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L’inviolabile diritto alle ferie

Carozzina in spiaggiaSi può dire che una sentenza emanata nel giugno scorso dal Tribunale di Ascoli Piceno (Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto), in accoglimento del ricorso della madre di un ragazzo con disabilità, appartenente all’Associazione “Un passo avanti”, abbia letteralmente sancito il “diritto ad andare al mare” e a farlo con l’ausilio “giusto”, nella fattispecie con la carrozzina J.O.B.
Particolarmente interessante appare anche il fatto che il diritto all’ausilio sia stato questa volta riconosciuto non soltanto alla persona con disabilità, ma anche a chi la assiste – nel caso specifico la madre – che però non può farlo in modo congruo e con continuità, a causa delle sue proprie condizioni di salute.
In ogni caso il testo del provvedimento (disponibile cliccando qui) si commenta da sé. Per il resto cediamo ben volentieri la parola per una nota di approfondimento a Chiara Bonanno, coordinatrice del sito http://chiaraesimone.altervista.org e referente per il Lazio dell’Associazione “Un passo avanti”.
(S.B.)

L’articolo 16 della Costituzione Italiana sancisce che «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale»: ma com’è possibile metterlo in atto se le condizioni fisiche impediscono di fruire di tutti gli ambienti aperti al pubblico?
Anche in questo caso, dunque, ci viene in soccorso la Costituzione e in particolare l’articolo 3, che insieme al secondo è sempre utile citare spesso! Esso infatti recita tra l’altro che è «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese [grassetto nostro, N.d.R.]».
Ebbene, forse a molti sembrerà strano, ma anche le “ferie”, il riposo, costituiscono un inviolabile diritto costituzionale (articolo 36, comma 3 della Costituzione e anche articolo 2019 del Codice Civile) e questo perché la qualità di vita di ogni essere umano dipende dalla possibilità di ricrearsi dopo un periodo di impegno. A maggior ragione, quindi, se si tratta di un bambino con disabilità che abbia dovuto affrontare impegni scolastici e riabilitativi decisamente ardui in presenza di handicap.
In questo senso il mare o la montagna rappresentano un’indispensabile occasione terapeutica, ricchi di molteplici stimoli non raggiungibili altrimenti, oltre che un elemento di svago e socializzazione.
Normalmente, però, le carrozzine non sono in grado di affrontare percorsi scoscesi e, soprattutto, sabbiosi. Per questo da tempo sono presenti sul mercato degli ausili carrozzine da spiaggia, utili sia per il trasporto sulla sabbia che per agevolare l’entrata e l’uscita in acqua, delle quali però il nostro ormai “antico” Nomenclatore Tariffario non prevede l’uso.
E tuttavia il Decreto Ministeriale 332/99 – ultimo aggiornamento del Nomenclatore stesso – è chiaro nell’affermare che nei casi in cui la disabilità sia particolarmente grave, l’amministratore deve prevedere la possibilità di fornire un ausilio, anche se questo non è descritto nel Nomenclatore. Purtroppo le amministrazioni sanitarie sono ormai gestite unicamente in modo burocratico, che guarda quasi esclusivamente ai risparmi di spesa, per cui spesso accade che la “miopia da colletto bianco” di persone poco preparate ad occuparsi dei servizi destinati al benessere della collettività ricada soprattutto sui cittadini più deboli.
Si può dire quindi che quella di San Benedetto del Tronto sia l’ennesima sentenza che dimostra come sia ormai diventato impellente istituire un’Authority a tutela della società civile, per la valutazione delle strutture e del personale pubblico, come vorrebbe anche una specifica proposta di legge, della quale credo sia importante seguire l’iter.
Si tratta di una sentenza importante anche perché rileva esplicitamente come l’immobilismo dell’amministrazione violi i diritti fondamentali della persona alla salute e alla vita di relazione, in riferimento non solo al paziente, ma anche al suo stesso assistente, ovvero, nel caso specifico, al genitore che esercita la potestà.

*Coordinatrice del sito http://chiaraesimone.altervista.org. Referente per il Lazio di “Un passo avanti” – Associazione Genitori Bambini Cerebrolesi.

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