- Superando.it - https://www.superando.it -

Chiediamo che anche in Calabria si tenga subito conto di quella Sentenza

Bimbo in carrozzina a scuola, fotografato di spalleLa Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, I Serie Speciale, n. 9, 3 marzo 2010), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 413, della Legge 244/07 (Finanziaria per il 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, nonché dell’articolo 2, comma 414, della medesima Legge, nella parte in cui esclude la possibilità – già contemplata dalla Legge 449/97 – di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Specificatamente la Legge 244/07 aveva previsto che «il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009» non potesse «superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007», modificando così la precedente normativa che prevedeva esplicitamente deroghe nell’assegnazione degli insegnanti di sostegno, in caso di alunni con disabilità particolarmente gravi.

I medesimi dubbi di costituzionalità – ora finalmente riconosciuti fondati – erano stati avanzati circa un anno e mezzo fa anche dall’ANMIC di Catanzaro (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), durante le battaglie in favore dei bambini con disabilità costretti a rinunciare a un loro sacrosanto diritto, così come aveva fatto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nell’ambito di un procedimento vertente tra il Ministero dell’Istruzione e i genitori di una bambina affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave, genitori che avevano presentato ricorso contro il provvedimento con il quale l’Amministrazione Scolastica – in sede di formazione degli organici – aveva assegnato un docente di sostegno solo per 12 ore settimanali anziché per le 25 assegnate in precedenza.
Ebbene, oggi la Corte Costituzionale, con la Sentenza 80/10, precisa che «i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre grave. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona. Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società, processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano».
La Corte, nella motivazione della Sentenza, afferma inoltre che «la scelta operata dal legislatore, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave. La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità […]. Le disposizioni impugnate si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero di ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico».

Alla luce di tale Sentenza, l’ANMIC di Catanzaro ritiene dunque doveroso richiamare l’attenzione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – che a suo tempo si disinteressò palesemente a tale vicenda – perché voglia attivarsi in tempo utile, in questa fase, dando seguito a quanto sancito dalla Sentenza stessa, onde ripristinare i famosi 170 posti di sostegno tagliati, per effetto dell’entrata in vigore di quella norma che oramai è stata dichiarata anticostituzionale, restituendo – anche se con grave ritardo – quanto è stato abusivamente tolto a tanti piccoli ragazzi con disabilità catanzaresi, vale a dire la possibilità di avere, per l’intero orario scolastico, la presenza dell’insegnante di sostegno.
Diventa pertanto fondamentale – va ribadito – che l’Ufficio Scolastico Regionale si attivi tempestivamente, al fine di mettere a punto tale specifica forma di tutela agli alunni con disabilità che si trovino in condizione di particolare gravità, sin dall’inizio del nuovo anno scolastico, allo scopo di evitare, come in passato, gravi disagi agli stessi. In particolare è necessario che il direttore generale dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, Francesco Mercurio, al di là di ogni dichiarazione demagogica, assuma regolarmente l’iniziativa atta a dare pratica applicazione alla Sentenza della Corte Costituzionale.
Analogo invito, infine, viene rivolto ai politici locali perché si interessino, una volta per tutte, di fornire servizi di supporto agli studenti con difficoltà di apprendimento, anche come aiuto alle famiglie nel seguire il percorso scolastico dei figli, per sostenere situazioni di particolare bisogno sociale e territoriale.

*Presidente dell’ANMIC di Catanzaro (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili).

Sulla Sentenza n. 80 della Corte Costituzionale, suggeriamo anche la lettura degli approfondimenti da noi recentemente pubblicati, a cura di Francesco Marcellino e dello stesso Salvatore Nocera, disponibili cliccando qui e qui, oltre che di un altro articolo curato da Nocera (disponible cliccando qui).
Please follow and like us:
Pin Share