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Cosa si intende per Vita Indipendente in quella legge?

Persona in carrozzina che cucinaLa recente approvazione in Toscana della Legge Regionale 66/08 (18 dicembre 2008), denominata Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza, impone certamente alcune riflessioni.

Innanzitutto va premesso che ormai da alcuni anni – nell’ambito delle politiche sociali e sociosanitarie – si discute sulla necessità di fornire servizi in favore delle persone non autosufficienti. Nelle due ultime Leggi Finanziarie sono state stanziate apposite risorse in favore delle persone non autosufficienti e le Regioni progressivamente stanno disciplinando l’istituzione dei vari Fondi Regionali sulla non autosufficienza.
Da diverso tempo, poi, chi scrive ha sostenuto la tesi di vigilare e cercare di fare inserire nei testi normativi l’intervento di assistenza autogestita, strumento indispensabile per la realizzazione della Vita Indipendente, in favore delle persone con disabilità non autosufficienti.
Questa mia posizione deriva da una duplice necessità: da una parte quella di riuscire a individuare risorse per avviare e/o ampliare gli interventi di assistenza per la Vita Indipendente. Dall’altra parte, però, ritengo necessario anche tenere alto il dibattito sui princìpi e gli strumenti per realizzare la Vita Indipendente, in quanto il rischio è di confondere il sistema assistenziale delle badanti in favore degli anziani, con l’autogestione completa della propria vita.

Tornando dunque al testo della nuova Legge Regionale approvata in Toscana, esso si inserisce pienamente all’interno di queste argomentazioni, introducendo ad esempio all’articolo 1, comma 3, lettera c) il termine «vita indipendente», ma allo stesso tempo prevedendo –  all’articolo 7, comma 2, lettera b) – «interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite titoli per l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale;».
Detta previsione potrebbe infatti comportare un equivoco di fondo rispetto alla possibilità di autogestione di un fondo personale per l’assistenza, dal momento che la frase in oggetto sembrerebbe relegare la Vita Indipendente alla possibilità di acquistare «servizi di assistenza» mediante i titoli previsti dalla Legge 328/00, da parte di soggetti accreditati presso l’Ente Locale, come già avviene in altre situazioni (ad esempio con l’assistenza domiciliare del Comune di Roma e della Regione Lombardia).

In un quadro simile di riferimento sarebbe opportuno richiedere una circolare esplicativa del significato delle parole «vita indipendente» espresse dal Legislatore, in quanto nello stesso articolo 7, il comma 1 recita: «Le prestazioni a carico del fondo sono erogate alle persone non autosufficienti, disabili e anziane entro i limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge utilizzando il sistema dei servizi sociosanitari territoriali e sostenendo l’impegno delle famiglie nell’attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente». Qui, infatti, sembrerebbe di dover ravvisare una distinzione tra assistenza domiciliare e vita indipendente che però non si trova nel testo.
Allo stesso tempo potrebbe anche essere sollecitata l’attivazione ai Comuni dell’Albo degli Assistenti Familiari, configurando la loro prestazione come compatibile per spendere i titoli di cui in precedenza. La gestione di tale Albo potrebbe essere promossa e/o realizzata dalle organizzazioni che da anni sono impegnate sul fronte della Vita Indipendente in Toscana e/o in singoli Comuni. Un’impostazione, quest’ultima, che creerebbe le condizioni anche per realizzare l’inserimento lavoativo di fasce deboli e la costituzione dei Centri per la Vita Indipendente.

*AVI (Agenzia per la Vita Indipendente) di Roma.

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