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L’attenzione all’assistenza permane, almeno sulla carta

Collaboratrice scolastica al lavoroUna recente Nota del Ministero dell’Istruzione del 9 giugno scorso (la si legga cliccando qui) trasmette lo schema di Decreto Interministeriale relativo agli organici del personale ATA [Assistenti Tecnici e Amministrativi, N.d.R.] per il prossimo anno scolastico.
È da tener presente che ormai si tratta di soli organici di diritto che addirittura vanno via via riducendosi. Infatti, quello che una volta era l’adeguamento dell’organico di diritto all’organico di fatto con l’autorizzazione a deroghe, adesso si realizza solo tramite compensazione tra il numero di posti eventualmente rimasti inutilizzati in un comparto, in una regione, in una provincia o in un istituto rispetto ad altri.

In aggiunta a tale possibilità – a dire il vero assai eventuale – il Decreto e la Nota Ministeriale citati prevedono l’obbligo di accantonamento del 3% dei posti assegnati ad ogni Regione, da utilizzare per «situazioni di particolare rilevanza e complessità» e fra queste la Nota fa esplicito riferimento agli alunni con disabilità, sulla base dell’articolo 1, comma 4 del Decreto, che espressamente li cita.
Inoltre, a proposito della Gestione comune di funzioni e servizi tramite reti di scuole – di cui all’articolo 3 del Decreto – la Nota torna a citare esplicitamente una maggiore attenzione all’assistenza agli alunni con disabilità, tramite «il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili».

Osservazioni
Questi accenni sembrano importanti in una normativa che contempla sempre più riduzioni numeriche di collaboratori scolastici, la cui presenza è essenziale per la qualità dell’integrazione degli alunni con disabilità. Si tenga presente, infatti, la necessità di garantire il rispetto di genere delle alunne e degli alunni con disabilità, con collaboratrici e collaboratori scolastici la cui presenza non è sempre garantita in numero sufficiente in ogni scuola.
È appena il caso di richiamare gli articoli 47, 48 e la Tabella A del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2007 e successive modifiche (di ciò si legga cliccando qui alla scheda curata da chi scrive, con il titolo Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli”), secondo il quale tutti i collaboratori scolastici devono assistere gli alunni con disabilità nell’ingresso e nell’uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ai suoi locali, mentre il Dirigente Scolastico deve assegnare a talune e a taluni di loro l’incarico di provvedere all’assistenza igienica e alla cura dell’igiene personale per coloro che siano in situazione di maggiore gravità.
A tal fine l’Ufficio Scolastico Regionale deve assegnare appositi fondi alle scuole – preferibilmente in rete – per l’effettuazione di brevi corsi di aggiornamento e per la retribuzione di un’apposita indennità che entri nella base pensionabile.

Date infine le attuali crescenti restrizioni finanziarie – e quindi di personale ausiliario – è da ritenere opportuno che le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari collaborino con i Dirigenti Scolastici per facilitare la costituzione di reti di scuole e la richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale dell’accesso all’accantonamento del 3%.
Sarebbe anche opportuno, ove possibile, che le stesse associazioni collaborassero con i Dirigenti Scolastici nel facilitare sponsorizzazioni economiche a favore delle scuole, anche sulla base di progetti di qualità dell’inclusione scolastica, ai sensi del Decreto Interministeriale 44/01, sulla contabilità delle Istituzioni scolastiche autonome. 

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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