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L’attestato dei crediti formativi per la terza media

Ragazzo con disabilità a scuolaCom’è noto, nel primo ciclo scolastico (Primarie e Secondarie di Primo Grado, ovvero Elementari e Medie Inferiori), la valutazione degli alunni con disabilità, come da Legge 104/92 (articolo 16, comma 2), deve verificare «il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». Pertanto il PSP (Piano di Studio Personalizzato), da inserire nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), potrà contenere degli obiettivi didattici personalizzati anche diversi da quelli dei compagni e la valutazione potrà essere effettuata anche con «prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati» (Ordinanza Ministeriale 90/01, articolo 11, comma 11) e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati.
Quanto poi agli effetti legali del percorso personalizzato, occorre distinguere in base all’esito dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo (già Esame di Terza Media). Se infatti gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti, verrà rilasciato il titolo legale di studio, in caso contrario verrà rilasciata una certificazione dei crediti formativi maturati.

Rispetto a quest’ultima, la normativa non ha previsto espressamente un modello di attestato ed è per questo che ci sembra opportuno segnalare – come esempio di buona prassi – quello predisposto da un gruppo di lavoro del CTI di Belluno (Centro Territoriale per l’Integrazione), su incarico dell’Ufficio Scolastico Provinciale e grazie anche alla documentazione fornita dal CTI di Treviso. (Salvatore Nocera)

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