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Bene per le famiglie, meno per la qualità dell’inclusione

Bimba con disabilità insieme a insegnante di sostegnoCom’era prevedibile, dopo la prima sentenza di inizio marzo [Sentenza n. 2199/12, N.d.R.], il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ne ha emesso nei giorni scorsi una seconda (Sentenza n. 5123/12), accogliendo il ricorso collettivo – promosso come il precedente dal Coordinamento Scuole Elementari di Roma – presentato da quarantuno famiglie di alunni certificati con grave disabilità, concedendo a tutti loro il rapporto dell’insegnante di sostegno in deroga 1 a 1.
Si tratta di un provvedimento interessante, perchè consolida un orientamento delle famiglie volto a risparmiare rispetto ai ricorsi singoli ed è anche interessante perché pone il Ministero non più di fronte a singoli obblighi di adeguamento del numero di ore di sostegno, ma a obblighi collettivi di svariate decine di ricorrenti che potrebbero diventare svariate centinaia e alcune migliaia anche nel giro di pochi mesi.
Il Ministero stesso è stato condannato a pagare 2.000 euro globali di spesa, ma avrebbe potuto pagare molto di più se i ricorrenti – per accorciare i termini – non avessero rinunciato al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ormai riconosciuti da una costante giurisprudenza relativa ai ricorsi singoli.
Ovviamente la Sentenza, intervenuta al termine delle lezioni, non verrà eseguita per il corrente anno scolastico, ma come espressamente detto nel dispositivo, dovrà essere applicata a partire dal nuovo anno scolastico. Ciò contrasta – forse in considerazione della data della pronuncia – con quanto stabilito dalla Sentenza 2231/10 del Consiglio di Stato, secondo cui le decisioni sul sostegno valgono solo per l’anno in corso.

Osservazioni
Il provvedimento costituisce indubbiamente un vantaggio per le famiglie. E tuttavia, ai fini della qualità dell’inclusione scolastica, esso suscita più di qualche perplessità. Vediamo quali qui di seguito.

1. È stato riconosciuto il massimo delle ore di sostegno a tutti i quarantuno ricorrenti. Non è detto, nella Sentenza, se sia stata analizzata la situazione di ciascuno per verificare se “la specificità del deficit” richiedesse necessariamente il massimo delle ore di sostegno, verifica, questa, richiesta invece dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale e dalla successiviva già citata Sentenza 2231/10 del Consiglio di Stato.

2. Una sentenza “di massa”, che ribadisce l’obbligo del Ministero di assegnare in tutti i casi di gravità il massimo delle ore di sostegno, rinforza nell’opinione pubblica la convinzione che il sostegno – se non l’unica – sia certamente la principale risorsa per l’inclusione scolastica; e ciò è in aperto contrasto con la logica originaria dell’inclusione stessa che puntava invece – come risorsa primaria – sulla presa in carico dei docenti curricolari, sia pure affiancati dai colleghi specializzati.

3. Fino a quando il Ministero, come è stato più volte detto in questo sito, non emanerà e applicherà delle norme sulla formazione iniziale e sull’obbligo di formazione in servizio dei docenti curricolari in tema di inclusione scolastica, questo tipo di Sentenze si moltiplicherà, determinando a carico dell’erario una spesa maggiore di quella per l’aggiornamento obbligatorio e un tradimento della cultura stessa dell’inclusione scolastica.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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