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La Repubblica Ceca incontra il movimento europeo sulla disabilità

I ministri della Repubblica Ceca al tavolo del Consiglio organizzato a Praga dal Forum Europeo sulla DisabilitàHanno partecipato anche prestigiose figure istituzionali del Governo Ceco al Consiglio Direttivo del Forum Europeo della Disabilità (EDF) – “organizzazione ombrello” che rappresenta circa 50 milioni di persone con disabilità in Europa, tramite numerose organizzazioni che se ne occupano – tenutosi a Praga nei giorni scorsi. E per l’occasione hanno rilasciato dichiarazioni assai precise di impegno, da parte del loro Paese, a ratificare quanto prima la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Lo ha fatto ad esempio Pavel Svoboda, ministro a capo del Consiglio Legislativo del Governo della Repubblica Ceca, sottolineando «l’importanza di un ambiente accessibile a tutti, in tutta l’Unione Europea, dove le persone con disabilità possano godere degli stessi diritti degli altri cittadini». Parole particolarmente significative, anche in considerazione del fatto che dal 5 gennaio scorso la Repubblica Ceca è alla Presidenza di turno dell’Unione Europea. «Non solo intendiamo ratificare la Convenzione – ha poi aggiunto Svoboda – ma faremo in modo che ne vengano concretamente attuati i princìpi».

Al Consiglio di Praga dell’EDF era presente anche il segretario di Stato e viceministro agli Affari Sociali e al Lavoro Petr Šimerka, che ha voluto sottolineare «quanto sia importante che il Consiglio Nazionale sulla Disabilità della Repubblica Ceca venga coinvolto in ogni decisione riguardante le persone con disabilità», suggellando in tal modo uno dei concetti fondamentali espressi dalla Convenzione ONU.
Dal canto suo, il presidente dell’EDF Yannis Vardakastanis ha dichiarato di riporre grandi aspettative sulla Presidenza Ceca all’Unione Europea, soprattutto in vista del Consiglio Europeo sul Lavoro e sugli Affari Sociali, nel prossimo mese di giugno, ove i ministri dei vari Paesi dell’Unione andranno a discutere la ratifica della Convenzione in modo globale, da parte della Comunità Europea, un atto senza precedenti rispetto alle Convenzioni internazionali. «Con tutta probabilità – ha affermato Vardakastanis – le decisioni prese in quella sede influiranno sostanzialmente sul futuro della Convenzione in Europea e sulla sua implementazione. Si tratta dunque di una grande opportunità di tradurre dalle parole ai fatti il principio Nulla su di Noi senza di Noi, rispetto al quale anche allora sarà essenziale dare voce al movimento delle persone con disabilità».
«Il 2009 – ha poi aggiunto il presidente dell’EDF a Praga – è un anno cruciale per le nostre istanze, dal momento che coincide con le elezioni del Parlamento Europeo e l’insediamento di una nuova Commissione. Se da parte nostra siamo già impegnati a costruire un piano d’azione solido ed efficace indirizzato ai futuri europarlamentari, un primo passo concreto per un’Europa senza barriere dovrà essere proprio quello di far votare tutti i disabili europei in condizioni di accessibilità».
Dichiarazioni, quelle di Vardakastanis, sostanziate nelle scorse settimane dal Manifesto denominato Nulla sulle Persone con Disabilità, senza le Persone con Disabilità, indirizzato proprio a coloro che comporranno il nuovo Europarlamento e compostao da dieci regole fondamentali che dovranno essere adottate, per consentire ai cinquanta milioni di cittadini europei con disabilità di godere dei loro diritti civili, sociali, economici e politici. Al Manifesto stesso il nostro sito ha dedicato un’ampia analisi, con il testo intitolato Perché la discriminazione diventi «una storia passata» (disponibile cliccando qui). (S.B.)

Continuiamo a rileggere la Convenzione

Articolo 21Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione
Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall’articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:

(a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
(b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
(c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
(e) riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni.

Articolo 22 – Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 23 – Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:
(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;
(b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;
(c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l’interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l’occultamento, l’abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all’interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all’interno della comunità in un contesto familiare.
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*Le parti precedenti della Convenzione sono stati pubblicati nei testi:
– Ratificata la Convenzione! Da oggi rileggiamola assieme, disponibile cliccando qui.
– Convenzione: Italia e Germania hanno ratificato negli stessi giorni, disponibile cliccando qui.
– Ratifica all’unanimità, ma polemiche sull’Osservatorio, disponibile cliccando qui.
– È australiano il primo relatore ufficiale della Convenzione, disponibile cliccando qui.

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