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Quello della partecipazione alle spese è un argomento assai complesso

Persona in carrozzina legge un libro su un tavoloLa questione della partecipazione alla spesa sulle prestazioni sociosanitarie da parte delle persone con disabilità, attraverso il meccanismo dell’ISEE [Indicatore della Situazione Economica Equivalente, N.d.R.], rappresenta un argomento particolarmente complesso.
Infatti, il Decreto Legislativo 130/00 precisa all’articolo 3, comma 2 ter che: «Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

Prima di tutto, dunque, vanno individuate quali sono le prestazioni sociosanitarie cui si riferisce l’articolo 3, comma 2 ter, del Decreto Legislativo 130/00 e in tale direzione interviene il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001) che all’articolo 4, comma 1, individua nella tabella allegata le prestazioni socio-sanitarie e la loro modalità di finanziamento da parte del sistema pubblico.
Verificato tale presupposto, il calcolo della partecipazione alla spesa viene effettuato attraverso quella che comunemente è chiamata la “Dichiarazione ISEE” nella quale vengono considerati diversi elementi del reddito e del patrimonio dei componenti della famiglia, nonché alcune condizioni personali di svantaggio, quali l’invalidità civile e la presenza di minori senza un genitore.
Queste condizioni di svantaggio danno diritto alla determinazione di un minor valore del reddito ai fini ISEE. Inoltre, la somma dei redditi e del patrimonio dei componenti del nucleo familiare viene sommata e divisa per il numero di questi ultimi, in base a valori prestabiliti per legge.

Nel caso di persone con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 (pertanto non si dovrebbe considerare il grado di invalidità civile), il calcolo ISEE si applica solo sul reddito della persona con disabilità stessa e il valore dei redditi possiduti e del patrimonio verrà diviso per 1,5, come la normativa prevede, anziché per 1, come avviene per le persone non disabili.
Questo tipo di applicazione del calcolo ISEE non sempre rappresenta un’agevolazione, anzi, in alcune situazioni si rivela una vera e propria penalizzazione. Infatti, le persone con disabilità grave che lavorano e hanno allo stesso tempo un nucleo con familiari a carico senza redditi (è il caso di persone sposate con figli e/o moglie a carico) si trovano nella condizione di dover calcolare il reddito ISEE dividendolo sempre per il coefficiente 1,5, anziché con un coefficiente più alto, in quanto vengono considerati anche gli altri componenti, come avviene per le persone non disabili con familiari a carico.

Paradossalmente, quindi, abbiamo un’anomalia che “discrimina in modo indiretto” le persone con disabilità grave con familiari a carico, peggiorando di fatto le condizioni di partecipazione alla spesa anche rispetto alle persone non disabili. Allo stesso tempo l’esito della disposizione contrasta in modo evidente con la logica dell’integrazione sociale, penalizzando coloro che, non senza difficoltà, riescono a costruirsi condizioni di vita “normali”.
Un esempio particolarmente rilevante può essere quello relativo alla partecipazione alla spesa delle RSA [Residenze Sanitarie Assistenziali, N.d.R.], in cui molti anziani con moglie a carico si trovano a dover pagare, peggiorando non solo la propria situazione, ma anche quella del coniuge.

Auspichiamo, in conclusione, che il legislatore modifichi questa anomalia, prevedendo la possibilità di calcolare l’ISEE nel modo più favorevole alla persona con disabilità, tra i due precedentemente descritti.

*Agenzia per la Vita Indipendente.

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