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La Convenzione è una macchina potente, di cui vanno dispiegate tutte le potenzialità

Agosto 2006: la soddisfazione della delegazione italiana alle Nazioni Unite, dopo l'approvazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con DisabilitàL’articolo 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Applicazione a livello nazionale e monitoraggio) richiede agli Stati Parte di stabilire dei meccanismi di coordinamento e monitoraggio a livello nazionale. In tal senso va ricordato che questa Convenzione è il primo trattato sui diritti umani a contenere dettagliate disposizioni sull’istituzione e il funzionamento delle strutture nazionali per il monitoraggio e l’applicazione dello stesso e che tali disposizioni sono state ritenute necessarie a consolidare le pre-condizioni istituzionali utili a realizzare i diritti fissati dal documento.

“Punti di contatto” e meccanismi di coordinamento
In precedenza altri strumenti delle Nazioni Unite non vincolanti – come le Regole Standard per l’eguaglianza di opportunità delle persone con disabilità, adottate nel 1993 dall’Assemblea delle Nazioni Unite – avevano raccomandato l’istituzione di entità a livello governativo che fungessero da «punti di riferimento per le questioni riguardanti la disabilità» [nel dettaglio, le Regole Standard scrivono: «Gli stati dovrebbero incoraggiare i comitati di coordinamento nazionale e gruppi simili a partecipare nella fase di attuazione e di controllo. In quanto punti di riferimento per le questioni riguardanti la disabilità a livello nazionale, dovrebbero essere incoraggiati a stabilire delle procedure per coordinare il controllo sulle Norme. le organizzazioni di persone con disabilità dovrebbero essere incoraggiate a partecipare attivamente al controllo del processo a tutti i livelli», Regole Standard, Meccanismo di controllo, punto 9, N.d.R.].
I numerosi Stati, dunque, che hanno contribuito a questo studio [lo studio sull’articolo 33 presentato a Bruxelles il 28 ottobre scorso: se ne veda il riferimento in calce a questo testo, N.d.R.], hanno curato dei rapporti riguardanti l’esistenza di “Punti di Contatto” e/o di entità incaricate di responsabilità relative allo sviluppo, all’implementazione e al monitoraggio delle politiche e dei programmi riguardanti la disabilità. In particolare – da una prospettiva che assicuri aderenza ai princìpi della Convenzione – si raccomanda che gli Stati Parte alla Convenzione stessa o quelli che stanno considerando di ratificarla, intraprendano una valutazione delle Istituzioni esistenti nel loro Paese, per adottare poi gli emendamenti necessari a renderle conformi a quanto richiesto dall’articolo 33. Un documento presentato dal Nepal, ad esempio, fa specifico riferimento al bisogno di rivedere decisamente l’attuale struttura istituzionale dello Stato tibetano, per garantire appunto efficacia e conformità ai dettami della Convenzione. Tra i compiti dei Punti di Contatto governativi poi, secondo un documento di Cipro, dovrebbe specificamente esservi anche la soprintendenza all’attuazione della Convenzione.
A questo punto, benché il Trattato non contenga specifiche raccomandazioni sulla forma e le funzioni di questi Punti di Contatto, è necessario fare alcune considerazioni.

Idealmente, il Punto di contatto (o i Punti di contatto) dovrebbe essere collocato al più alto livello governativo, ad esempio a livello di un Ministro o di un Commissario di un determinato Dicastero. La stessa istituzione di tali Punti di Contatto e delle loro competenze dovrebbe avvenire attraverso misure legislative e il loro mandato dovrebbe essere centrato in modo chiaro sul bisogno di una coerente e coordinata attività del Governo in ambito di disabilità. E ancora, si tratta di figure alle quali dovrebbero essere assegnate adeguate risorse umane e finanziarie, in modo tale da poter contribuire positivamente all’implementazione delle strategie nazionali e dei piani adottati per dare compimento concreto a quanto prescitto dalla Convenzione.
L’istituzione di un meccanismo di coordinamento a livello governativo, in aggiunta ai Punti di Contatto, viene per altro incoraggiata dalla Convenzione, benché sia facoltativa. Un meccanismo del genere potrebbe prendere la forma di un Gruppo Interministeriale, incaricato di coordinare l’implementazione del Trattato tra i relativi dipartimenti, settori o livelli di governo, e potrebbe dimostrarsi di particolare beneficio in sistemi di amministrazione decentrata, come ad esempio negli Stati federali.

Monitoraggio a livello nazionale
In aggiunta poi alle Istituzioni designate a livello governativo – cui è assegnato il compito dell’attuazione – la Convenzione richiede anche agli Stati Parte di mantenere, rafforzare, designare o istituire al proprio interno una struttura per «promuovere, proteggere e monitorare» l’attuazione del Trattato.
Con grande efficacia, dunque, la Convenzione prevede due strutture parallele a livello nazionale: la prima, a livello governativo, incaricata dell’attuazione, la seconda, a livello statale – incaricata della promozione, della protezione e del monitoraggio – che deve includere uno o più meccanismi indipendenti e tenere in considerazione i «princìpi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani».
Una delle tante votazioni al Palazzo delle Nazioni Unite, che nel 2006 ha portato alla definizione della ConvenzioneViene poi lasciata agli Stati Parte la scelta di costituire degli specifici meccanismi sulla disabilità o di assegnare le funzioni di monitoraggio ad entità già esistenti, ma qualunque sia la scelta e l’istituzione che assumerà il ruolo di monitoraggio, essa dovrà appunto tenere in considerazione i citati «princìpi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani».

I requisiti di una struttura che si possa definire come appropriata variano a seconda dei sistemi nazionali e amministrativi dei singoli Stati, come del resto esplicitamente previsto dallo stesso articolo 33. L’adempimento delle funzioni connesse alla promozione, alla protezione e al monitoraggio può tuttavia includere: campagne di sensibilizzazione ed educazione; inchieste pubbliche; studi e rapporti volti alla revisione delle leggi e delle politiche esistenti, per renderle conformi a quanto prescrive la Convenzione; un’armonizzazione della legislazione nazionale e della prassi agli standard internazionali. Inoltre, le funzioni possono anche includere attività di reporting al Governo, al Parlamento o ad ogni altro organo competente sui diritti umani e sui temi legati alla disabilità, realizzate su richiesta o di propria autonoma iniziativa; e anche il contributo alla stesura dei rapporti che gli Stati sono obbligati a presentare agli organismi e ai Comitati delle Nazioni Unite, senza dimenticare l’incoraggiamento alla ratifica o all’introduzione di strumenti per i diritti umani, assicurandosi della loro applicazione e dando ascolto anche a denunce e petizioni.
Dovrebbe pertanto essere evidenziata l’importanza di avviare prontamente una consultazione con le organizzazioni nazionali sui diritti umani, in relazione al ruolo che queste potrebbero giocare nel monitoraggio e nel promuovere l’applicazione della Convenzione. Un passaggio, questo, fondamentale, anche nei casi in cui gli Stati optino per assegnare l’incarico del monitoraggio a una “struttura ampia”, della quale comunque le istituzioni nazionali sui diritti umani dovranno far parte.
A tal proposito, è importante una volta di più sottolineare la disposizione quanto mai specifica della Convenzione per cui la società civile e «in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative», è «associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio». Da notare, rispetto a questo, che in Svezia, ad esempio, sono già in corso una serie di consultazioni tra l’Ufficio dell’Ombudsperson e la società civile per valutare quali opzioni, dal punto di vista organizzativo, possano garantire al meglio la partecipazione della società civile stessa [l’Ombudsperson o Ombudsman è una sorta di “difensore civico della disabilità”, N.d.R.].

*Rappresentante dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite sui Diritti Umani (OHCHR). Intervento presentato a Bruxelles il 28 ottobre scorso, in occasione di un seminario incentrato sulle caratteristiche delle strutture di monitoraggio e implementazione a livello nazionale descritte nell’articolo 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, seminario organizzato dall’European Disability Forum (EDF) e dal Consorzio Europeo delle Fondazioni sui Diritti Umani e la Disabilità (ECF) del quale il nostro sito si è già occupato (se ne legga, cliccando qui, il testo intitolato Aprire la gabbia delle barriere comportamentali). Traduzione e adattamento del testo a cura di Giuliano Giovinazzo.

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
Articolo 33 – Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all’attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all’attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l’attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.
La Convenzione sulla Disabilità nel mondo: chi ha ratificato

Ad oggi, 18 novembre 2009, sono esattamente 74 i Paesi che appaiono nell’elenco ufficiale prodotto dall’ONU, come ratificatori della Convenzione, ed esattamente i seguenti (in ordine cronologico, pubblicando la data che risulta dal portale dell’ONU):
– Giamaica (30 marzo 2007) – Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Cuba (6 settembre 2007) – Gabon (1° ottobre 2007) – India (1° ottobre 2007) – Bangladesh (30 novembre 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – Nicaragua (7 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Giordania (31 marzo 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Egitto (14 aprile 2008) – Honduras (14 aprile 2008) – Filippine (15 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Qatar (13 maggio 2008) – Kenya (19 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Australia (17 luglio 2008) – Thailandia (29 luglio 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Cina (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Turkmenistan (4 settembre 2008) – Nuova Zelanda (25 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Vanuatu (23 ottobre 2008) – Lesotho (2 dicembre 2008) – Corea del Sud (11 dicembre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) – Svezia (15 dicembre 2008) – Oman (6 gennaio 2009) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Uruguay (11 febbraio 2009) – Germania (24 febbraio 2009) – Yemen (26 marzo 2009) – Guatemala (7 aprile 2009) – Marocco (8 aprile 2009) – Sudan (24 aprile 2009) – Isole Cook (8 maggio 2009) – Mongolia (13 maggio 2009) – Italia (15 maggio 2009) – Gran Bretagna (8 giugno 2009) – Belgio (2 luglio 2009) – Siria (10 luglio 2009) – Haiti (23 luglio 2009) – Burkina Faso (23 luglio 2009) – Danimarca (24 luglio 2009) – Serbia (31 luglio 2009) – Repubblica Dominicana (18 agosto 2009) – Malawi (27 agosto 2009) – Portogallo (23 settembre 2009) – Laos (25 settembre 2009) – Repubblica Ceca (28 settembre 2009) – Turchia (28 settembre 2009) – Seychelles (2 ottobre 2009) – Iran (23 ottobre 2009) – Tanzania (10 novembre 2009) – Bolivia (16 novembre 2009).

Per quanto riguarda invece il Protocollo Opzionale alla Convenzione (testo che consentirà al Comitato sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità di ricevere anche ricorsi individuali – di singoli o di gruppi di individui – e di avviare eventuali procedure d’inchiesta), a ratificarlo sono stati finora i seguenti 47 Paesi:
– Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Bangladesh (12 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) –  Svezia (15 dicembre 2008) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Germania (24 febbraio 2009) – Yemen (26 marzo 2009) – Guatemala (7 aprile 2009) – Marocco (8 aprile 2009) – Sudan (24 aprile 2009) – Isole Cook (8 maggio 2009) – Mongolia (13 maggio 2009) – Italia (15 maggio 2009) – Belgio (2 luglio 2009) – Repubblica Araba di Siria (10 luglio 2009) – Haiti (23 luglio 2009) – Burkina Faso (23 luglio 2009) – Serbia (31 luglio 2009) – Gran Bretagna (7 agosto 2009) – Repubblica Dominicana (18 agosto 2009) – Australia (21 agosto 2009) – Turchia (28 settembre 2009) – Tanzania (10 novembre 2009) – Bolivia (16 novembre 2009).

Per ulteriori approfondimenti: www.un.org/disabilities.

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