- Superando.it - https://www.superando.it -

Le criticità di quella Proposta di Legge sulle persone sorde

Particolare di orecchio di persona sordaAvevamo già dato spazio, nelle scorse settimane, alla più recente posizione della FIADDA (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi) – organizzazione aderente alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – nei confronti dell’iter della Proposta di Legge C 4207 (Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva), dopo che quest’ultima era passata all’esame della V Commissione Bilancio e successivamente della VII Commissione Cultura (i pareri di queste ultime sono disponibili cliccando rispettivamente qui e qui).
Rispetto alla prima delle due Commissioni, la FIADDA aveva rilevato come essa avesse vincolato la promulgazione di quella Legge alla «condizione che l’articolo 1, comma 1» di essa, venisse «modificato al fine di precisare che la garanzia di forme di prevenzione, diagnosi e cura della sordità rappresenta una disposizione di carattere meramente programmatorio, che, quindi, non comporta oneri a carico della finanza pubblica».
A fronte di tale parere, la stessa FIADDA aveva deciso di inviare una lettera alla XII Commissione Affari Sociali – ove è ora arrivata la Proposta di Legge – auspicandone il ritiro, per non «vedere promulgata una norma che non contempli la garanzia di prevenzione e diagnosi e quindi la certezza e l’esigibilità di un diritto ineludibile per il buon esito del progetto di vita nei casi di sordità preverbale».
Molto apprezzati, invece, erano stati i passaggi espressi dalla VII Commissione Cultura, che aveva elaborato un articolato parere contrario, basato sul «rischio di non completa inclusione dei non udenti che potrebbe derivare da un uso prevalente o esclusivo dello strumento della lingua dei segni», evidenziando ed esplicitando il bisogno di autonomia e indipendenza personale di alunni e adulti sordi, come da sempre sostenuto anche dalla FIADDA.
«Questo importante parere – aveva concluso l’Associazione – che per molti versi riteniamo di portata storica, dovrebbe fare riflettere tanti che con facili entusiasmi si lasciano sedurre dal “buonismo di superficie”, quando confondono la realtà delle persone sorde e i loro reali bisogni di inclusione sociale, tra i quali, fattore imprescindibile, quello di acquisire la lingua italiana».

Sulla questione è intervenuto nei giorni scorsi anche il Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi, richiamando a propria volta i citati pareri delle Commissioni Bilancio e Cultura della Camera, in un’articolata lettera inviata a tutti i componenti della Commissione Affari Sociali e aggiungendo ad essi un messaggio successivo proveniente dalla Segreteria del Sottosegretario alla Salute Cardinale, ove si sottolinea come «l’auspicio del Ministero della Salute» sia «che detta iniziativa normativa possa garantire la massima inclusione sociale delle persone prive di udito, e non ghettizzarle producendo invece l’effetto opposto».
Nella lettera, dunque, inviata alla Commissione Affari Sociali, il Comitato afferma che, «come tutte le disabilità, anche quella uditiva è tutelata dalla Legge 104/92 che garantisce, tra l’altro, l’utilizzo di ogni mezzo comunicativo e quindi, anche della cosiddetta LIS [Lingua Italiana dei Segni, N.d.R.] il cui uso è assicurato a spese delle Province, per interpreti gestuali a scuola; a spese delle Università, per l’interprete gestuale durante le lezioni; a spese dello Stato, per interpreti in sede giurisdizionale; a spese della RAI TV, per l’interprete gestuale in alcune trasmissioni di telegiornali; a spese pubbliche per l’attuazione degli articoli dal 12^ al 18^ della Legge 104/92 per l’inserimento scolastico e lavorativo; a spese infine dei diretti interessati per l’accompagnamento di interpreti gestuali in tutti gli uffici pubblici non altrimenti garantiti (ragion per cui la stessa normativa assegna alle persone sorde l’indennità di comunicazione, indipendentemente dalle condizioni economiche!)».
Successivamente si fa anche riferimento alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, «spesso invocata durante la discussione su questo provvedimento legislativo», ma in realtà «generata per garantire la protezione e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità».
Essa, prosegue la lettera, «si rivolge a tutti gli Stati, anche a quelli (nel caso della disabilità uditiva) dove l’audiologia è pressoché inesistente e dove la persona sorda è messa in disparte. Nel nostro Paese non vi è contrapposizione o negazione nei confronti di chi usa la metodica gestuale, ma, come sopra scritto, è un diritto per chi non può esprimersi diversamente e per chi la sceglie». Va in ogni caso sottolineato che «all’articolo 4, comma 4, la Convenzione è ben chiara, quando si scrive che “nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato».
«Abbiamo la miglior legislazione europea a tutela delle persone con disabilità – concludono i rappresentanti del Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi – e l’introduzione nella legislazione nazionale di quanto la XII Commissione vuole mettere in atto, con la Proposta n. 4027, articolo 2, comma 2 [varie disposizioni riguardanti la Lingua Italiana dei Segni, N.d.R.], sarebbe un’inevitabile regressione». (S.B.)

Please follow and like us:
Pin Share