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È australiano il primo relatore ufficiale della Convenzione

Il giurista australiano Ronald McCallumCome avevamo a suo tempo riferito (se ne legga cliccando qui), all’inizio di novembre erano stati eletti a New York i primi dodici componenti del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità, organismo al quale ciascun Paese che abbia ratificato la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità dovrà fornire periodicamente dei rapporti ufficiali in cui verranno segnalati gli sforzi, l’impegno e le attività messe in campo per l’implementazione della Convenzione stessa sui diversi territori.
Il Comitato – che a pieno regime sarà composto da diciotto membri, con altri sei di prossima nomina – si riunirà almeno due, tre volte l’anno a Ginevra, potendo a propria volta avanzare delle raccomandazioni per migliorare la situazione di determinati Stati, oppure accogliere – da gruppi o singoli – e valutare reclami di violazioni di princìpi contenuti nel testo. I componenti dell’organismo potranno infine promuovere anche giornate di confronto e discussione con e tra gli Stati, la società civile e qualsiasi altra organizzazione.

Ora, nei giorni scorsi, all’interno deI Comitato è stato designato l’australiano Ronald Clive McCallum quale Inaugural Rapporteur (“primo relatore”), che dovrà quindi ufficialmente riferire all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle raccomandazioni e le attività del Comitato stesso.
Docente di Diritto Industriale alla Facoltà di Legge di Sydney, McCallum – amante della musica e della meditazione – è stata la prima persona non vedente a ricoprire una carica del genere negli atenei australiani o neozelandesi. Secondo Robert McLelland, Attorney-General dello Stato australiano (il principale consulente legale del Governo), «questa designazione suggella l’operato del nostro Paese nel tutelare e salvaguardare i diritti delle persone con disabilità e nell’assicurare loro un equo trattamento». In tal senso va ricordato che l’Australia ha sottoscritto la Convenzione il 30 marzo 2007 – giorno stesso dell’apertura alle firme – ratificandola il 17 luglio 2008.
«Il nostro totale sostegno al professor McCallum – ha aggiunto il ministero degli Esteri australiano Stephen Smith – è un’ulteriore dimostrazione del ruolo di leader che il nostro Paese ha assunto, sia nella sua area geografica che a livello internazionale, per far progredire i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Né va dimenticato l’esplicito inserimento della disabilità all’interno della nostra strategia demominata Development for All [“Sviluppo per tutti”, N.d.R.], ciò che ci consentirà di giocare un ruolo chiave nel tentativo di ridurre la povertà e di accelerare i progressi degli stessi Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals), inclusi quelli che riguardano le persone con disabilità».

In conclusione, ricordiamo ancora nel dettaglio i nomi degli altri undici eletti, insieme a McCallum, nel Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità (e i rispettivi Paesi d’origine): Monsur Ahmed Choudhuri (Bangladesh), Amna Ali Al Suweidi (Qatar), György Könczei (Ungheria), Ana Peláez Narváez (Spagna), Cveto Uršič (Slovenia), Jia Yang (Cina), Mohammed Al-Tarawneh (Giordania), María Soledad Cisternas Reyes (Cile), Germán Xavier Torres Correa (Ecuador), Lotfi Ben Lallohom (Tunisia) e Edah Wangechi Maina (Kenya). (S.B.)

Continuiamo a rileggere la Convenzione*

Articolo 13Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti garantiscono l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell’età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare a garantire l’effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell’amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Articolo 14 – Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:
(a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
(b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l’esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15 – Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16 – Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all’età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Articolo 17Protezione dell’integrità della persona
Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 18 – Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:
(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
(b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di movimento;
(c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
(d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Articolo 19Vita indipendente ed inclusione nella società
Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Articolo 20Mobilità personale
Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:
(a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
(b) agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
(c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
(d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

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*Le parti precedenti della Convenzione sono stati pubblicati nei testi:
– Ratificata la Convenzione! Da oggi rileggiamola assieme, disponibile cliccando qui.
– Convenzione: Italia e Germania hanno ratificato negli stessi giorni, disponibile cliccando qui.
– Ratifica all’unanimità, ma polemiche sull’Osservatorio, disponibile cliccando qui.

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