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Sostegno: come evitare le «vittorie di Pirro»

Ragazzo con disabilità in un'aula vuota, insieme all'insegnante di sostegnoCon la Sentenza 1907/11, depositata il 27 dicembre scorso, la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto ha fornito alcune conferme a una serie di orientamenti precedenti in tema di annullamento dei provvedimenti dell’Amministrazione Scolastica, a causa dell’insufficiente assegnazione di ore di sostegno e rispetto alla conseguente richiesta di risarcimento danni.
In particolare, si tratta di una decisione interessante per talune affermazioni. Innanzitutto, essa rigetta, in via preliminare, l’eccezione dell’Amministrazione di ricevibilità del ricorso per difetto di notifica a un qualunque alunno. A tal proposito, il TAR del Veneto, confermando un orientamento del Consiglio di Stato (Sentenza n. 1134/05), chiarisce che nessuno dei compagni con disabilità di quella scuola può essere considerato «controinteressato», poiché il ricorrente richiede un maggior numero di ore aggiuntive all’Amministrazione e non chiede, né potrebbe, di ridurre le ore di sostegno già assegnate ad altri (se ne legga già anche in questo sito, cliccando qui).
Questo orientamento, ormai consolidato, dev’essere tenuto presente da quei Dirigenti Scolastici i quali, appena ricevuta la notifica di una decisione che aumenta le ore di sostegno, invece di chiederle – come per legge – all’Ufficio Scolastico Regionale, le sottraggono ad altri alunni della scuola, commettendo un illegittimo abuso di potere; infatti, così facendo, in conclusione il ricorrente non vincerebbe contro l’Amministrazione, ma appunto contro altri compagni con disabilità che non sono mai stati controparte nel ricorso e sarebbe assurdo che lo fossero.

In secondo luogo la decisione del TAR del Veneto conferma l’orientamento che annulla l’assegnazione di ore non motivata sulla base di una corretta istruttoria e cioè sull’analisi della Diagnosi Funzionale (DF) e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), seguita dalla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che deve contenere la precisa richiesta delle ore di sostegno corrispondenti alle «effettive esigenze dell’alunno» (Legge 296/06, articolo 1, comma 605, lettera b e Legge 122/10, articolo 10, comma 5), effettuata dalla scuola all’Ufficio Scolastico Regionale. Nulla di tutto ciò è stato fatto dall’Amministrazione Scolastica e quindi l’atto di assegnazione di ore è illegittimo.

Quanto infine alla richiesta del massimo di ore di sostegno, trattandosi di un caso di grave disabilità, anche qui il TAR ha confermato un prevalente orientamento del Consiglio di Stato, presente nella Sentenza 2231/10, che però è già suggerito nella stessa Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale; e cioè che alla certificazione di gravità non segue automaticamente l’assegnazione del massimo delle ore di sostegno; occorre invece verificare tale esigenza con riguardo alla specificità della disabilità.
In altre parole, la gravità sanitaria non necessariamente coincide con la gravità ai fini dell’apprendimento e questa valutazione – dichiara il TAR del Veneto – rientra nella discrezionalità delle valutazioni tecniche della scuola (se ne legga anche in questo sito, cliccando qui e qui).
Ed è così pure per il risarcimento del danno a causa delle ridotte ore di sostegno, rispetto al quale secondo il TAR occorre che il danno pecuniario sia dimostrato, ciò che il ricorrente non ha fatto, risultando quindi soccombente per tale richiesta.

In conclusione, essendovi stata una vittoria sull’annullamento del provvedimento e una sconfitta rispetto al risarcimento del danno, il TAR ha deciso di compensare le spese.

Osservazioni conclusive
L’impressione è che la Magistratura stia affinando le argomentazioni relative alle pronunce sulle ore di sostegno. Anche per questo ritengo sia molto importante avere validi elementi di prova circa le richieste dei genitori, perché diversamente, arrivano delle “vittorie di Pirro”, nel senso che si vince sì la causa circa l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione, ma in concreto non si ottengono i risultati pratici sperati.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

Rispetto ai contenuti del presente testo, suggeriamo anche la lettura – sempre nel nostro sito – di: Sostegno: nominato un consulente tecnico per accertare il danno esistenziale (a cura di Salvatore Nocera, cliccare qui).
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