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È opportuno ricordare che…

Ragazzo con disabilità a scuolaÈ opportuno ricordare ai lettori che alla metà di giugno, in quasi tutti gli Uffici Scolastici Regionali, scadono i termini entro i quali i dirigenti scolastici debbono trasmettere agli Uffici Scolastici Provinciali (ex Provveditorati agli Studi) i progetti didattici personalizzati redatti da tutti i docenti dei singoli Consigli di Classe, ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Ministeriale 331/98, per chiedere ore aggiuntive di sostegno per il prossimo anno scolastico.
Infatti, tramite la Circolare 36/05, il Ministero ha precisato all’articolo 9 che debbono prima essere inviati dalle singole scuole i dati relativi agli organici di diritto – che per gli insegnanti di sostegno corrispondono a poco più della metà dei posti necessari – e poi (articolo 11, comma 6) le richieste per le deroghe in organico di fatto.
I singoli dirigenti debbono dunque inviare – all’incirca entro la metà di giugno – le richieste agli Uffici Scolastici Provinciali, perché esprimano il loro parere e quindi trasmettano entro il 10 luglio le richieste di autorizzazione alle deroghe ai direttori scolastici regionali i quali, a loro volta, avranno tempo sino al 30 luglio per decidere positivamente o negativamente.
Sarà bene precisare anche che entro le stesse date debbono essere inoltrate le richieste per gli eventuali sdoppiamenti delle prime classi le quali, in forza del Decreto Ministeriale 141/99, non possono superare i venticinque alunni, se è presente un alunno certificato con disabilità e i venti se ne sono presenti due.
I due Decreti sopra citati sono espressamente richiamati dalla Circolare Ministeriale 36/05, mentre le scadenze precise di ogni Ufficio Scolastico Provinciale sono contenute nelle Circolari di ciascuno di essi.

Essere attenti a tali scadenze è importante, sia perché la stessa Circolare 36/05 vieta gli sdoppiamenti di classe dopo il 31 agosto, sia perché le richieste tardive di posti aggiuntivi di sostegno debbono seguire le lunghe trafile delle graduatorie e dei probabili ricorsi contro di esse, ritardando le nomine aggiuntive talora sino a febbraio o a marzo dell’anno successivo.
È bene tener presente poi che in presenza di una chiara documentazione dei bisogni educativi dei singoli alunni contenuti nella diagnosi funzionale e della puntuale richiesta di risorse contenuta nel PEI [Progetto Educativo Individualizzato, N.d.R.] e quindi nei singoli progetti didattici personalizzati, il dirigente scolastico non può rifiutarsi di inviare la richiesta e il direttore scolastico regionale non può rifiutare o la conferma delle ore assegnate l’anno precedente o l’assegnazione di nuove ore.
Infatti, la semplice motivazione che gli organici di diritto assegnati non sono sufficienti e quindi non vi sono fondi aggiuntivi per nuove nomine, è stata ormai costantemente smentita da più anni da numerose sentenze dei tribunali che hanno condannato l’Amministrazione Scolastica ad assegnare tutte le ore necessarie per rispondere ai bisogni educativi documentati a livello sociosanitario ed educativo.

Aula scolasticaE del resto – come sa bene chi frequenta abitualmente le pagine di questo sito – in mancanza di un chiaro impegno del Ministero della Pubblica Istruzione a garantire una seria presa in carico professionale dei progetti di integrazione da parte di tutti i docenti del Consiglio di Classe, i magistrati fanno assegnamento solo sulla risorsa “sostegno” e quindi i genitori debbono collaborare con i dirigenti scolastici a fornire tutti gli elementi per corredare al meglio la documentazione necessaria.

La stessa magistratura, inoltre, nei casi documentati sta sempre più assegnando, tramite sentenza, assistenti per l’autonomia e la comunicazione in forza dell’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 e anche collaboratori e collaboratrici scolastiche per l’assistenza igienica nei casi richiesti, tenendo conto dell’articolo 47, allegato “A” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2006-2009, firmato il 7 ottobre 2007.
Ove taluno pretendesse dunque la certificazione di alunno “con handicap particolarmente grave”, contenuta nell’articolo 35, comma 7 della Legge 289/02, per concedere ore aggiuntive di sostegno o le altre risorse, i genitori, con molta semplicità e cortesia, ma con fermezza, facciano presente l’esistenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 185/06, parzialmente modificato dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo di quest’anno.

Sarà pure opportuno che i genitori chiedano – sempre cortesemente ma con fermezza – che i dirigenti scolastici predispongano per l’inizio dell’anno scolastico e prima dell’inizio delle lezioni, attività di “programmazione obbligatoria” dei singoli progetti didattici personalizzati da parte di tutti i docenti dei Consigli di Classe, come previsto dalla Nota Ministeriale Protocollo 4088/02, dalla Circolare Ministeriale 78/03 e dalla Nota Ministeriale protocollo 4798/05.
Ovviamente sarà necessario che venga pure predisposto l’acquisto di ausili e sussidi didattici in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico.

Ove infine esistano accordi di programma puntuali, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della Legge 104/92 e degli articoli 14 e 19 della Legge 328/00, questo stesso promemoria è del tutto superfluo, perché la programmazione didattica e organizzativo-amministrativa è già in essi seriamente prevista. In mancanza, sarà bene che le associazioni e le loro federazioni si adoperino perché si arrivi presto alla stipula degli accordi.

*Vicepresidente vicario della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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