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Voli aerei: fissati i diritti, gli obblighi e le sanzioni

Persona in carrozzina nei pressi di un aereo, con altre persone in carrozzina sullo sfondoArriva dunque il momento delle sanzioni e delle regole necessarie a rendere effettivo il diritto di movimento nei cieli per i cittadini con disabilità o a mobilità ridotta. Tramite uno schema di Decreto, infatti, il Governo ha definito nei giorni scorsi le sanzioni previste per compagnie aeree, gestori aeroportuali e operatori turistici che non rispetteranno le norme del Regolamento Europeo CE 1107/06 sui Diritti delle Persone con Mobilità Ridotta nei Viaggi Aerei, passaggio fondamentale per garantire appunto alle persone con disabilità di viaggiare in aereo senza ostacoli, del quale in questi anni il nostro sito ha seguito passo dopo passo l’iter (si leggano tra i testi più recenti, ad esempio, quelli disponibili cliccando qui e qui).

Nel dettaglio del testo, come più volte anticipato, sarà l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) l’organismo chiamato a vigilare sull’osservanza delle disposizioni comunitarie e ad erogare le eventuali sanzioni: se ad esempio un vettore o un operatore turistico negheranno la prenotazione a un passeggero a causa della sua disabilità, potrà essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Due le eccezioni, vale a dire i «motivi di sicurezza, previsti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale» o «gli obiettivi ostacoli costituiti dalle dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni».
In caso poi di negato imbarco a prenotazione avvenuta, la sanzione andrà dai 30.000 ai 150.000 euro, fermo restando in questi casi il diritto al rimborso per il passeggero o l’offerta di un volo alternativo (se ciò non verrà fatto vi sarà un’ulteriore sanzione tra i 20.000 e i 100.000 euro).

Per quanto poi riguarda il diritto di informazione, a partire dalla realizzazione di supporti in formati accessibili, per chi non rispetterà le norme la multà andrà dai 5.000 ai 25.000 euro. In tutti i casi, è chiaro che in presenza di fatti di rilievo penale ci si potrà ovviamente rivolgere alla magistratura per le tutele specifiche del caso.
Va annotato che, rispetto alla prima bozza preliminare, le Commissioni Parlamentari che hanno esaminato il testo hanno chiesto e ottenuto la previsione di una sanzione anche quando il gestore aeroportuale non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, sia all’interno che all’esterno dei terminal: informazioni che dovranno essere rese disponibili in formato accessibile. Anche qui la sanzione andrà dai 5.000 ai 20.000 euro.

Passi avanti, poi, per quanto riguarda gli obblighi di assistenza: per chi non li rispetterà la sanzione sarà tra i 10.000 e i 50.000 euro, per chi invece non renderà pubbliche le norme di qualità, dai 2.500 ai 10 mila euro.
Le norme di qualità del servizio sono così elencate nel dettaglio nel Decreto: i gestori degli aeroporti dovranno garantire che le persone con disabilità o a mobilità ridotte possano comunicare il loro arrivo in aeroporto da punti stabiliti, spostarsi verso i banchi dell’accettazione, adempiere alle formalità necessarie e recarsi prima ai controlli di sicurezza e poi alla porta di imbarco e quindi all’aeromobile, anche tramite elevatori e carrozzina.
Si prevede esplicitamente che i passeggeri vengano messi in condizione di raggiungere il loro posto, riporre il bagaglio a mano e all’arrivo effettuare le operazioni inverse, dallo sbarco al ritiro dei bagagli.
Garantito inoltre il diritto di assistenza in caso di voli in coincidenza o di necessità di utilizzo dei servizi igienici. In presenza di un accompagnatore, egli dovrà essere messo in grado di prestare l’assistenza in aeroporto e durante imbarco e sbarco. A terra, poi, dovranno essere gestite tutte le attrezzature (comprese le carrozzina elettriche), con sostituzione temporanea in caso di danneggiamento o smarrimento. Definita, infine, anche l’assistenza a terra per i cani guida e la comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

A carico dei vettori aerei (con sanzioni dai 10.000 ai 50.000 euro) è previsto l’obbligo di trasporto in cabina dei cani da assistenza, il trasporto di tutti gli apparecchi medici e di un massimo di due dispositivi (carrozzine elettriche comprese), con un preavviso di almeno quarantott’ore e l’assistenza per raggiungere i servizi igienici in volo.
Se la persona con disabilità è accompagnata da un amico o da un parente anche in volo, dovrà essere fatto il possibile perché le due persone siedano l’una vicino all’altra e perché i posti assegnati tengano conto delle esigenze della persona disabile stessa.
Da segnalare, in conclusione, che rispetto alla bozza iniziale è stato previsto anche l’obbligo di formazione per il personale, che dovrà aver frequentato corsi per la conoscenza della problematiche della disabilità, oltre che iniziative periodiche di aggiornamento. In caso di mancanze relative a quest’ultimo passaggio, la sanzione a carico dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali sarà compresa tra i 2.500 e i 10.000 euro.

A questo punto non resta che vedere alla prova dei fatti queste nuove norme, per capire se – come disse la deputata Ileana Argentin nell’estate scorsa, al momento della presentazione in Italia del nuovo Regolamento Europeo – una persona con disabilità potrà finalmente «andare a Parigi in aereo» con la sua carrozzina e senza problemi di sorta. (S.B.)

Si ringrazia per la segnalazione Stefano Caredda di «SuperAbile», che nella stessa testata ha firmato il testo intitolato Trasporto aereo: diritti e sanzioni. Ecco le misure prese dal Governo.

° Sul tema del nuovo Regolamento Europeo CE 1107/06 sui Diritti delle Persone con Mobilità ridotta nei Viaggi Aereei, suggeriamo anche la lettura, sempre nel nostro sito, dei seguenti testi:
– Riuscirò ad andare a Parigi in aereo con la mia carrozzina?, disponibile cliccando qui.
– La lunga marcia del regolamento europeo sul volo aereo e la disabilità, disponibile cliccando qui.

° Il recapito dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), organismo responsabile per l’Italia dell’applicazione del nuovo Regolamento Europeo CE 1107/06 sui Diritti delle Persone con Mobilità Ridotta nei Viaggi Aerei, è: Via di Villa Ricotti, 42, 00161 Roma. Per ogni informazione: diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it.

° Segnaliamo infine che per illustrare il nuovo Regolamento, la Commissione Europea, in collaborazione con l’European Disability Forum, ha prodotto anche, in varie lingue, un utile video. Per visionare la versione italiana, cliccare qui.

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