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Congedi biennali: l’INPS precisa

Disegno di persona in carrozzina con assistenteAvevamo dato ampio spazio, qualche mese fa, all’importante Sentenza 158 del 18 aprile 2007 (depositata l’8 maggio 2007), con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui esso non prevedeva la concessione del congedo retribuito di due anni anche al coniuge della persona con handicap grave.
Come si ricorderà, quell’articolo ammetteva alla fruizione del congedo retribuito di due anni solo i genitori di persone con handicap grave oppure i fratelli o le sorelle, conviventi con la persona disabile, nel caso entrambi i genitori fossero deceduti o totalmente inabili.
Dopo la Sentenza 158/2007, dunque, i congedi dovranno essere concessi – e in via prioritariaanche al coniuge. Per rendere effettivamente applicata la nuova disposizione, si attendevano però le istruzioni operative degli istituti previdenziali.
Dal canto suo, l’INPS, con la Circolare 112 del 3 agosto scorso, ha provveduto a “recepire” le indicazioni della Corte Costituzionale, fornendo al contempo altre precisazioni di carattere generale.

L’INPS riassume in sostanza le condizioni che individuano gli aventi diritto, secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
b) genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
– il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
– il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
– il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
In caso di figli minorenni, la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza, in caso invece di figli maggiorenni, il congedo spetta pure in assenza di convivenza, ma a condizione che l’assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.
Da ribadire che il congedo spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia): esso non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.
c) fratelli o sorelle (alternativamente) conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
– che entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
– che il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, che il coniuge stesso non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo o che egli abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Precisazioni
Già con la Circolare 90/2007, l’INPS aveva sottolineato come non fosse più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, «stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza».
Ora, con la nuova Circolare 112/2007 si ribadisce che per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato dalla Circolare suddetta.
Vale la pena sottolineare che le indicazioni della Circolare 90/2007 non valgono solo per i permessi lavorativi mensili, ma anche per i congedi, proprio in forza della nuova Circolare 112.
Si rimanda a questo punto ad un nostro precedente commento alla Circolare 90/2007 per gli opportuni approfondimenti.

Casi pendenti e nuovi moduli
Dopo la pubblicazione della Sentenza 158/2007, molti lavoratori per i quali si apriva la prospettiva di poter godere dei due anni di congedo retribuito hanno presentato domanda agli istituti previdenziali. Ora l’INPS precisa che le sedi periferiche possono riesaminare i casi sospesi o rifiutati perché mancavano le indicazioni della direzione centrale.
Il nostro suggerimento per quei lavoratori, quindi (cioè per i coniugi di persone con handicap grave), è quello di ripresentare la relativa domanda. A tal proposito l’INPS informa che nei prossimi giorni dovrebbero essere disponibili i nuovi moduli relativi ai congedi, reperibili anche nel sito internet dell’ente, all’interno dell’area Modulistica on line (il nuovo modulo per il congedo al coniuge della persona con handicap grave sarà denominato Hand6).
Quasi superfluo in conclusione precisare che questi moduli e queste indicazioni non valgono per i lavoratori assicurati con altri Istituti, ad esempio per i dipendenti pubblici assicurati INPDAP.

*Responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale.
Testo pubblicato per gentile concessione del sito
HandyLex.org.

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