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Violenze e abusi dovuti anche alla mancata applicazione delle leggi

Uomo con disabilità davanti a una finestra chiusa da grateQuelle che di seguito elenchiamo sono questioni che dovrebbero essere affrontate con la massima decisione e urgenza: scoperti altri tre “lager” in cui erano rinchiusi anziani malati cronici non autosufficienti; contributi economici illegittimi e vessatori imposti dai Comuni di Pavia e di Stradella (Pavia), nonché dalle Conferenze dei Sindaci delle ULSS di Treviso e Vicenza; il paralizzante silenzio dei mezzi di informazione e del volontariato sulle prestazioni non fornite anche se dovute in base alle norme vigenti alle persone colpite da patologie e/o da handicap invalidanti.

Disapplicate valide leggi vigenti
Anche se numerose esigenze non sono ancora tutelate da leggi valide, un argine alle violenze e agli abusi è costituito dalle seguenti importantissime disposizioni:
1. ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Dunque, anche nei riguardi delle funzioni della sanità e dell’assistenza assegnate alle Regioni e alle Province Autonome di Bolzano e Trento, resta ferma la competenza dello Stato in merito alla definizione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);
2. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, le cui norme sono diventate cogenti in base all’articolo 54 della Legge 289/02, stabilisce che rientrano fra i LEA, «le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi […], le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili gravi [e per] disabili privi di sostegno familiare», nonché «le prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per [anziani] non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo»;
3. gli oneri relativi alla gestione delle succitate attività competono alla sanità nella misura del 70% per quanto concerne i Centri Diurni e le Strutture Residenziali per i disabili gravi, mentre è del 40% qualora le Strutture Residenziali accolgano disabili privi di sostegno familiare. Per quanto riguarda gli anziani, il Servizio Sanitario deve contribuire nella misura di almeno il 50% dei costi; la quota rimanente è a carico dei Comuni, dedotto l’importo versato dal paziente (si veda il successivo punto 7);
4. trattandosi di Livelli Essenziali di Assistenza che «devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», il Servizio Sanitario Nazionale e i Comuni sono obbligati a mettere a disposizione i finanziamenti necessari. Se fosse ammessa dalla legge la possibilità di non fornire le succitate prestazioni sulla base delle disponibilità economiche del Servizio Sanitario e dei Comuni, sarebbe negata l’esigibilità dei diritti previsti dalla Costituzione e dai LEA;
5. il mancato rispetto dei diritti esigibili sanciti dai LEA è un reato compiuto dall’amministratore o dall’addetto del Servizio Sanitario e/o del Comune responsabile della violazione. Ovviamente occorre che la richiesta delle prestazioni e la loro negazione risultino da atti certi;
6. se i diritti esigibili sono violati, è ammessa la richiesta dei danni economici subiti dai cittadini;
7. ai sensi dell’articolo 25 della Legge 328/00 e dei Decreti Legislativi 109/98 e 130/00, gli utenti dei Servizi Semiresidenziali e Residenziali – qualora si tratti di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di soggetti con handicap in situazione di gravità – devono contribuire alle spese nell’ambito delle loro personali risorse economiche, senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi. Va altresì precisato che le Regioni – comprese quelle a Statuto Speciale – non hanno alcuna competenza nei confronti delle persone, compresi i congiunti conviventi con gli assistiti o con i malati, alle quali non forniscono direttamente alcuna prestazione;
8. com’è stabilito dal sesto comma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 109/98, come risulta modificato dal Decreto Legislativo 130/00, gli Enti Pubblici non possono sostituirsi alla persona interessata nella richiesta degli alimenti.

Violenze ad anziani malati cronici non autosufficienti
– a Rieti («Il Messaggero» del 19 gennaio 2010) i Carabinieri hanno scoperto una struttura, denominata “La Contrada”, debitamente autorizzata, in cui anziani malati cronici non autosufficienti venivano «legati con le lenzuola a delle brandine da campeggio» ed erano «stipati in un sottotetto senza agibilità e impossibilitati a muoversi». I militari dell’Arma «hanno inoltre sequestrato numerosi farmaci scaduti di validità o irregolarmente conservati»;
– a Santa Marinella (Roma) («la Repubblica» e altri giornali del 31 gennaio 2010) due anziani di 91 e 82 anni, colpiti dal morbo di Alzheimer, ricoverati nella Casa di Riposo Oasi Villa Chiara, munita dell’autorizzazione a funzionare «sono morti soffocati dal fumo mentre cercavano disperatamente di uscire dal bugigattolo dove venivano rinchiusi […] perché davano fastidio» agli altri ammalati. Di particolare rilievo il fatto che la struttura fosse gestita da due coniugi, entrambi psicologi (1);
– ad Ascoli Piceno è stata nuovamente chiusa la “Casa di Giobbe”, nei cui confronti era stato emanato analogo provvedimento nel 2000, per le pessime condizioni di vita degli anziani non autosufficienti ivi ricoverati;
– un anziano, ricoverato nella casa di riposo “Il crinale” di Cervarezza Terme (Reggio Emilia), è stato avvolto dalle fiamme il 20 febbraio 2010, mentre era legato al letto, un’illegalità purtroppo molto praticata nelle strutture per anziani non autosufficienti.
Gravissimi abusi, inoltre, sono stati ancora una volta rilevati dai NAS nelle strutture ricettive per anziani (2).

Persona anziana in carrozzinaA nostro avviso questa inquietante situazione – che da un momento all’altro può coinvolgere come utenti ciascuno di noi – è principalmente dovuta a quattro cause:
– il rifiuto di molte Regioni e ASL (e purtroppo non solo da parte di addetti amministrativi, ma anche di medici e infermieri) di riconoscere – com’è evidente – che gli anziani cronici non autosufficienti sono persone malate alle quali devono essere diagnosticate le patologie ed essere individuate ed erogate le occorrenti indispensabili terapie. Ne consegue che non sono legittime le dimissioni dei suddetti malati da ospedali e da case di cura private convenzionate, qualora disposte senza la garanzia della prosecuzione delle cure a domicilio o presso RSA (Residenze Sanitarie Residenziali);
– l’estesa noncuranza dei partiti, dei sindacati (3) e di altre forze sociali (4);
– la mancata predisposizione dei presupposti indispensabili per efficaci azioni di controllo (5);
– le fuorvianti notizie fornite dai mezzi di comunicazione (radio, TV, giornali ecc.).

Il vero obiettivo dei fondi per la non autosufficienza: la negazione di diritti esigibili vigenti
Nonostante i contenuti decisamente negativi, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno fornito il loro pieno consenso alla legge della Regione Veneto 18 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina) (6). Infatti, detta legge – come pure le analoghe disposizioni relative ai fondi istituiti dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria e dalla Provincia Autonoma di Bolzano – ha lo scopo di declassare a semplice interesse legittimo l’attuale diritto pienamente esigibile alle cure sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti, stabilito dalle Leggi 841/53, 612/55, 132/68, 833/78 e confermato dai LEA.
Infatti, mentre la non attuazione di un diritto esigibile è un reato perseguibile dall’autorità giudiziaria, la violazione di un interesse legittimo non attribuisce alla Magistratura alcun potere di intervento. Inoltre, il diritto esigibile esige appunto la messa a disposizione da parte degli Enti competenti (nel caso in esame le Regioni, le ASL e i Comuni) delle occorrenti risorse economiche. Le leggi vigenti non consentono quindi ai succitati Enti di avanzare pretesti di sorta in merito alle carenze finanziarie.
Ebbene, la citata Legge Regionale del Veneto 30/09 stabilisce invece che «il fondo garantisce universalità di accesso al servizio e il diritto di scelta delle prestazioni da parte dei destinatari, nel rispetto dei criteri generali della programmazione in materia socio-sanitaria» (articolo 1, comma 3), nonché «nei limiti della dotazione del fondo stesso» (articolo 7). Inoltre – fatto gravissimo – la legge in oggetto ha attribuito alla Giunta il potere, praticamente assoluto, di definire «lo schema tipo dell’accordo che va stipulato tra l’Azienda unità locale socio-sanitaria(Ulss) di residenza della persona assistita e i fruitori delle prestazioni e l’ente locale, contenente le modalità di erogazione dei servizi».
Fuorviante è poi il quinto comma dell’articolo 2 in cui viene precisato che «le prestazioni a carico del Fondo sono liberamente svolte a garanzia degli interessi della persona non autosufficiente», poiché l’autonomia dell’utente è ridotta a zero in quanto «tale scelta avviene in seguito alla stipulazione di un accordo sottoscritto sulla base dello schema-tipo» predisposto dalla Giunta Regionale.
Dunque, per poter essere curata e assistita dall’ASL e dal Comune, la persona non autosufficiente (o chi la rappresenta) è solamente “libera” di accettare le condizioni stabilite dalla Giunta Regionale.

Un provvedimento privo di ragionevolezza
La Conferenza dei Sindaci di Vicenza e degli altri Comuni della Provincia ha deciso che le persone con handicap grave ricoverate presso Strutture Residenziali non solo devono versare a partire dal 1° gennaio 2010 l’intero ammontare delle loro risorse economiche (pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, altri redditi), ma sono costrette anche a provvedere, pur non possedendo un solo euro, al pagamento delle spese relative alle prestazioni non coperte dall’ASL, nonché di quelle concernenti i viaggi per rientri in famiglia, gite, soggiorni e per le altre spese personali (libri, giornali, bevande ecc.) (7).

Gli abusi delle Conferenze dei Sindaci dell’ULSS di Treviso e del Comune di Stradella (Pavia)
La Conferenza dei Sindaci dell’ULSS di Treviso, in piena violazione delle norme statali vigenti su tutto il territorio nazionale, ha imposto oneri vessatori ai congiunti dei soggetti con handicap intellettivo grave e gravissimo frequentanti i Centri Diurni e di quelli accolti presso Strutture Residenziali.
Persona con disabilità in un corridoio di ospedaleA sua volta, sulla scia del provvedimento assunto dall’Amministrazione della città di Pavia il 22 ottobre 2009 (8), la Giunta Comunale di Stradella – sempre in provincia di Pavia – ha stabilito che i soggetti con handicap frequentanti il Centro Diurno debbano versare un contributo mensile di 138 euro – cioè più della metà dell’importo della pensione (256,67 euro per il 2010) – somma con la quale i soggetti con handicap intellettivo grave privi di altre risorse, dovrebbero pagare l’affitto, mangiare, vestirsi e provvedere alle altre loro esigenze vitali.

Conclusioni
Com’è ovvio, i diritti – anche se sono giuridicamente esigibili – non si applicano automaticamente. Le persone e le organizzazioni interessate devono chiederne l’attuazione. Se non agiscono, devono accontentarsi per forza di cose di quel che fanno o non fanno le istituzioni. Non ci sono altre possibilità per ottenere concrete risposte, non solo individuali (e spesso di natura clientelare), in grado di rispondere alle esigenze fondamentali di vita delle persone prive di autonomia.
D’altra parte è inutile sollecitare l’approvazione di altre leggi, se non si è disponibili ad adoperarsi per il rispetto di quelle in vigore. Di qui la necessità di pretenderne l’esecuzione – se necessario con lettera raccomandata A/R – precisando che «ai sensi della legge 241/1990 lo scrivente chiede una risposta scritta e di conoscere il nominativo del funzionario incaricato dell’espletamento della presente istanza» (9).
Poiché, come abbiamo già rilevato in precedenza, gli attuali LEA sanciscono il diritto esigibile in merito ai Centri Diurni per i soggetti con handicap grave, nonché ai ricoveri per detti utenti e per gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, per ottenere dette prestazioni non c’è alcun bisogno dei LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza Sociale), questione molto importante che però riguarda altri settori di intervento. Restano invece aperti i problemi riguardanti le prestazioni domiciliari per i succitati soggetti, nonché per l’indispensabile riconoscimento del volontariato intrafamiliare: al riguardo occorrerebbe agire per ottenere o una legge nazionale o almeno leggi regionali o, per Bolzano e Trento, provinciali.

*Estratto dell’editoriale apparso nel n. 169 (gennaio-marzo 2010) di «Prospettive assistenziali», con il titolo: Nuovi allarmanti episodi di violenze e abusi dovuti anche alla disapplicazione di valide leggi vigenti. Il presente testo viene qui ripreso per gentile concessione dell’Autore e della testata citata.

Note:
(1)
La retta mensile della struttura “La Contrada” di Rieti variava da 1.400 a 2.000 euro, con un supplemento di 300 euro mensili durante il periodo invernale per le spese di riscaldamento; quella praticata dall’Oasi Villa Chiara di Santa Marinella era di 1.700 euro al mese.

(2) In merito alle ispezioni dei NAS, la rivista «Prospettive assistenziali» ha pubblicato i seguenti articoli: Comunicato stampa dei Nas sui controlli eseguiti in campo nazionale alle strutture ricettive per anziani, n. 136, 2001; Secondo comunicato stampa dei Nas sui controlli eseguiti in campo nazionale alle strutture ricettive per anziani: nuove gravi infrazioni penali e amministrative, n. 139, 2002; Controlli effettuati dai Nas sulle strutture residenziali per anziani: altre allarmanti infrazioni penali e amministrative, n. 143, 2003; Quarta indagine dei Nas sulle strutture ricettive per anziani: accertate altre gravi irregolarità, n. 145, 2004; Controlli dei Nas sulle strutture ricettive per anziani: ancora gravi irregolarità, n. 167, 2009. Segnaliamo inoltre – sempre in «Prospettive assistenziali», l’articolo di Elena Brugnone, Fatti illeciti in strutture ricettive per anziani e abbandono dei ricoverati non autosufficienti: considerazioni sui due ultimi comunicati stampa dei Nas, n. 140, 2002.

(3)
Come abbiamo già avuto modo di segnalare altrove, riteniamo che solo lo SPI CGIL di Torino e Provincia agisca concretamente ed efficacemente a tutela del diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti alle cure sanitarie e socio-sanitarie, operi contro le dimissioni imposte illegittimamente da ospedali e da case di cura private convenzionate, intervenga contro le richieste di contributi economici avanzate in violazione alle leggi vigenti; esso inoltre pubblica e diffonde un opuscolo sui succitati problemi.

(4)
Al nostro appello di solidarietà dei fatti concreti hanno finora risposto solamente la Fondazione Zancan che ha organizzato un seminario sul problema delle persone non autosufficienti svoltosi a Padova il 29 gennaio scorso e le redazioni di «Appunti», «Le lotte dei Pensionati» e «Promozione salute». L’appello era stato trasmesso nel mese di settembre del 2009 anche alle redazioni di «La rivista di servizio sociale», «Rassegna sociale», «Animazione sociale», «Accaparlante», «Rassegna geriatrica», «Volontariato Oggi», «Ex», «La professione sociale», «Conquiste del lavoro» e «Tutela», nonché al Centro H, al Centro Documentazione Res e alla sede nazionale della Società di San Vincenzo de’ Paoli. La rivista «Servizi sociali oggi» ha segnalato l’appello in un piccolo riquadro inserito nel n. 6 del 2009.

(5)
Si veda l’articolo di Mauro Perino, Caratteristiche salienti dei contratti con privati relativi alle attività sanitarie e sociali svolte in strutture residenziali, in «Prospettive assistenziali», n. 166, 2009.

(6)
Ricordiamo a tal proposito l’editoriale del n. 165 di «Prospettive assistenziali», intitolato Molto negativa la legge della Regione Toscana sulla non autosufficienza: Cgil, Cisl e Uil plaudono?.

(7)
Il provvedimento dei Sindaci di Vicenza e degli altri Comuni della Provincia è stato sospeso dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto perché «in contrasto con il principio di ragionevolezza».

(8)
Come segnalato nel n. 168 di «Prospettive assistenziali», la Giunta Comunale di Pavia (con Delibera del 22 ottobre 2009), ha imposto la sottoscrizione di un vero e proprio contratto di natura privata, quale condizione sine qua non per l’accesso ai Centri Diurni delle «persone con grave disabilità di età compresa fra i 18 e i 65 anni», allo scopo di obbligare i rappresentanti degli utenti ad accettare tutte le clausole definite dalla stessa Giunta Comunale, comprese quelle (illegittime) relative all’obbligo di corrispondere una retta mensile variante da un minimo di 14,40 euro a un massimo di 144, importi che, secondo quanto precisato nel contratto, possono essere aumentati a totale discrezione dell’Amministrazione Comunale.

(9)
L’Ente Pubblico deve fornire una risposta entro e non oltre i novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

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