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E i TAR cominciano a sentenziare…

Bimbo alla lavagna, con espressione accigliata«Quanto peggiori diverranno le condizioni di qualità di scolarizzazione degli alunni con disabilità, tanto maggiore sarà la spinta delle famiglie a rivolgersi ai TAR per chiedere il massimo di ore di sostegno didattico»: a scriverlo su queste colonne, poco meno di due mesi fa, era stato Salvatore Nocera, vicepresidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), riprendendo un passaggio costante delle sue argomentazioni, quello cioè del rischio di un continuo contenzioso da parte delle famiglie e delle associazioni, con conseguente aggravio per l’erario, oltre che con forti disagi per il buon andamento del sistema di istruzione.

E puntuali più che mai, i provvedimenti del TAR cominciano ad arrivare. Nei giorni scorsi, ad esempio, abbiamo registrato l’Ordinanza emessa il 20 febbraio in Puglia dalla Sezione di Bari del TAR di Bari (n. 00100/2009 Reg.Ord.Sosp., n. 00108/2009 Reg.Ric.), dopo il ricorso dei genitori di dieci studenti con disabilità (del Liceo Scientifico Moro di Margherita di Savoia e dell’ITIS Minuziano di San Severo, entrambi in provincia di Foggia), riguardante i tagli dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, a causa dei quali un solo insegnante di sostegno si era trovato a gestire contemporaneamente due ragazzi per volta, creando disagi agli altri compagni in difficoltà.

Premesso dunque che «agli studenti disabili va garantito un sostegno a tempo pieno, in quanto costituisce diritto soggettivo fondamentale», il Collegio della Seconda Sezione del TAR di Bari ha pienamente accolto il ricorso, dichiarando che «l’adeguatezza del sostegno erogato deve rapportarsi alle effettive esigenze del disabile, secondo un giudizio che non è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, ma denmandato in via esclusiva alle valutazioni della competente ASL».
In sostanza – secondo l’Ordinanza – un insegnante di sostegno non può gestire due ragazzi con disabilità nello stesso tempo e a seconda delle indicazioni dell’ASL di appartenenza, l’Ufficio Scolastico deve garantire un’assistenza “ad personam”.

Crediamo per altro di essere facili profeti nel prevedere che ben presto ci giungerà la notizia di altri provvedimenti del genere. (S.B.)

Il testo integrale dell’Ordinanza espressa dal TAR della Puglia – Seconda Sezione di Bari è disponibile cliccando qui.
I testi citati di Salvatore Nocera, dei quali si suggerisce la lettura, sono:
– «Regalo di Natale» all’integrazione?, disponibile cliccando qui.
– Il dono avvelenato di fine anno, disponibile cliccando qui.
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