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Va letta con attenzione quella Sentenza sui progetti di vita indipendente

Martelletto del giudice e libri di codiciViene definita «complessa e interessante» – in un ampio approfondimento curato per il Servizio HandyLex.org dal giurista Massimiliano Gioncada – la recente Sentenza pronunciata il 30 dicembre scorso dalla Sezione V del Consiglio di Stato (n. 6999/11).
Quest’ultima ha respinto il ricorso nei confronti di uno sfavorevole provvedimento del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia, presentato da alcune persone con disabilità permanente e progressiva, con gravi limitazioni dell’autonomia personale nello svolgimento delle più essenziali funzioni vitali e quindi bisognose di assistenza personale e continuativa 24 ore su 24, che si erano attivate presso il Comune di Como e l’ALER (Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale), esponendo un loro progetto di vita indipendente.
In particolare, la richiesta al Comune era stata centrata sugli ausili tecnici e sugli assistenti personali, per lo svolgimento delle normali attività quotidiane, quella all’ALER, invece, sull’assegnazione di un alloggio adatto alle condizioni fisiche delle persone.

In sostanza, il Consiglio di Stato, con la citata Sentenza, ha confermato il precedente provvedimento, «considerando non fondata la pretesa di ottenere il contributo nella misura destinata a coprire, per intero, tutti i costi preventivati nel progetto di vita indipendente proposto dall’interessato».
«Complessa e interessante», si diceva della Sentenza, come conferma anche la conclusione dell’analisi proposta in HandyLex, della quale consigliamo certamente la lettura a tutti (cliccare qui). «Val la pena di evidenziare – scrive infatti Gioncada – che la portata della decisione in parola è da ricondursi nei precisi limiti che, pressoché testualmente, il Giudice amministrativo indica: non si rinviene infatti che la limitazione alle risorse disponibili possa essere estesa a tutti gli interventi e i contributi a sostegno delle persone con gravi disabilità, giacché il riferimento è da un lato alle prestazioni collegate ai progetti per la vita indipendente, dall’altro fa comunque salvo il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, i c.d. livelli essenziali di assistenza, già ampiamente individuato, in via pretoria, nelle numerose pronunce in tema di compartecipazione al costo. Dall’inammissibilità del pagamento “a piè di lista” di certi servizi, non pare dunque potersi inferire un principio generale, applicabile sempre e comunque a tutti i servizi destinati alla grave disabilità e all’anzianità ultrasessantacinquenne non autosufficiente [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]». (S.B.)

Ricordiamo ancora che l’approfondimento del giurista Massimiliano Gioncada, proposto da HandyLex.org e citato nel presente testo, è disponibile cliccando qui.
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