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Cosa vuol dire esattamente quell’invisibilità?

Particolare di ragazza con disabilità a scuolaAd una prima lettura, sia lo Schema di Regolamento sulla Riforma dei Licei, sia l’Allegato A sul profilo dell’alunno, sia la bozza delle Indicazioni Nazionali dei Licei non presentano alcun riferimento esplicito all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Invero, un accenno si rinviene solo nelle Indicazioni Nazionali concernenti le Scienze Motorie, in cui è detto che tutte le attività saranno adattate agli alunni con disabilità presenti nel gruppo classe. Quanto agli altri testi, solo nello Schema di Regolamento si ritrova qualche appiglio implicito all’integrazione scolastica, che però può essere colto solo da chi ne sappia fare una lettura tecnico-giuridica molto scrupolosa.
Così ad esempio nel Preambolo al Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 77/05 sull’alternanza scuola-lavoro, che contiene norme esplicite riguardanti gli alunni con disabilità, recando pure in allegato uno schema di modello per il riconoscimento dei loro crediti formativi.
Oppure l’articolo 10, comma 4 dello Schema di Regolamento, che richiama espressamente l’articolo 4 del DPR 275/99 (Regolamento sull’Autonomia Scolastica), il quale, al comma 2, lettera c), fa espressamente riferimento all’integrazione degli alunni con disabilità secondo i principi sanciti dalla Legge 104/92.
O ancora l’articolo 11, comma 1, che si riferisce alla valutazione degli alunni e al relativo regolamento ultimo, emanato con il DPR 122/09, che aveva dedicato l’articolo 9 alla valutazione degli alunni con disabilità.
Però tutto ciò non è assolutamente né esplicitato, né desumibile a prima vista da chi non sia particolarmente addetto ai lavori. Agli operatori della scuola in genere, quindi, sembra che gli alunni con disabilità siano “invisibili” nella nuova riforma. Né viene direttamente citata – nel Preambolo del Regolamento – la Legge 53/03 (richiamata solo indirettamente come fonte dei Decreti Legislativi citati), nella quale veniva espressamente ribadito il diritto all’integrazione scolastica ai sensi della Legge 104/92, né la fondamentale Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale che proclamò il diritto pieno e incondizionato degli alunni con disabilità, anche grave, a frequentare le scuole superiori.

Osservazioni
Nell’attuale clima di rilancio di una scuola giustamente meritocratica, tendente a recuperare lo svantaggio che ci separa da altri Paesi europei, questo totale silenzio potrebbe anche essere inteso come un’attenuazione dell’attenzione e quindi del diritto all’integrazione in questo grado di istruzione.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, è opportuno richiedere al Ministero che nella prima Circolare che verrà emanata sulla riforma dei Licei siano esplicitati i chiarimenti circa la permanenza delle norme che assicurano ancor oggi il diritto pieno e incondizionato degli alunni con disabilità all’integrazione nelle scuole superiori. Non si tratta per altro di una proposta sconvolgente e tuttavia, se accolta, essa servirebbe a ribadire alcuni princìpi fondamentali che, in questi tempi, sembrano appannarsi nell’opinione pubblica e che invece il Ministero – almeno formalmente – continua a ribadire, come ha fatto recentemente con le Linee Guida sull’Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità del 4 agosto 2009, anche se nei fatti esse non sono state pienamente applicate.
Occorre tra l’altro evitare che qualche Dirigente Scolastico di Liceo, troppo “infatuato” dal ruolo selettivo della propria scuola, possa ad esempio vietare l’iscrizione a qualche alunno con disabilità – come è avvenuto per Dirigenti di scuole paritarie, malgrado l’esplicito divieto contenuto nella Legge sulla parità scolastica 62/00 – costringendo la famiglia a sollevare un contenzioso giurisdizionale negativo sia per l’immagine che per le finanze del Ministero.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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