unione Europea – di imbarcare o di effettuare prenotazioni sulla base della ridotta mobilità.
Le uniche eccezioni potranno essere previste solo per misure di sciurezza debitamente giustificate.
Per quanto poi riguarda il 26 luglio del 2008, da allora gli aeroporti dovranno provvedere ad uno specifico pacchetto di servizi gratuiti per le persone con ridotta mobilità, tra i quali, ad esempio, il trasporto della carrozzina o del cane guida.

Ogni Paese dell’Unione dovrebbe già avere istituito uno specifico organismo di supporto – o indicato uno già esistente – responsabile per l’applicazione della Direttiva sul proprio territorio. Alcuni lo hanno già fatto, altri (Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Romania) hanno dichiarato di voler provvedere a breve termine.
Per l’Italia l’organo responsabile designato dal Governo sarà l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) che sin d’ora svolge una funzione quanto mai importante, quella cioè di raccogliere ogni segnalazione di disguidi o disservizi.
Infatti, ogni persona con disabilità o ridotta mobilità che percepisca come non rispettati i diritti fissati dal Regolamento, dopo aver posto la questione all’aeroporto o alla compagnia aerea, in caso di risposta insoddisfacente, può già rivolgersi all’organismo di tutela del proprio Paese, che per l’Italia è appunto l’ENAC.
Come quindi abbiamo già scritto, le segnalazioni possono essere inviate direttamente all’ENAC al seguente indirizzo di posta elettronica da utilizzare solo a questo scopo: diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it.
(Giuliano Giovinazzo e Stefano Borgato)

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