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Una discriminazione da eliminare rapidamente

Il ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta cui si rivolgono la FISH e Cittadinanzattiva«Egregio Signor Ministro, le scriviamo in merito al quinto comma dell’articolo 71 della Legge 6 agosto 2008, n. 133»: inizia così la lettera inviata a Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, da Pietro Barbieri, presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e da Teresa Petrangolini, segretario generale di Cittadinanzattiva. Il riferimento è appunto a quel comma contenuto nell’articolo 71 della Legge 133/08, che recita testualmente: «Le assenze dal servizio dei dipendenti […] non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché […] per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

«Quel comma – scrivono Barbieri e Petrangolini – considera assenze, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa dei dipendenti pubblici, i giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33 della Legge 104/92) fruiti dai lavoratori che assistono un familiare con handicap grave. Il Legislatore ha stabilito che tale limitazione non vige, opportunamente, per i lavoratori con handicap che fruiscano in proprio dei permessi lavorativi. Si tratta tuttavia di una sperequazione di non poco conto che crea una discriminazione fra le agevolazioni garantite ai disabili lavoratori e quelle riservate ai familiari che li assistono. Ricordiamo che tale principio è stato sanzionato, considerandolo discriminatorio, dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, con Sentenza emessa il 17 luglio 2008 in riferimento al Procedimento C-303/06, ritenendolo in contrasto con la Direttiva Comunitaria  2000/78/CE recepita in Italia dal Decreto Legislativo 216/03)».
«Come per altro discusso nel Tavolo di Confronto fra organizzazioni della società civile, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione (Dipartimento della Funzione Pubblica) e il Centro di Formazione Studi Formez nella seduta del 15 giugno scorso – continua la lettera – è evidente la discriminazione che si metterebbe in atto nella percezione di un emolumento da parte del lavoratore del pubblico impiego, seppure aggiuntivo. Apprezziamo in tal senso il lavoro del Tavolo, nonché l’intento di abrogare il sopracitato comma 5 con il nuovo provvedimento in discussione al Senato (Disegno di Legge 1167)».

«Il rilievo del Tavolo – concludono il presidente della FISH e il segretario generale di Cittadinanzattiva – è condiviso quindi anche dal Governo nella competenza da lei rappresentata». E tuttavia, «dato che l’iter parlamentare del Disegno di Legge 1167 non sarà rapido, le chiediamo di inserire tale emendamento abrogativo in un provvedimento di decretazione urgente, come quelli definiti “milleproroghe o omnibus”, al fine di accelerare il ripristino di una condizione di eguaglianza di opportunità tra i lavoratori con disabilità e i loro genitori o affini che spesso accudiscono persone con una condizione di gravità che non consente neanche la possibilità dell’impiego e della produzione di reddito al loro congiunto». (S.B.)

– Segreteria Nazionale FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), tel. 06 78851262, presidenza@fishonlus.it
– Segreteria Nazionale Cittadinanzattiva, tel. 06 367181, t.petrangolini@cittadinanzattiva.it.
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