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Spesso la realtà è un’altra

Bilancia della giustizia con un piatto che cade da una parteIl nostro sistema costituzionale è chiaro. Il diritto all’assistenza è fondamentale, assoluto e inviolabile. A sancirlo è proprio la Costituzione, agli articoli 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale») e 32 («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»), che tutelano rispettivamente l’individuo, senza alcun tipo di differenza, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, attraverso la salvaguardia della sua integrità fisica e morale.

Purtroppo, per i portatori di handicap e più in particolare per i congiunti che con amore li assistono, tutto questo è ancora un’utopia. Infatti, nonostante esistano disposizioni normative come la Legge 104/92, la Legge 53/00 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e il Decreto Legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) a disciplinare la tutela di tali soggetti, soprattutto di quelli che lavorano, nulla di concreto è stato ancora fatto e anzi molti princìpi di diritto come la risistemazione e l’armonizzazione della normativa afferente i riposi o i permessi di cui dovrebbero usufruire coppie con figli disabili a carico sono dai “più” sconosciute.
Per non parlare di come, paradossalmente, questo diritto di assistenza venga “elegantemente” respinto soprattutto dalla Pubblica Amministrazione, a causa dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità, connotanti la sua azione e che, quasi sempre, tendono a porre in secondo piano, ingiustificatamente, le esigenze dell’assistenza. Risultato? Per far valere le proprie pretese, i soggetti lesi devono ricorrere a diversi strumenti come quelli del ricorso, anche in via d’urgenza all’autorità giudiziaria e a domande di risarcimento per i danni subiti a causa del diniego di un diritto. E questo anche se, paradossalmente, magari si è già verificato il decesso del congiunto disabile…

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