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Gli esami di stato e gli alunni con disabilità

Aula di scuola con alunno in carrozzinaL’Ordinanza n. 30 (10 marzo 2008) del Ministero della Pubblica Istruzione definisce – all’articolo 17 – le norme per gli esami di stato conclusivi degli studi (ex maturità) degli alunni con disabilità.
Nella sostanza tale articolo richiama i contenuti dell’analogo articolo 17 dell’Ordinanza Ministeriale 26/07, per quanto riguarda il divieto di pubblicazione dei voti di ammissione, il diritto all’assistenza durante le prove d’esame, le prove equipollenti e i tempi più lunghi (nonché l’uso di mezzi tecnologici), la trascrizione delle prove in braille – ingrandite o trascritte su supporto elettronico – e il possibile rilascio dell’attestato in sostituzione del diploma per chi ha seguito un PEI (Piano Educativo Individualizzato) differenziato.

All’ultimo comma del medesimo articolo 17, l’Ordinanza 30/08 richiama poi il suo precedente articolo 2, ove al comma 1 esclude espressamente, per il corrente anno scolastico, l’applicazione delle norme sul dovere di saldare i debiti formativi ai fini dell’ammissione agli esami stessi.
Ciò significa che tutti gli alunni per questi esami potranno essere ammessi, con giudizio motivato, anche se presentano lacune e insufficienze in alcune discipline.

È importante ricordare in conclusione che un’eventuale mancata ammissione agli esami di un alunno con disabilità che abbia seguito un PEI differenziato comporta per lo stesso l’impossibilità di acquisire l’Attestato con i crediti formativi maturati, che può essere rilasciato solo dalla commissione d’esame.
Per i prossimi anni, dunque, sarebbe opportuno che il Ministero della Pubblica Istruzione prevedesse la non necessità dell’applicazione delle norme sui debiti formativi agli alunni con disabilità che seguono un PEI differenziato.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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