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Corsi di specializzazione per il sostegno: un Decreto tutto da applicare

Ragazzo con disabilità insieme all'insegnante di sostegnoFinalmente – è proprio il caso di dire – dopo quasi due anni dal Decreto Ministeriale 249/10, che ne aveva fissato la previsione, è stata pubblicata il 2 aprile scorso in Gazzetta Ufficiale la normativa relativa ai nuovi corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, contenuta nel Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 e nei suoi allegati.

Dalla lettura della normativa risulta un estremo rigore circa lo svolgimento di tali corsi, gestiti esclusivamente dalle Università, le quali solo per alcune discipline relative a didattiche speciali (ciechi, sordi, autistici ecc.) possono avvalersi di esperti esterni, qualora tali insegnamenti non siano direttamente previsti dagli ordinamenti delle singole Università (articolo 13, comma 2 del citato Decreto Ministeriale 249/10).
La serietà con cui i corsi dovranno essere impostati e gestiti risulta poi non solo dal preambolo – in cui sono citati i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e del Consiglio Universitario Nazionale e ove si fa riferimento all’apposita Commissione Ministeriale che ha formulato i programmi, con la consulenza delle due principali Federazioni di persone con disabilità FISH e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) – ma dagli stessi singoli articoli del testo normativo. Vediamoli qui di seguito in dettaglio.

– Articolo 1: attribuisce la gestione dei corsi esclusivamente alle Università, visti anche gli esiti negativi, negli anni precedenti, di alcuni corsi di specializzazione non gestiti dalle stesse.
– Articolo 2: stabilisce che i corsi siano a numero chiuso, secondo il fabbisogno determinato annualmente dal Ministero.
– Articolo 3: sancisce che le Università debbano attenersi ai princìpi contenuti nel presente Decreto e nei suoi allegati e che ogni corso debba essere espressamente autorizzato singolarmente dal Ministero, fissando contemporaneamente i requisiti essenziali che debbono essere posseduti dal direttore del corso stesso, dai docenti che svolgono i laboratori e dai tutor dei tirocini; è previsto altresì che la correttezza dei requisiti per l’istituzione dei corsi venga valutata da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che fisserà anche i requisiti definitivi sulla base dell’esperienza fatta.
– Articolo 4: fissa le caratteristiche del bando che ogni Università deve emanare per le prove di accesso ai corsi.
– Articolo 5: precisa che ai corsi sono ammessi solo docenti muniti di abilitazione all’insegnamento per uno dei quattro ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) e che abbiano superato positivamente le prove di accesso. Quindi si avranno due distinte specializzazioni per le scuole secondarie.
– Articolo 6: fornisce dettagli circa lo svolgimento delle prove di accesso.
– Articolo 7: stabilisce che i sessanta crediti del corso debbono svolgersi in non meno di otto mesi, al termine dei quali si dovrà superare positivamente un esame finale.
– Articolo 8: fissa i criteri di valutazione per l’accesso alla prova finale del corso, con un punteggio non inferiore a 18/trentesimi, distinto per gli insegnamenti, i laboratori e i tirocini (diretto e indiretto).
– Articolo 9: riguarda l’esame finale e la composizione della commissione giudicante, composta dal direttore del corso insieme a due docenti universitari del medesimo, nonché da un esperto e da un dirigente tecnico (ispettore) o da un dirigente scolastico designati dal Direttore Scolastico Regionale.
Rispetto alle vecchie commissioni, dunque, c’è in più un esperto e comunque la nomina passa dal Ministero all’Ufficio Scolastico Regionale.
– Articolo 10: prevede l’individuazione delle scuole ove fare tirocinio nella fase di prima attuazione del Decreto; vieta qualunque altro tipo di corso di specializzazione; ribadisce la validità dei titoli fin qui validamente conseguiti. Al proposito è da tener presente il Decreto Ministeriale 287/99 che dichiara non validi quei titoli conseguiti in precedenza, in contrasto con le norme fissate dal MIUR (se ne legga in una scheda prodotta a suo tempo sempre da chi scrive, cliccando qui).
Sempre l’articolo 10 contiene inoltre una norma molto importante secondo cui (comma 5), «con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definiti i crediti formativi per l’acquisizione delle competenze per l’aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità»: si tratta di una questione molto sentita dalle Associazioni, che se però non verrà tradotta in termini obbligatori, rischia di ridursi a una mera aspirazione, come è già avvenuto in precedenza per i cosiddetti “moduli integrativi” che avrebbero dovuto appunto integrare i corsi di specializzazione precedenti.

Successivamente viene ribadito il principio – ormai costante – che dai corsi non derivino nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Ciò significa che i corsi stessi saranno a carico dei partecipanti, salvo che altri Enti Pubblici o Privati non intervengano come sponsor.

Il Decreto viene chiuso dai tre seguenti Allegati:
– Allegato A: descrive le funzioni dell’insegnante per le attività di sostegno, sottolineando più volte che egli debba lavorare in collaborazione con i docenti curricolari.
– Allegato B: riguarda la descrizione dettagliata degli insegnamenti, dei laboratori e dei tirocini, che non possono svolgersi in meno di cinque mesi.
– Allegato C: riguarda gli aspetti organizzativi, con particolare attenzione al divieto di attività formative blended [mescolando cioè attivita frontali di aula e attività on-line, N.d.R.] e on-line, ad eccezione del recupero delle assenze che non possono superare il 10% per ciascun insegnamento.

Riteniamo infine opportuno – per una visione più completa dell’importanza dei nuovi corsi – rinviare i Lettori al testo integrale dei tre citati Allegati, che contengono l’articolazione oraria degli insegnamenti e delle attività laboratoriali (comprendenti anche l’uso delle tecnologie informatiche) e quelle del tirocinio diretto e indiretto, distinti per ordine e grado di scuola.

La FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e le altre Federazioni e Associazioni di persone con disabilità erano state a suo tempo colte di sorpresa dalla previsione dei corsi di riqualificazione professionale per docenti sovrannumerari, previsti dall’articolo 19, comma 11 della Legge 111/11 (ciò di cui ci eravamo ampiamente occupati su queste pagine. Se ne legga cliccando qui), contro la quale nessuna Associazione – tranne i singoli docenti specializzati e le loro organizzazioni – ha titolo per adire la Corte Costituzionale in via incidentale, rispetto a un eventuale ricordso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
Pertanto, ci si è adoperati – tramite l’Osservatorio Scolastico Ministeriale – a rendere più corposi i programmi e più serie le lezioni “in presenza”, che possono svolgersi on-line – come detto – solo per il 10%, con esclusivo riguardo alle assenze da recuperare. Abbiamo inoltre ottenuto che vi fossero dei tutor con una seria preparazione e specializzazione e anche un esame finale.
Più di questo non si è riusciti a fare e quindi prendiamo atto del Decreto che indice i corsi e vigileremo per la piena attuazione di esso, pur consapevoli che da un punto di vista psicologico, corsi imposti a docenti che altrimenti vedrebbero davanti a sé lo spettro del licienziamento non possono essere certo quelli che desidereremmo da tempo per una migliore qualità dell’inclusione scolastica. (S.N.)

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento del’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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