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Permessi lavorativi, continuità ed esclusività dell’assistenza

Madre di disabile spinge il figlio in carrozzinaIl 18 febbraio scorso, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato un Parere (il numero 13/2008) relativo ad alcuni aspetti applicativi dei permessi lavorativi concessi ai familiari di persone con handicap grave.
Si tratta di una disposizione rilevante poiché interessa tutti i dipendenti pubblici, anche se è possibile (ed asuspicabile) che venga rivista in futuro, dato che si è in attesa di una pronuncia, su questi temi, da parte del Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero dell’Economia.
Il Parere, emanato in risposta ad uno specifico quesito, verte sui requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza introdotti dalla Legge 53/2000. Come si ricorderà, l’articolo 20 di quest’ultima norma precisava che le agevolazioni lavorative spettano «anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto».
I permessi lavorativi, inoltre, erano stati estesi «ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente».
Secondo la Legge 53/2000, quindi, i permessi spettano – a prescindere dalla convivenza – anche a quei familiari che assicurano l’assistenza con continuità e in via esclusiva alle persone con handicap grave.
I concetti di continuità ed esclusività sono stati oggetto di successive interpretazioni da parte degli istituti previdenziali (INPS e INPDAP) e dello stesso Ministero del Lavoro. Ora il Dipartimento della Funzione Pubblica esprime il suo orientamento.
Vale la pena ricordare infine che la continuità e l’esclusività dell’assistenza non hanno comunque rilevanza nel caso dei permessi concessi ai genitori di persone con disabilità con essi conviventi.

Continuità
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene che il Legislatore abbia voluto collegare in senso stretto la concessione dei permessi al requisito definito dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104/92 e cioè collegando la situazione di gravità alla necessità di un intervento assistenziale «permanente, continuativo e globale»: la situazione di handicap grave, infatti, richiede per definizione l’assistenza continuativa.
Secondo il Dipartimento stesso la continuità sussiste soltanto quando l’assistenza è prestata non in maniera saltuaria od occasionale ma «con assiduità e costanza, in modo tale da prestare un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata». Si tratta, fin qui, di considerazioni non dissimili a quelle espresse da INPS e INPDAP e che nulla apportano in termini di semplificazione gestionale.
Ma il Dipartimento precisa anche che la continuità dell’assistenza non costituisce la finalità del permesso – e tale non potrebbe essere, data l’esigua consistenza dei permessi stessi, pari a tre giorni al mese – ma ne costituisce, al contrario, il presupposto di fatto legittimante.
Nella sostanza, se non preesiste la continuità dell’assistenza, sistematica e costante al di fuori dell’orario di lavoro, i permessi non vanno concessi.
Dopo queste precisazioni, il Dipartimento non fornisce alcuna indicazione per l’applicazione operativa, anzi attribuisce discrezionalità alle amministrazioni interessate: «la situazione sarà valutata di volta in volta e a seconda delle circostanze concrete da parte dell’amministrazione interessata». La condizione della continuità va autocertificata dal lavoratore interessato e valutata dall’amministrazione competente (solitamente l’Ufficio Personale o quello delle risorse umane). La scelta della Funzione pubblica è, come si può intuire, foriera di non poca disomogeneità applicativa e di contentenziosi.

Esclusività
In questo ambito il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che l’esclusività va intesa nel senso che vi sia un solo lavoratore che richiede i permessi lavorativi e che ne fruisce. Questi vanno concessi, quindi, anche nel caso vi siano nel nucleo familiare altre persone in grado di prestare assistenza. In questo il Dipartimento è in linea con le indicazioni già fornite dall’INPS e dal Ministero del Lavoro.
La condizione va autocertificata dal lavoratore interessato e valutata dall’amministrazione competente.

Cumulabilità
Ma se un lavoratore deve assistere due familiari con disabilità, ha diritto a raddoppiare i permessi lavorativi? Può cioè godere di sei giorni di permesso mensile? La normativa vigente non ne parla.
La questione della cumulabilità dei permessi lavorativi è stata affrontata nel 1995 dal Consiglio di Stato, con il Parere n. 785 del 14 giugno di quell’anno, che ha espresso opinione favorevole circa la possibilità di cumulare in capo allo stesso lavoratore permessi lavorativi per diversi familiari con handicap grave. Sia l’INPS che l’INPDAP hanno recepito con proprie circolari tale indicazione.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica è ora di diverso avviso, motivato con il riferimento all’articolo 20 della Legge 53/2000 – intervenuta successivamente al Parere del Consiglio di Stato del 1995 – che ha precisato che i benefìci possono essere fruiti anche in assenza di convivenza. La motivazione appare quanto mai debole.
Secondo il Dipartimento, quindi, si può ora fruire dei permessi solo in riferimento ad un’unica persona disabile, affermando anche che «un’assistenza resa con continuità è logicamente prestata in favore di una sola persona». Non sarebbe dunque possibile assistere, secondo la Funzione Pubblica, due persone con continuità. E tuttavia, anche in questo caso, viene rimandata alla discrezionalità delle diverse amministrazioni la valutazione dei casi «eccezionali».

Programmazione della fruizione
Il Dipartimento sottolinea, da ultimo, che al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione», le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso, elaborando un piano per la fruizione dei permessi.
Nulla di diverso, in tal senso, rispetto a quanto già espresso dall’INPS e dall’INPDAP.

Per approfondimenti su permessi e congedi lavorativi si suggerisce la consultazione del sito HandyLex.org

*Responsabile del Servizio HandyLex.org – Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale. Testo pubblicato per gentile concessione del sito HandyLex.org.

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