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Integrazione scolastica: basterebbe applicare le leggi

Bimba in carrozzina a scuola, con due compagneLa “relatività” ci consente di affermare che, se per alcuni osservatori sta per concludersi l’anno scolastico, per altri, invece, stanno per iniziare le procedure amministrative per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in vista del prossimo anno.
Se per alcuni – i familiari e gli alunni – va in archivio un anno scolastico con le sue difficoltà, esasperazioni, emozioni, gioie e soddisfazioni, per altri, invece, iniziano le procedure (noiose, ripetitive, utili, necessarie o doverose?) a garanzia dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Proviamo dunque ad elencare alcune “istruzioni per l’uso” affinché i familiari e gli operatori scolastici possano giungere a compiere le attività con consapevolezza, efficacia ed efficienza. Vista poi anche la notoria carenza di risorse (economiche e di personale), proviamo anche ad evidenziare alcune possibilità di “razionalizzazione” del sistema, dove per “razionalizzare” si intende non già “giustificare tagli”, ma meglio organizzare, rendere più razionale l’intero sistema di servizi e professionalità volte all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità.

Innanzitutto è notorio che ogni studente con disabilità deve essere riconosciuto tale con la «certificazione di individuazione dell’alunno in stato di handicap», presupposto indispensabile affinché possano legittimamente esperirsi gli altri passaggi e documenti volti all’integrazione scolastica. A ciò tradizionalmente seguono i documenti denominati “Diagnosi Funzionale” (d’ora in poi DF) e “Profilo Dinamico Funzionale” (d’ora in poi PDF), come disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 24 febbraio 1994 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 185 del 23 febbraio 2006, oltre che dalla Legge 104/92.
A tal proposito, questi documenti dovrebbero intendersi ormai superati dall’Intesa Stato-Regioni sull’accoglienza e la presa in carico degli alunni con disabilità del 20 marzo 2008, nella quale si prevede all’articolo 2.2, il «Profilo di Funzionamento della Persona», quale nuovo strumento e quale sintesi della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, redatto sulla base dell’ICF [la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute definita nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, N.d.R.] e articolato in diverse parti come ivi indicato. Tra queste, si evidenzia in particolar modo il punto che afferma: «individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l’integrazione scolastica e sociale».
Cosa significa? Che il Profilo di Funzionamento della Persona – in sostituzione della DF e del PDF – deve prevedere tra l’altro le competenze professionali di cui necessita l’alunno con disabilità per la sua integrazione scolastica. Ad esempio, quindi, nel Profilo di Funzionamento della Persona dovrà essere indicata – oltre alla tradizionale necessità dell’insegnante di sostegno – anche quella delle altre figure ritenute necessarie per l’alunno, quali l’assistente igienico-personale e l’assistente all’autonomia e alla comunicazione, ovvero la necessità di servizio di trasporto e di adeguati ausili scolastici.

Una particolare attenzione merita in tal senso l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione.
È chiaro che la terminologia adottata dall’articolo 13 della Legge 104/92 («assistente all’autonomia e alla comunicazione», appunto) comprende all’interno di essa una serie di figure professionali anche assai diverse tra loro.
La Nota Ministeriale protocollo n. 3390 del 30 novembre 2001, pur  intitolandosi Assistenza di base per gli alunni con handicap e pur disciplinando principalmente ciò – contribuendo così anche a una certa confusione tra le due distinte figure – afferma: «Rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, (Protocollo d’Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit».
Ragazzino in carrozzina entra a scuolaChiaramente l’elencazione delle figure non ha carattere tassativo, ma, come evidenziato, «puro titolo esemplificativo». Ciò significa, quindi, che all’interno della più ampia definizione di assistente per l’autonomia e la comunicazione rientrano certamente l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni e il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL).
Dalla lettura in combinato disposto della citata Intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008 e della Nota Ministeriale protocollo n. 3390, non si dubita pertanto che, all’interno del Profilo di Funzionamento della Persona (o quantomeno nella certificazione di individuazione dell’alunno in stato di handicap e/o nella DF o nel PDF), dovranno essere indicate le «tipologie di competenze professionali» di cui necessita il singolo alunno. E ciò, ancor prima che giuridicamente previsto, risulta essere ovvio, posto che è la “componente” a più alta prevalenza di specializzazione sanitaria, che nei documenti a ciò deputati può e deve indicare di quali “professionalità” abbia effettivamente bisogno l’alunno per essere adeguatamente seguito durante l’anno scolastico.
Posto inoltre che a scuola gli alunni con disabilità – ma lo si crede finalità utile anche per gli altri alunni – non vanno “solo per studiare”, ma, come afferma l’articolo 12, comma 3 della Legge 104/92, «l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione», un sistema più “razionale” permetterebbe di calibrare e meglio assegnare le diverse tipologie di figure professionali e per un numero di ore di assistenza consono alle «effettive esigenze rilevate» dell’alunno.
Sulla base, quindi, degli obiettivi di apprendimento, di comunicazione, di relazione e di socializzazione effettivamente raggiungibili da parte dell’alunno con disabilità, potrà diversamente calibrarsi, ad esempio, l’apporto del docente di sostegno (di pertinenza economica del Ministero) o dell’assistenza specialistica (di pertinenza economica degli Enti Locali). E d’altra parte non è certo un caso se il Decreto Legge 78/10 (convertito nella Legge 122/10), all’articolo 10, comma 5 ha previsto che: «La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato [grassetto nostro, N.d.A.]».
Ciò chiarisce quindi che:
1) nel PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] devono essere indicate le risorse necessarie per l’integrazione, ivi compreso il numero di ore di sostegno;
2) l’insegnamento specializzato per il sostegno è esclusivamente finalizzato all’educazione e all’istruzione;
3) rimangono a carico degli altri Enti (generalmente gli Enti Locali) la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile, come prevista dal PEI.

Particolare di ragazza in carrozzina a scuolaUna buona stesura della documentazione scolastica è quindi fondamentale. Essa, infatti, non solo manifesta il buon lavoro degli operatori sanitari, scolastici, sociali e dei familiari chiamati all’adempimento amministrativo, ma consente alle famiglie stesse e agli enti pubblici preposti una consapevolezza e una chiara indicazione dei diritti (e dei conseguenti doveri) degli alunni con disabilità e delle amministrazioni competenti. Queste ultime, poi, ne traggono un non indifferente vantaggio: non solo, ovviamente, la procedura legittima, efficace ed efficiente manifesta già di per sé la trasparenza e il buon andamento dell’amministrazione (princìpi costituzionali, questi ultimi), ma anche una razionalizzazione degli strumenti (e delle risorse professionali ed economiche), tali da consentire un servizio adeguato alle esigenze dell’alunno e agli interessi dell’amministrazione.
Naturalmente, a tutto questo deve conseguire un’effettiva assegnazione delle risorse prescritte al singolo alunno (assistente igienico-personale, insegnante di sostegno, assistente all’autonomia e alla comunicazione, servizio di trasporto, ausili ecc.) – che, si ricorda, non sono un “privilegio”, ma un diritto – solo ed esclusivamente attraverso le quali è concretamente esigibile il diritto all’istruzione e all’inclusione sociale dell’alunno stesso. Diversamente, l’ordinamento giuridico si troverebbe – in modo assai inefficiente e dispendioso – ad aver posto in essere e ad aver investito tempo e risorse in azioni amministrative, valutazioni scientifiche medico-pedagogico-didattiche che non si traducono in fatti concreti (e “dovuti”) a beneficio degli utenti/studenti. Con il risultato che la “vittima” non è solo l’alunno, ma l’intero sistema. Ciò, infatti, innesca la legittima rivendicazione di tutela da parte delle “vittime”, rintracciandosi tra esse non solo gli alunni e i loro familiari, ma anche “le professioni” che invocano tutela del loro “diritto al lavoro”, non escludendo di ricordare nemmeno quegli operatori scolastici (insegnanti, dirigenti, amministrativi) che si trovano a scontrarsi con tali difficoltà gestionali e con la possibilità, tra l’altro, di rendersi, anche involontariamente, corresponsabili.

Occorre quindi trasformare il sistema verso un percorso virtuoso e condiviso a beneficio innanzitutto degli alunni con disabilità di cui si ha motivo di prendersi cura e, quindi, degli altri “beni giuridici” individuabili nel diritto al lavoro, nel diritto all’istruzione scolastica e nell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa anche secondo princìpi di economicità e razionalizzazione dei servizi.
Insomma, per un verso occorre che finisca la stagione dei “tagli indiscriminati” dichiarati illegittimi (innumerevoli le Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali e chiara la Sentenza della Corte Costituzionale 80/10), per un altro verso serve una più diffusa consapevolezza e buon senso delle “effettive esigenze rilevate” del singolo alunno e delle risorse professionali e strumentali di cui egli ha realmente bisogno per il raggiungimento degli obiettivi possibili; per un altro verso ancora, infine, occorre una documentazione scolastica che sia davvero capace di “fotografare” le esigenze dell’alunno e gli obiettivi raggiungibili, contribuendo così all’individualizzazione e personalizzazione dei servizi scolastici (così come, più genericamente previsto, anche per i servizi sociali, sanitari ecc.).
Si può quindi chiudere con una frase nota: «Basterebbe applicare le leggi esistenti!». E questo non è un “principio della relatività”, ma un principio di diritto.

*Avvocato (fmarcellino@videobank.it).

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