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Accorpamento delle scuole e continuità didattica

Disegno dedicqato agli Istituti ComprensiviCon la Sentenza n. 147 del 4 giugno scorso,  la Corte Costituzionale ha annullato – su ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia – il comma 4 dell’articolo 19 della Legge 111/11 che così testualmente recitava: «4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche».
La motivazione del provvedimento si fonda sul disposto dell’articolo 117, comma 2 (lettera n), comma 3 e comma 6 della Costituzione. Tali norme stabiliscono infatti che allo Stato spetti solo la definizione dei princìpi generali e dei livelli essenziali in materia di legislazione scolastica; spettano invece alle Regioni tutte le norme legislative di carattere organizzativo e quelle relative di carattere regolamentare.
In conseguenza di tale decisione, pertanto, non potrà più essere lo Stato a definire quali scuole accorpare e sulla base di quali criteri, ma – nel rispetto del limite massimo di spesa fissato dallo Stato stesso – a determinarlo saranno le Regioni, in dialogo con le scuole autonome presenti sul proprio territorio.

In realtà appare chiaro che la Sentenza della Corte non ha voluto negare l’opportunità della costituzione di Istituti Comprensivi, limitandosi invece a precisare che – in base alle modifiche al Titolo V della Costituzione operate con la Legge Costituzionale 3/01 – il compito di realizzare Istituti Comprensivi e di fissarne i requisiti è di competenza esclusiva delle Regioni. Se queste vogliono, quindi, possono ancora avviare Istituti Comprensivi, sulla base di criteri di loro scelta, anche per realizzare il fondamentale obiettivo della continuità educativa.
Mantiene dunque la propria validità il principio degli Istituti Comprensivi, e ciò dovrebbe giovare a una maggiore continuità dell’inclusione degli alunni con disabilità, dal momento che può essere maggiore il dialogo tra i docenti dei diversi ordini di scuola e uniformi i criteri gestionali dell’unico Dirigente Scolastico.
Ovviamente, essendovi un unico GLH (Gruppo di Lavoro Handicap) d’Istituto, bisognerà che in esso siano presenti docenti e famiglie dei tre diversi ordini di scuola.

A questo punto, anche se le Regioni hanno adottato provvedimenti sul ridimensionamento applicativi della norma dichiarata ora incostituzionale, esse sono tenute – malgrado l’approssimarsi del nuovo anno scolastico – a deliberare nuovamente, anche eventualmente ribadendo, se lo riterranno opportuno, i criteri indicati nella norma incostituzionale e i nuovi criteri per il ridimensionamento, provvedendo poi allo stesso.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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