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Integrazione scolastica: le nuove linee d’azione della FISH

Ragazza in carrozzina insieme ad alcuni compagni di scuolaIl presente documento prodotto nei giorni scorsi dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – a firma del suo presidente nazionale Pietro Barbieri  e del vicepresidente Salvatore Nocera – aggiorna altri testi analoghi prodotti negli anni scorsi dalla Federazione (ultimo dei quali quello intitolato Linee d’azione per l’integrazione scolastica, disponibile cliccando qui), rivolgendosi a quegli alunni che a causa di situazioni complesse, necessitano di un supporto più intensivo all’apprendimento in termini qualitativi e quantitativi e quindi svolgono piani educativi personalizzati che possono essere o “semplificati” o “differenziati” rispetto a quelli dei compagni, pur rimanendo agganciati ai programmi della classe.
«Si ritiene – spiega lo stesso Salvatore Nocera – che le soluzioni proposte, se riescono a garantire il diritto allo studio degli alunni con handicap in situazione di particolare gravità e il buon andamento dell’amministrazione scolastica per la realizzazione dei diritti di tutti i compagni, giovino pure, con gli opportuni adattamenti (che richiedono minori risorse), a migliorare la qualità dell’integrazione di tutti gli alunni con disabilità».
«L’integrazione generalizzata – continua Nocera – la cui normativa in Italia costituisce vanto presso tutti gli altri Paesi del mondo, negli ultimi anni ha subito un forte calo di attenzione; in particolare, durante  le ultime due legislature non ci sono stati arretramenti normativi, ma i tagli alla spesa, uniti al disinteresse governativo per il mancato rispetto della normativa, hanno determinato forti arretramenti nella qualità dell’integrazione realizzata precedentemente».
«Si chiede pertanto – conclude il vicepresidente della FISH – che il Ministero voglia adottare nel più breve tempo possibile le richieste Linee-guida per l’integrazione scolastica, integrative di quelle definite con l’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, utilizzando le indicazioni di seguito  riportate, elaborate anche alla luce della Proposta di Legge FISH A.C. n. 2003/07 e della Convenzione sui Diritti delle persone con disabilità approvata dall’ONU il 13 dicembre 2006. Ci attendiamo ciò dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [d’ora in poi sempre MIUR, N.d.R.] come segno concreto di rinnovato interesse politico».

Qualche avvertenza, infine, per quanto riguarda la lettura di questo documento. Ciascun punto di esso evidenzia con la lettera a) la normativa di riferimento, con la lettera b) la prassi di violazione della stessa e con la lettera c) la proposta di soluzione avanzata dalla FISH, che può naturalmente anche essere sostituita da un’altra, purché risolutiva del problema riscontrato.
La prima parte riguarda una serie di Nuovi problemi urgenti, la seconda numerosi Problemi denunciati da tempo la cui soluzione non può essere rinviata. Questi ultimi – va purtroppo notato – riprendono in buona parte quanto scritto dalla FISH nella primavera del 2006, a confermare la situazione di immobilità e arretramento denunciata in precedenza.


Nuovi problemi urgenti


1. Articolo 64 del Decreto Legge
112/08
a) L’articolo 64 del Decreto Legge 112/08 dispone la riduzione di decine di migliaia di docenti e non docenti, nonché l’aumento del numero di alunni per ogni classe.
b) Tale disposizione non esclude dal taglio gli insegnanti per le attività di sostegno, né le classi frequentate da alunni con disabilità.
c) Si chiede l’approvazione di un emendamento alla legge di conversione del Decreto Legge che espressamente escluda da tale disposizione sia il Decreto Ministeriale 141/99, concernente il numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità, sia la Legge 244/07, articolo 2, commi 413 e 414, riguardanti il numero massimo e minimo di docenti per il sostegno in organico di diritto e di fatto.

2. Ricostituzione e riconvocazione dell’Osservatorio
Ministeriale sull’Integrazione Scolastica
a)
La Circolare Ministeriale 262/88, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 sul diritto pieno e incondizionato degli alunni con disabilità a frequentare le scuole di ogni ordine e grado, ha istituito un Osservatorio Ministeriale, composto da associazioni, dirigenti e funzionari ministeriali ed esperti di altre Amministrazioni, quale organo  di consulenza e proposta al MIUR e alle altre Amministrazioni che, per legge, hanno competenze sul processo d’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
b) Il precedente Governo, pur avendo istituito i due organi interni all’Osservatorio stesso – e cioè l’Assemblea delle Associazioni e il Comitato Tecnico-Scientifico – non Alunna in carrozzina in aula scolasticaha previsto la presenza di funzionari ministeriali  né del MIUR né di altre Amministrazioni, né ha ripristinato l’organismo di raccordo fra i due organi  con funzioni operative. La conseguenza è stata una quasi inesistente attività dell’Osservatorio.
c) Si chiede la ricostituzione dell’Osservatorio e l’immediata convocazione prima dell’inizio delle lezioni di settembre prossimo, per conoscere gli orientamenti del ministro Mariastella Gelmini sull’integrazione, nel quadro del miglioramento della scuola, anche alla luce del presente documento.

3. Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008
a)
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Intesa sui criteri di accoglienza e di presa in carico degli alunni con disabilità, con il consenso di tutte le Regioni, sia quelle governate dal centrodestra che quelle governate dal centrosinistra.
b) Tale Intesa apporta notevoli miglioramenti alla normativa vigente, specie per i rapporti interistituzionali, ma non se n’è avviata l’attuazione in vista del prossimo anno scolastico e di quello successivo che, amministrativamente, si apre con le iscrizioni del gennaio 2009.
c) Si chiede che vengano rilanciati i contenuti dell’Intesa e la stipula degli accordi di programma regionali e subregionali, che soli possono garantire le scuole come servizi territoriali decentrati e autonomi, inseriti nella rete dei servizi locali, grazie al cui coordinamento si può realizzare una migliore qualità dell’integrazione nella logica di scuole di eccellenza.

4. Formazione iniziale e in servizio dei docenti
a)
Il Decreto Delegato 227/06 prevede una formazione iniziale sull’integrazione scolastica rivolta a tutti gli studenti aspiranti a docenza, oltre che una formazione permanente in servizio e la specializzazione dei docenti per il sostegno.
b) Nella prassi sino ad oggi solo alcuni corsi universitari hanno previste semestralità significative su questo aspetto fondamentale del sistema di istruzione. Ciò ha favorito, per un verso, la delega ai soli docenti per il sostegno da parte dei docenti curricolari, per l’altro, un sempre più frequente ricorso dei genitori alla Magistratura che ha portato, negli ultimi tre anni, a oltre mille casi di aumento di ore di sostegno.Ragazza con disabilità davanti al computer insieme a insegnante di sostegno
c) Nell’ambito dell’approvazione della proposta di Legge Aprea A.C. n. 953, che prevede all’articolo 13, comma 3, la formazione iniziale di tutti gli aspiranti all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, si propone la previsione di un adeguato numero di semestralità per la formazione iniziale di tutti gli aspiranti docenti concernenti la pedagogia, la psicologia e la didattica dell’integrazione scolastica, con riguardo anche agli alunni in situazione di gravità.
Si propone inoltre un arricchimento dei programmi di specializzazione per il sostegno, concernente anche le problematiche degli alunni in situazione di gravità. E ancora, si propone che sia resa obbligatoria per tutti i tutti i docenti, tramite accordi con i sindacati, la formazione in servizio sull’integrazione scolastica del tipo di disabilità da seguire, con particolare attenzione agli alunni con handicap in situazione di gravità. Si propone infine una specifica formazione iniziale e in servizio sull’integrazione scolastica dei dirigenti scolastici.

5. Continuità didattica
a)
La Legge 662/96 (articolo 1, comma 75) ribadisce il principio, più volte enunciato nella normativa, della continuità didattica degli insegnanti per il sostegno.
b) Nella prassi tale continuità rimane inapplicata; infatti, gli insegnanti per il sostegno con nomina a tempo indeterminato, dopo cinque anni possono passare su cattedra comune. Quelli a tempo determinato hanno una nomina annuale e talora si succedono nello stesso anno, ricevendo alcuni una nomina provvisoria in attesa dell'”avente diritto”, altri una nomina definitiva ad anno scolastico da tempo iniziato.
c) In alternativa all’istituzione di un’apposita classe di concorso per gli insegnanti di sostegno – accettabile solo con la permanenza in essa dei docenti per tutti gli anni di insegnamento, fatte salve le normali condizioni di passaggio di cattedra – si propone un aumento degli anni di permanenza sui posti di sostegno, incentivato in forma non monetaria. Si propone, altresì, che venga esteso anche ai docenti precari il disposto dell’articolo 461 del Decreto Legislativo 297/94, secondo il quale dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni un docente non può essere spostato di sede. In tal caso dovrà essere garantito punteggio e stipendio ai docenti precari che, a seguito di ricorsi o altre circostanze, avrebbero diritto alla nomina dopo il ventesimo giorno.
Bimbo con disabilità insiema a donna adultaOccorre, infine, prevedere che i contratti a tempo determinato abbiano validità per un biennio o un triennio, a seconda che si tratti di un ciclo di studi biennale o triennale (primo triennio della scuola primaria, triennio della scuola secondaria di primo grado, triennio della scuola secondaria di secondo grado). La continuità dovrà riguardare la permanenza del docente nella classe frequentata dall’alunno. A tal fine, qualora il docente venga nominato per più alunni, si dovrebbe riuscire a dare nomine parallele relative allo stesso anno di corso, ciò che sarebbe facilitato dalla previsione della Proposta di Legge Aprea n. 953 che all’articolo 16 attribuisce alle singole scuole la formulazione delle graduatorie per la nomina dei docenti.

6. Sospensione dei corsi di specializzazione on-line dell’Università di Venezia
a)
L’articolo 14 della Legge 104/92 stabilisce che la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all’integrazione scolastica sia svolta solo dalle Università e la normativa nazionale conseguente prevede un numero chiuso di aspiranti, indicato sulla base di un parere del Direttore Scolastico Regionale per ogni ateneo, con obbligo di frequenza.
b) L’onorevole Fabio Mussi, precedente ministro dell’Università, ha autorizzato nel 2007 – malgrado il parere contrario delle associazioni aderenti alla FISH, della Società Italiana di Pedagogia Speciale, del Coordinamento Italiano degli Insegnanti di Sostegno (CIIS) e di altri esperti – la Scuola di Specializzazione dell’Università di Venezia a gestire un corso per 1.350 aspiranti anche al di fuori del Veneto e da svolgersi anche in altre sedi, con almeno la metà delle ore di insegnamento da effettuarsi on-line, cioè senza obbligo di frequenza [di tale questione il nostro sito si è occupato con il testo intitolato Quel corso è dannoso all’inclusione scolastica, disponibile cliccando qui, N.d.R.].
c) Si chiede la sospensione di tale corso e il divieto di riproposizione ovunque in futuro, poiché l’eccessivo numero di studenti e la scarsa frequenza alle lezioni contrastano con la logica formativa di chi dovrà svolgere il delicatissimo compito di accompagnamento didattico di alunni con specifici bisogni educativi speciali.

Problemi denunciati da tempo la cui soluzione
non può essere ulteriormente rinviata


1. Finalità dell’integrazione
a)
L’articolo 12, comma 3 della Legge 104/92 indica come obiettivi dell’integrazione scolastica la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.
b) Nella prassi, spesso questi alunni vengono isolati dai compagni, impedendo la realizzazione degli obiettivi indicati; inoltre, gli interventi personalizzati vengono spesso “scambiati” per interventi individuali, contro la logica dell’integrazione.
c) Occorre un programma di formazione – anche specialistica per tipologie di disabilità – degli operatori scolastici ed extrascolastici, che consenta loro di realizzare gli obiettivi con una programmazione maggiormente integrata.

2. Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale:
continuità degli operatori sanitari
a)
L’ articolo 12, comma 5 della Legge 104/92 stabilisce che gli operatori delle ASL che formulano la diagnosi funzionale debbano partecipare alla formulazione del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e del PEI (Piano Educativo Individualizzato), per garantire la continuità di presa in carico del progetto di integrazione assieme agli operatori scolastici e alla famiglia.Bimba in carrozzina insieme a compagna di scuola non disabile
b) Nella prassi il personale sanitario è numericamente scarso, insufficientemente formato e aggiornato, oberato di lavoro e spesso precario, causando discontinuità e assenze dagli incontri.
c) Occorre che le Regioni, con atto deliberativo, garantiscano unità multidisciplinari stabili, con la presenza di figure professionali competenti, anche nel campo degli alunni con handicap in situazioni di particolare gravità, con una più approfondita specializzazione. All’individuazione degli obiettivi deve contribuire anche la famiglia – pure tramite esperti di sua fiducia – sulla base del suo diritto-dovere di scegliere le mete educative e gli strumenti relativi, fra quelli validati a livello di buone prassi (si confronti anche l’articolo 2 della già citata Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008).
Le Unità Multidisciplinari devono costituire una continuità con le Unità Valutative dell’Handicap che dovrebbero intervenire prima dell’ingresso nella scuola e con quelle successive alla scuola e devono assumere il ruolo fin qui svolto dalle Commissioni Medico-Legali, affinché i servizi e i trasferimenti monetari siano attribuiti da un solo decisore.
Si chiede al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – per il tramite del MIUR – un aumento di interventi riabilitativi, secondo le necessità dei bambini con disabilità, con particolare attenzione agli alunni con sordità grave e profonda, ritardi intellettivi e relazionali, con conseguente aumento del numero dei riabilitatori, avendo particolare riguardo ai logopedisti. A tal proposito si precisa che le attività riabilitative debbono svolgersi in orario pomeridiano, per non sottrarre gli alunni con disabilità all’esercizio del diritto allo studio.
Infine, si chiede che il servizio di neuropsichiatria infantile e gli altri servizi per l’età evolutiva mantengano la presa in carico degli alunni con disabilità per tutto il periodo di frequenza scolastica, anche oltre il raggiungimento della maggiore età. Dal canto loro le strutture sociali e sanitarie dovrebbero essere in grado di fornire informazioni sulle scuole o gli istituti presenti sul territorio, onde evitare un’affannosa ricerca ai genitori. Questo implica una collaborazione attiva tra i vari servizi, scuole e istituti.

3. Necessità di rafforzare
il ruolo delle famiglie e dei docenti curricolari
a)
L’articolo 12, comma 5 della Legge 104/92 e il DPR applicativo del 24 febbraio 1994 stabiliscono che alla formulazione del PDF e del PEI debbano partecipare le famiglie e tutti i docenti della classe. Inoltre, l’articolo 2 dell’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 sancisce che alla formulazione della Diagnosi Funzionale partecipino anche gli operatori scolastici e la famiglia.
b) Nella prassi, però, accade spesso che le famiglie vengano solo invitate a sottoscrivere documenti già preparati dalla scuola o dalle ASL o addirittura non vengano neppure informate di quanto progettato. Accade, inoltre, che molti gruppi di lavoro si svolgano di mattina, impedendo ai docenti curricolari e ai familiari di partecipare, favorendo la logica perversa della delega al solo insegnante per le attività di sostegno.
c) Occorre dunque una Direttiva del MIUR che imponga a tutti i dirigenti scolastici di coinvolgere attivamente le famiglie e i docenti curricolari nel progetto e nella realizzazione dell’integrazione scolastica. In tal senso tutta la documentazione dev’essere disponibile in ogni tempo per le famiglie.

4. Piano Educativo Individualizzato
per gli alunni in situazioni di gravità
a)
La Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale ha sancito il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, ivi compresi quelli in situazioni di gravità, a frequentare le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle loro peculiarità e con il coinvolgimento di tutti i servizi necessari.
b) Nella prassi non vengono programmati per tempo i servizi necessari allo svolgimento di PEI molto articolati. Questi PEI possono prevedere anche tempi, modi e luoghi di integrazione diversi da quelli dei compagni, a seconda del tipo di disabilità: ad esempio per gli alunni con autismo l’integrazione è il fine e non il mezzo.Scuolabus
c) Occorre programmare fin dal momento delle iscrizioni (mese di gennaio dell’anno precedente la frequenza scolastica) PEI che possano prevedere, a seconda dei casi, un percorso di avvicinamento alla classe di appartenenza, periodi di presenza in classe e di attività para ed extrascolastiche, con la presenza di operatori appartenenti alla scuola, agli Enti Locali, alle ASL e ai soggetti del Terzo Settore.

5. Istruzione domiciliare
(Protocollo d’Intesa tra Ministeri, 24 ottobre 2003)
a)
L’articolo 12, comma 9 della Legge 104/92 stabilisce che ai minori con disabilità soggetti all’obbligo scolastico, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, temporaneamente impediti per gravi motivi di salute a frequentare con continuità la scuola, siano comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica.
b) Gli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per lunghi periodi vengono privati del diritto all’istruzione – se non vi è stato un precedente ricovero ospedaliero di almeno trenta giorni – che può anche significare l’abbandono scolastico.
c) Occorre prevedere la possibilità di attuare progetti di istruzione domiciliare, laddove necessario – anche se questa non sia stata preceduta da un ricovero ospedaliero – purché vi sia una prognosi di assenza dalla scuola di almeno trenta giorni. Occorre dunque modificare in tal senso il Protocollo d’Intesa tra Ministeri del 24 ottobre 2003, in tema di istruzione domiciliare, laddove pretende una previa degenza ospedaliera di oltre trenta giorni.

6. Scuole “polo” per l’integrazione
a)
Il DPR 275/99 sull’autonomia scolastica prevede, all’articolo 7, la possibilità che più scuole si organizzino in rete per affrontare un problema comune: su questa Alunno con disabilità insieme a compagno di scuolabase sono nate scuole “polo” e centri territoriali per l’integrazione scolastica come centri di spesa in cui concentrare risorse, consulenze, formazione e documentazione didattica, riguardanti singoli aspetti quali, ad esempio, l’autismo, la cecità ecc.
Tali risorse materiali e umane, una volta specificamente formate, vengono inviate alle scuole della rete, nelle quali di volta in volta si iscrivono alunni con quelle specifiche gravi difficoltà di apprendimento. L’Ordinanza Ministeriale 782/97 ha finanziato corsi di formazione in tal senso. Di recente, poi, l’articolo 5 dell’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 ha ribadito questa ipotesi organizzatoria.
b) Nella prassi taluni hanno inteso le scuole “polo” come scuole nelle quali concentrare, invece, anche gli alunni in situazioni di particolare gravità.
c) Occorre dare immediatamente attuazione all’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, perché vengano affrontati i problemi organizzativi della presa in carico, da parte dei Comuni capofila dei Piani di Zona, e stilati i progetti individuali di integrazione scolastica ed extrascolastica, con particolare attenzione agli alunni in situazione di gravità. Ciò sulla base dell’articolo 14 della Legge 328/00 e degli accordi di programma che approvano i Piani di Zona – ai sensi del successivo articolo 19 della medesima legge – alla cui stipula debbono partecipare anche le reti di scuole interessate. Inoltre, le scuole “polo” verranno costituite anche sulla base di accordi con gli Enti Locali e con le associazioni di persone con disabilità presenti sul territorio.

7. Integrazione scuola, formazione professionale, lavoro
a)
Per le scuole superiori già l’articolo 68 della Legge 144/99 e successivamente il Decreto Legislativo 77/05, riguardano percorsi misti di istruzione e formazione professionale e di alternanza scuola/lavoro con borse lavoro e stage.
b) Nella prassi gli alunni con handicap in situazioni di gravità, tranne rare eccezioni, non fruiscono di queste ipotesi organizzative che invece più si attagliano alle loro situazioni.
c) Occorre dunque rilanciare gli accordi di programma fra scuola, Enti Locali e ASL di cui all’articolo 13, comma 1 della Legge 104/92, finalizzati anche alla programmazione coordinata dei servizi per l’integrazione di questi alunni, e che prevedano l’individuazione di “indicatori” strutturali di processo e di risultato dell’integrazione scolastica, anche degli alunni con handicap in situazione di particolare gravità.
Va chiesto poi alla Conferenza Stato-Ragioni e al ministro del Lavoro, per tramite del MIUR, che gli alunni con disabilità accedano ai corsi di formazione professionale anche se privi del diploma di terza media, come già avviene per l’accesso alla scuola superiore con il semplice attestato comprovante i crediti formativi maturati.
Appare necessario altresì che tali alunni possano frequentare i corsi di formazione professionale anche dopo il diciottesimo anno di età, specie se in prosecuzione del percorso scolastico, cosa attualmente vietata da molte Regioni.
In considerazione infine dei diversi ritmi di maturazione, in particolare per i ragazzi con ritardi intellettivi, oltre a poter frequentare dopo il diciottesimo anno di età, il tempo di permanenza nel corso professionale dovrà essere stabilito dalla commissione esaminatrice del Centro di Formazione Professionale (anche in collaborazione con la ASL) e rapportato alle esigenze e situazioni del ragazzo.
Gli Uffici per l’Impiego, poi, dovranno tenere conto dei tirocini svolti con valutazione positiva, dando un punteggio da aggoiungere ai Criteri e modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie degli iscritti agli elenchi provinciali dei disabili.

8. Aree disciplinari nella scuola superiore

a)
L’articolo 13, comma 5 della Legge 104/92 prevede nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’assegnazione di docenti per il sostegno nelle aree disciplinari di prevalente interesse per gli alunni con disabilità, individuate nel PEI.
b) Nella prassi, mentre nella scuola media questa norma non è stata applicata (ottenendosi buoni risultati), nelle scuole superiori la sua applicazione è stata lasciata alla massima discrezionalità.Alunni in aula scolastica Ne è conseguita talora la nomina di più insegnanti per il sostegno allo stesso alunno, talora l’individuazione arbitraria delle aree, con palese violazione del diritto allo studio degli alunni e del rispetto dei punteggi degli elenchi dei docenti specializzati aspiranti a supplenze degli alunni con disabilità.
c) Si propone la disapplicazione del comma 5 dell’articolo 13 sopracitato anche nella scuola superiore e il ripristino degli elenchi degli insegnanti specializzati cui attingere per ordine di punteggio, al fine di evitare anche l’affermarsi della delega degli insegnanti curricolari ai soli insegnanti delle attività di sostegno.
Da tenere presente, inoltre, che in ciascuna area sono assemblate discipline assai diverse tra loro che non danno alcuna garanzia di interventi specifici a favore dell’integrazione scolastica (si pensi, ad esempio, che nell’area tecnologica sono presenti informatica e diritto).

9. Figure professionali
a)
L’articolo 35, comma 7 della Legge 289/02 stabilisce che verranno concesse deroghe circa le ore di sostegno agli alunni certificati in situazioni di particolare gravità.
b) La prassi ha mostrato che per alcuni di questi alunni più che molte ore di sostegno didattico possono risultare utili molte ore di assistenza per l’autonomia, con l’obiettivo di realizzare prevalentemente gli obiettivi della comunicazione, della socializzazione e degli scambi relazionali di cui al precedente punto 1, Finalità dell’integrazione. Per altri alunni non certificati in situazione di gravità, occorrono invece più ore di sostegno.
c) Si propone – specie dopo l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 – un’applicazione flessibile di tale norma e del conseguente Decreto del Presidente del Consiglio 185/06, sui quali gravano dubbi di costituzionalità, secondo l’apposito parere del Consiglio di Stato dell’agosto 2005, nella parte in cui limitano l’assegnazione di ore aggiuntive di sostegno ai soli casi di gravità certificata.
                                                                                                                                                                                                                                              
10. Docenti per il sostegno non specializzati
a)
L’articolo 14 della Legge 104/92 stabilisce che la scuola deve garantire insegnanti specializzati nelle attività di sostegno.
b) Nella prassi, a causa della  mancata programmazione dei bisogni relativi al numero di docenti specializzati, quasi il 50% delle nomine riguarda docenti non specializzati.
c) Si chiede una revisione della programmazione dei corsi di specializzazione gestiti dalle Università, che tenga effettivamente conto dei bisogni dei docenti specializzati sui singoli territori regionali.
Si propone inoltre che la frequenza di un breve corso di formazione prima dell’inizio dell’anno scolastico sia resa obbligatoria per i docenti nominati per il sostegno senza un titolo di specializzazione e facoltativa per gli altri insegnanti già specializzati. Se i docenti non specializzati si rifiutano, essi perdono il diritto alla nomina su posto di sostegno.

11. Mancata assistenza igienica dei collaboratori scolastici
a)
Gli articoli 47, 48 e l’Allegato A del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 29 novembre 2007 stabiliscono che l’assistenza igienica agli alunni con grave disabilità debba essere fornita dalle collaboratrici e dai collaboratori scolastici, previa la frequenza di un breve corso di formazione e con il diritto ad un aumento di stipendio. Lezione in aula con ragazzo in carrozzinaIn tal senso l’accordo sottoscritto il 10 maggio 2006 ha inserito stabilmente nello stipendio di tale personale un aumento economico per lo svolgimento di queste mansioni, che è diventato pensionabile.
b) Nella prassi, essendo facoltativa la frequenza del corso di aggiornamento, molte collaboratrici e collaboratori scolastici si rifiutano di svolgere tali mansioni, creando gravissimi disservizi nelle scuole. Purtroppo il nuovo aumento di stipendio potrà di fatto riguardare al massimo il 15% del personale di ruolo. Si paventa quindi il rischio che quanti non potranno fruire di tale aumento si rifiutino di svolgere tali mansioni, creando il caos nelle scuole.
c) Si propone l’obbligatorietà dei corsi di formazione, nonché della prestazione di tali mansioni, rispettando il genere degli alunni (maschio o femmina) e l’aumento del fabbisogno finanziario, pena la mancata assistenza igienica degli alunni con handicap in situazione di maggiore gravità, ciò che configura il reato di interruzzione di pubblico servizio.

12. Mancata assistenza educativa
a)
L’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 stabilisce che gli Enti Locali debbano assicurare la presenza nelle scuole di assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. Il Decreto Legislativo 112/98 ha chiarito poi, all’articolo 139, che tali competenze siano a carico dei Comuni per la scuola materna, elementare e media e delle Province per quelle superiori, salvo diversa statuizione delle leggi regionali.
b) Nella prassi molte Province si rifiutano di rispettare tali norme, con la conseguenza di una denegata assistenza educativa.
c) Si propone che, con un atto della Conferenza Stato-Regioni-Città, venga definitivamente chiarita la competenza delle Province. Queste ultime, infatti, non devono limitarsi all’assistenza ai soli alunni ciechi e sordi, ai sensi della Legge 67/93, ma dvono prestare tale assistenza a tutti gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, in forza del già citato articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98. Tale assistenza va progettata insieme alle famiglie e può riguardare anche interventi educativi domiciliari.
A proposito del rifiuto di assistenza scolastica agli alunni con deficit intellettivi, motivato dalla dizione dell’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92, ove si parla di «alunni con minorazioni fisiche e sensoriali», va precisato che l’articolo 14 della Legge 328/00 non distingue più tra le diverse tipologie di minorazioni per la presa in carico del progetto globale di vita, anche in età scolare.
E a proposito dell’assistenza educativa, occorre anche precisare che tali educatori devono ricevere una formazione iniziale e in servizio e dev’essere normato a livello nazionale il loro profilo professionale, individuandone titolo di accesso, curriculum e titolo conseguito, nonché il mansionario, come ha fatto ad esempio la Provincia Autonoma di Trento, con il Regolamento dell’aprile 2008 sui BES (Bisogni Educativi Speciali).

13. Barriere architettoniche e senso-percettive
a)
L’articolo 24 della Legge 104/92 prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive. Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 503/96 è il regolamento esecutivo di tale norma.
b) Nella prassi tali norme vengono scarsamente rispettate per le scuole e moltissimi Comuni non hanno adottato i piani finanziari per la loro applicazione.
c) Negli accordi di programma occorre prevedere la formulazione di piani finanziari per l’eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive nelle scuole, in tempi determinati e secondo un programma prestabilito, con lo stanziamento di risorse economiche rispettivamente ai Comuni per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo e alle Province per la scuola secondaria di secondo grado.

14. Uso improprio dei docenti per il sostegno
a)
L’articolo 35, comma 7 della Legge 289/02 stabilisce che vangano nominati docenti specializzati Alunna da sola in un'aula scolasticaper l’integrazione scolastica solo in presenza di alunni certificati con disabilità.
b) Nella prassi molti dirigenti scolastici, a causa dei tagli alla spesa pubblica, impiegano tali docenti per supplenze in altre classi, facendo sì che essi abbandonino gli alunni con disabilità.
c) Occorre dunque stigmatizzare, con un’apposita circolare ministeriale, l’uso improprio dei docenti per il sostegno e anche sollecitare i dirigenti scolastici a nominare supplenti, quando non abbiano docenti a disposizione, ai sensi della Sentenza 59/04 della Corte dei Conti.

15. Valutazione della qualità dell’integrazione scolastica
a)
L’articolo 12, comma 6 della Legge 104/92 prevede verifiche sui risultati dell’integrazione scolastica a livello di singole scuole e il Decreto istitutivo dell’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) prevede la valutazione della qualità del sistema di istruzione.
b) L’INVALSI ha pubblicato nel 2007 una ricerca sugli indicatori strutturali, di processo e di esito della qualità dell’integrazione scolastica, per facilitare l’autovalutazione delle singole scuole [a tale ricerca il nostro stesso sito ha dedicato a suo tempo un’ampia analisi, disponibile cliccando qui, N.d.R.].
c) Si propone che la citata ricerca dell’INVALSI venga utilizzata per rendere obbligatoria l’autovalutazione in tutte le scuole e che gli indicatori di qualità individuati entrino a far parte di quelli da utilizzare per valutare la qualità dell’intero sistema di istruzione. Ciò potrà facilitare, tra l’altro, una concorrenza positiva tra le istituzioni scolastiche.

16. Diritto all’inclusione nelle Università
a) La Legge 17/99 garantisce il diritto degli alunni con disabilità in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ad accedere alla frequenza dei corsi universitari.
b) Nella prassi i fondi per le forme di assistenza a tali studenti vanno di anno in anno riducendosi, mentre il loro numero va crescendo, essendo arrivato oggi a circa 10.000 unità. Inoltre non tutte le Regioni hanno concordato con le Università le modalità di trasporto gratuito di tali studenti.
c) Occorre adeguare i fondi assegnati per i tutor e altre provvidenze al crescente numero di questi studenti e normare ovunque in modo chiaro le modalità di esercizio del diritto al trasporto gratuito alla sede universitaria prescelta.

17. Mancanza di risorse per i casi non certificati
a)
La normativa già citata al precedente punto 14 (articolo 35, comma 7 della Legge 289/02) prevede l’assegnazione di docenti per il sostegno esclusivamente agli alunni certificati con disabilità.
b) Nella prassi, nelle scuole sono presenti circa il 20% di alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili alla disabilità e quindi non certificabili, che comunque necessitano di risorse umane supplementari. Talora si sopperisce a tale mancanza con fittizie certificazioni di handicap; talora si utilizzano le risorse assegnate agli alunni con disabilità per risolvere anche questi problemi, svantaggiando ingiustamente gli alunni certificati.
c) Si impone dunque la necessità di trovare risorse finanziarie e umane anche per questi problemi, pena il collasso della qualità dell’integrazione e di tutto il sistema dell’istruzione.

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