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Consultazione e inclusione attiva delle persone con disabilità: un promemoria costante

È con grande piacere che porgo il benvenuto ai 64 Stati Parti alla Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità, in questa seconda Conferenza degli Stati Parti [il nostro sito ha pubblicato nei giorni scorsi il resoconto dell’intera Conferenza. Lo si legga cliccando qui, N.d.R.]. La vostra presenza qui testimonia il processo inclusivo, collaborativo e partecipativo che ha contrassegnato l’elaborazione Mohammed Al-Tarawneh, giordano, è il presidente del Comitato ONU per i Diritti delle Persone con Disabilitàdella Convenzione e del suo Protocollo Opzionale. Il vostro ininterrotto contributo e la stimolante e ferma determinazione del movimento per i diritti delle persone con disabilità sono stati decisivi per il raggiungimento di una rapida e ampia approvazione di ambedue gli strumenti a livello transnazionale.

Sin dall’entrata in vigore della Convenzione – nel maggio del 2008 – e dall’elezione dei membri del nostro Comitato nel successivo mese di novembre, abbiamo compiuto costanti progressi sulla strada della piena capacità operativa. Infatti, abbiamo già eletto i nostri organi direttivi e siamo prossimi a ultimare i documenti chiave, incluse le Linee Guida per elaborare i vari Rapporti Nazionali, i Regolamenti di Procedura e le Metodologie di Lavoro.
Dal precedente incontro del Comitato – nel febbraio di quest’anno [a Ginevra, N.d.R.] – abbiamo approntato copie di lavoro complete di ognuno di questi testi e possiamo anticipare che tali documenti saranno approvati e implementati nel corso della prossima sessione, prevista in ottobre. Grazie a questo materiale, ci aspettiamo che i primi venti Rapporti provenienti dagli Stati Parti potranno essere presentati a partire dal maggio del 2010 e che da parte nostra saremo già in grado di iniziare il processo di valutazione degli stessi e di formulare le relative conclusioni.

Durante i lavori di questa Conferenza, prenderemo in esame alcune delle questioni più importanti riguardanti l’implementazione della Convenzione, tra cui quelle connesse alla ratifica da parte degli Stati, oltre all’accesso e all’uguaglianza delle persone con disabilità. Si tratta di temi assai delicati, che richiedono certamente qualche parola in più.
Come sappiamo, gli Stati Parti si comporteranno in modo considerevolmente diverso nell’incorporare i dettami della Convenzione all’interno del proprio sistema giuridico. Non si deve dunque dare per scontato che – una volta entrata in vigore la Convenzione in un Paese – il Trattato divenga automaticamente parte integrante della legge nazionale di quello Stato. La relazione tra diritto nazionale e internazionale, infatti, differisce da Paese a Paese e alcuni hanno adottato il cosiddetto “approccio dualistico”. Dove infatti la ratifica non ha un effetto legale diretto sull’ordinamento nazionale, i trattati internazionali sui diritti umani non possono essere direttamente implementati e le Corti e le Istituzioni Pubbliche per la tutela di essi non vi possono fare affidamento immediato. Nell’ambito quindi del processo di ratifica e implementazione, per quegli Stati dovrà essere attivamente adottata una specifica legislazione nazionale, in modo tale da incorporare in essa la Convenzione.
E in ogni caso questi Paesi devono tenere a mente i princìpi contenuti nell’articolo 27 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati [definita nel 1969. La si legga cliccando qui, N.d.R.] che non riconoscono il prevalere della Convenzione nel caso di un conflitto tra le norme della stessa e i diritti costituzionali o nazionali, possono rappresentare dei momenti di criticità rispetto al citato articolo 27 della Convenzione di Vienna, divenuto ormai una “riconosciuta consuetudine” del diritto internazionale [si definiscono “consuetudini” quelle norme di diritto internazionale generale che vincolano tutti gli Stati, N.d.R.].

Su un altro versante, va rilevato che la ratifica e la piena incorporazione della Convenzione in un sistema legislativo interno è importante, ma rappresenta solo la metà del cammino verso il raggiungimento degli obiettivi che si pone il Trattato. La piena implementazione di esso, infatti, richiederà da parte degli Stati varie azioni positive e una combinazione di sforzi sia a livello nazionale che internazionale. In tal senso, gli Stati stessi dovranno prestare una rigorosa attenzione ai requisiti di cooperazione e comunicazione previsti nell’articolo 37 della Convenzione [«1. Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell’adempimento del loro mandato. 2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l’attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell’attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale», N.d.R.].

Per quanto poi riguarda le discussioni sull’istituzione di una definizione di disabilità a livello nazionale, ci si deve preoccupare di rimanere conformi alla Convenzione e di includere la varietà dei diversi tipi di disabilità (fisica, sensoriale, mentale e intellettiva), che sono il risultato delle barriere legali, fisiche e culturali presenti all’interno della società. In sostanza, la disabilità, come definito nella Convenzione, è un fenomeno sociale.
E ancora, il già accennato riconoscimento all’uguaglianza dinanzi alla legge per le persone con disabilità è uno degli elementi centrali della Convenzione. Basti pensare che quest’ultima, tra i vari diritti affermati, include quelli dell’autodeterminazione, della comunicazione alternativa e aumentativa e del supporto nelle decisioni. Questo significa anche che in ambito di diritto penale, il riconoscimento della capacità legale delle persone con disabilità richieda l’abolizione della difesa basata sulla negazione della responsabilità criminale a causa dell’esistenza di una disabilità mentale o intellettiva. Piuttosto si dovranno applicare le cosiddette dottrine disability-neutral sull’elemento del reato soggettivo, che prendano in considerazione la situazione della singola persona imputata.

C’è poi un punto sul quale la Convenzione rappresenta una profonda rottura anche rispetto ai precedenti trattati internazionali sui diritti umani. Si tratta della privazione di libertà o della detenzione, attuate contro la volontà della persona.
Prima dell’entrata in vigore della Convenzione, l’esistenza di una disabilità mentale, ad esempio, ha rappresentato in alcuni sistemi giuridici nazionali un motivo legittimo per arrivare a questi trattamenti. La Convenzione, invece, se ne discosta radicalmente, proibendo in quanto discriminatoria la privazione della libertà sulla base dell’esistenza di qualsiasi disabilità, incluse quelle mentali o intellettive. L’articolo 14, infatti (paragrafo 1 b) dichiara senza ambiguità come «l’esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà». Le leggi che autorizzano ciò dovranno quindi essere abolite e le norme sulla detenzione che portano alla restrizione della libertà dovranno essere definite “in maniera neutrale”, in modo tale, cioè, che esse siano applicabili ugualmente a tutte le persone e non sulla base dell’unica ragione della disabilità di una persona.

Da ultimo, ma non certo ultimo, durante il processo di implementazione della Convenzione dobbiamo preoccuparci di tenere sempre a mente che la consultazione e l’inclusione attiva delle persone con disabilità, durante tutto questo percorso, dev’essere un promemoria costante, come ben coglie lo slogan internazionale Nulla su di Noi Senza di Noi.
Questa Conferenza degli Stati Parti – condotta in base alle disposizioni dell’articolo 40 della Convenzione [«1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti per esaminare ogni questione concernente l’applicazione della presente Convenzione», N.d.R.] – vuole essere un forum per prendere in considerazione ogni argomento riguardante l’implementazione del Trattato. Il nostro auspicio è che affrontando questioni sostanziali pertinenti alla Convenzione e alla sua implementazione, lavoreremo all’insegna di un equilibrio internazionale e di una comprensione complessiva della Convenzione e di ciò che essa può rappresentare.
La mia personale speranza è che nei prossimi tre giorni, attraverso i vari tavoli di discussione, lavoreremo concretamente per affermare e rafforzare il rispetto dei diritti umani per 650 milioni di persone con disabilità di tutto il mondo.

*Di nazionalità giordana, è il presidente del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità, organismo insediatosi nel novembre del 2008 (se ne legga nel nostro sito cliccando qui) e previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, allo scopo di monitorare, su scala internazionale, l’attuazione dei princìpi contenuti nel testo della Convenzione stessa e quindi la sua corretta e adeguata implementazione, come previsto dall’articolo 34 del Trattato.
Il presente testo costituisce la relazione presentata da Al-Tarawneh in apertura della seconda Conferenza degli Stati Parti sulla Convenzione, che ha avuto luogo a New York dal 2 al 4 settembre (ne abbiamo riferito con il testo disponibile cliccando
qui). Traduzione e adattamento a cura di Giuliano Giovinazzo.

La Convenzione sulla Disabilità nel mondo: chi ha ratificato

Ad oggi, 11 settembre 2009, sono esattamente 66 i Paesi che appaiono nell’elenco ufficiale prodotto dall’ONU, come ratificatori della Convenzione, ed esattamente i seguenti (in ordine cronologico, pubblicando la data che risulta dal portale dell’ONU):
– Giamaica (30 marzo 2007) – Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Cuba (6 settembre 2007) – Gabon (1° ottobre 2007) – India (1° ottobre 2007) – Bangladesh (30 novembre 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – Nicaragua (7 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Giordania (31 marzo 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Egitto (14 aprile 2008) – Honduras (14 aprile 2008) – Filippine (15 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Qatar (13 maggio 2008) – Kenya (19 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Australia (17 luglio 2008) – Thailandia (29 luglio 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Cina (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Turkmenistan (4 settembre 2008) – Nuova Zelanda (25 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Vanuatu (23 ottobre 2008) – Lesotho (2 dicembre 2008) – Corea del Sud (11 dicembre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) – Svezia (15 dicembre 2008) – Oman (6 gennaio 2009) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Uruguay (11 febbraio 2009) – Germania (24 febbraio 2009) – Yemen (26 marzo 2009) – Guatemala (7 aprile 2009) – Marocco (8 aprile 2009) – Sudan (24 aprile 2009) – Isole Cook (8 maggio 2009) – Mongolia (13 maggio 2009) – Italia (15 maggio 2009) – Gran Bretagna (8 giugno 2009) – Belgio (2 luglio 2009) – Siria (10 luglio 2009) – Haiti (23 luglio 2009) – Burkina Faso (23 luglio 2009) – Danimarca (24 luglio 2009) – Serbia (31 luglio 2009) – Repubblica Dominicana (18 agosto 2009) – Malawi (27 agosto 2009).

Per quanto riguarda invece il Protocollo Opzionale alla Convenzione (testo che consentirà al Comitato sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità di ricevere anche ricorsi individuali – di singoli o di gruppi di individui – e di avviare eventuali procedure d’inchiesta), a ratificarlo sono stati finora i seguenti 44 Paesi:
– Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Bangladesh (12 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) –  Svezia (15 dicembre 2008) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Germania (24 febbraio 2009) – Yemen (26 marzo 2009) – Guatemala (7 aprile 2009) – Marocco (8 aprile 2009) – Sudan (24 aprile 2009) – Isole Cook (8 maggio 2009) – Mongolia (13 maggio 2009) – Italia (15 maggio 2009) – Belgio (2 luglio 2009) – Siria (10 luglio 2009) – Haiti (23 luglio 2009) – Burkina Faso (23 luglio 2009) – Serbia (31 luglio 2009) – Gran Bretagna (7 agosto 2009) – Repubblica Dominicana (18 agosto 2009) – Australia (21 agosto 2009).

Per ulteriori approfondimenti: www.un.org/disabilities.

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