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Esami di Stato: esito positivo oppure negativo

Studenti che sostengono gli Esami di StatoAll’articolo 21, comma 1, l’Ordinanza n. 30/08 del Ministero della Pubblica Istruzione recita: «L’esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione DIPLOMATO in caso di esito positivo e NON DIPLOMATO nel caso di esito negativo».
Il riferimento è agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e la questione trattata dal comma citato riguarda da vicino anche gli studenti con disabilità.

Ora, di fronte alle richieste di maggiori chiarimenti provenienti anche dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), il direttore generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, Mario G. Dutto, ha rettificato quanto stabilito in precedenza, con una Nota resa pubblica in questi giorni, che recita testualmente: «Considerato che il contenuto della disposizione prevista dall’articolo 21 dell’Ordinanza Ministeriale 10 marzo 2008, n. 30 è attualmente oggetto di approfondimento da parte di questo Ministero, al fine di evitare eventuali contenziosi, si precisa che per il corrente anno scolastico 2007/2007 le commissioni d’esame, per quanto concerne la pubblicazione dei risultati degli Esami di Stato, si atterranno alle seguenti indicazioni: “L’esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO POSITIVO in caso di risultato positivo ed ESITO NEGATIVO nel caso di risultato negativo”».

Restano invece invariati la parte conclusiva del comma 1 («Qualora venga attribuita la lode, deve esserne fatta menzione») e l’intero comma 2 («Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame»). (S.B.)

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