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Meno rigide le regole sulle assenze per malattia

Bimba con disabilità insieme a insegnante di sostegnoL’articolo 14, comma 7 del DPR 122/09 aveva stabilito che le assenze superiori a un quarto dell’orario di frequenza previsto nell’anno scolastico determinassero la non ammissione agli esami di stato o la bocciatura dell’alunno.
Sulla questione era stata emanata successivamente una precisazione con la Nota Ministeriale protocollo n. 7736 del 27 ottobre 2010, che aveva fornito chiarimenti in merito alle assenze di alunni i quali – a causa di malattia – usufruiscano dell’istruzione in ospedale o a domicilio. Tale Nota aveva precisato che quelle assenze non possono invalidare l’anno scolastico, in quanto in tali periodi l’alunno prosegue la sua formazione con attività didattiche collegate alla classe, anche se effettuate in un luogo diverso.
A conferma di ciò, la Nota del 27 ottobre citava anche l’articolo 11 dello stesso DPR 122/09, che tratta appunto di istruzione in ospedale o a domicilio.

Sull’argomento è intervenuta recentemente la Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo scorso, che rende meno rigido il riferimento all’invalidità dell’anno scolastico a causa di assenze. Tale Circolare, infatti, nel ritrascrivere la disposizione dell’articolo 14, comma 7 del DPR 122/09, sulla possibilità di deroghe al limite massimo di assenze, quando comunque il Consiglio di Classe abbia sufficienti elementi di valutazione, affida al Collegio dei Docenti il compito di determinare i casi di deroga e a titolo di esempio cita tra gli altri l’ipotesi di gravi motivi di salute documentati o di terapie e cure programmate.
Ora, è noto che gli alunni con disabilità sono maggiormente esposti al rischio di malattie e comunque hanno spesso necessità di svolgere terapie e cure programmate. Pertanto la Circolare n. 20 giunge a proposito, per evitare ingiuste bocciature.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

Sulla questione qui trattata, suggeriamo anche la lettura – sempre in questo sito – del testo disponibile cliccando qui.
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