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Bene il danno esistenziale, ma dev’esserci altro, insieme al sostegno

Bimba in carrozzina assieme a compagna di scuolaLa Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia, con Sentenza depositata il 25 giugno 2009 (la si legga cliccando qui), per la prima volta a mia memoria riconosce il diritto al risarcimento del “danno esistenziale”, cioè per lo stato di sofferenza arrecato al minore a causa dell’ingiustificata riduzione delle ore di sostegno rispetto all’anno precedente.
Il provvedimento è interessante per questo particolare aspetto, ma lo è altresì per altri che di seguito evidenziamo:
1. In senso positivo viene confermata l’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito all’integrazione scolastica, che non può essere affievolito a discrezione dell’Amministrazione Scolastica neppure a causa dei tagli alla spesa pubblica.
2. Viene altresì sottolineata l’incompiuta istruttoria relativa alla riduzione arbitraria delle ore di sostegno, dal momento che l’Amministrazione non ha saputo motivare le ragioni di tale riduzione con cause relative al miglioramento della situazione personale dell’alunno, ma solo con motivi estrinseci quali i tagli alla spesa pubblica.

Osservazioni
Fermo restando l’esito positivo del ricorso giustamente sottolineato su queste colonne (se ne legga cliccando qui) da Vincenzo Falabella, presidente della FISH Puglia (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), siano consentite alcune perplessità su taluni aspetti della motivazione che creano qualche problema a chi segue la normativa e la prassi dell’integrazione scolastica fin dagli inizi.
Nell’ultimo capoverso di pagina 5, infatti, la Sentenza stabilisce che «il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato né dai genitori […], né tantomeno dall’Amministrazione Scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., organo tecnico competente e in grado quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile».
Se si fosse trattato del diritto a cure sanitarie o alla riabilitazione, non vi sarebbe nulla da obiettare a tali affermazioni del TAR. Trattandosi però di diritto allo studio – sia pure di persona con disabilità – l’accertamento sanitario sviluppato nella diagnosi funzionale ha, a mio avviso, solo un valore di presupposto che va completato dalla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), in cui vengono indicate le varie risorse necessarie, tra le quali anche le ore di sostegno, congiuntamente dagli operatori sanitari, dai docenti e dalla famiglia, come stabilisce l’articolo 12, comma 5 della Legge 104/92. Tale norma, infatti, sembra contraddire la drastica affermazione del TAR sopra citata.

A mio avviso, poi – a parte il riferimento indistinto al sostegno e all’assistenza specialistica e di base di cui si parla più avanti nella motivazione della Sentenza – non sono le ore di sostegno l’unica risorsa a garantire il diritto all’integrazione scolastica. La risorsa fondamentale, infatti, è costituita da una seria presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti della classe preparati a ciò. Questo però l’Amministrazione non è stata in grado di dimostrarlo (né ha provato a farlo), dal momento che non esiste – benché da tempo richiesto dalle associazioni di persone e famiglie con disabilità – un obbligo di formazione iniziale e in servizio su queste tematiche.
Pertanto l’Amministrazione – in conseguenza di tale carenza di fondo – ha perduto questa causa e perderà tutte le altre che verranno, con danni per l’erario e per la cultura dell’integrazione che fin dall’inizio non aveva puntato solo sul numero di ore di sostegno pari alla durata dell’orario scolastico (30 ore settimanali come stabilisce la sentenza).

In sostanza le famiglie, oltre che pretendere, nei casi necessari, il rapporto di 1 a 1 (24 ore nella scuola dell’infanzia e primaria e 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado), dovrebbero insistere sempre di più nel pretendere almeno un periodo di programmazione del PEI dal 1° al 15 settembre di ogni anno, ai sensi della Nota Ministeriale Protocollo n. 4798 del 2005 (si veda a tal proposito la mia scheda pubblicata nel sito dell’Associazione Italiana Persone Down, intitolata Obbligo di programmazione dell’integrazione scolastica ad inizio di ogni anno) e periodi di aggiornamento obbligatori previsti nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) della scuola, in attesa che Ministero e Sindacati si accordino stabilmente su tale necessità.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con riadattamenti e modifiche di dettaglio, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

Sulla questione suggeriamo anche la lettura, nel nostro sito, del testo intitolato Risarcimento del «danno esistenziale» dopo il taglio delle ore di sostegno, disponibile cliccando qui.
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