Assegni di cura e non autosufficienza: no a discriminazioni

Significativa la Sentenza con cui, nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo quel provvedimento fissato da una Legge della Provincia Autonoma di Trento, che aveva limitato la concessione dell’assegno di cura per persone non autosufficienti (italiani o stranieri con il permesso di soggiorno) ai soli residenti da almeno tre anni nella Provincia

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale

È certamente significativa la Sentenza 172/13, con la quale, il 1° luglio scorso, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità di quella Legge della Provincia Autonoma di Trento (15/12), nella parte in cui essa aveva subordinato la corresponsione degli assegni di cura per cittadini non autosufficienti al requisito della residenza continuativa da almeno tre anni nella Provincia e al possesso del permesso di soggiorno per “lungoresidenti”, per gli stranieri. Secondo la Corte, infatti, ciò può portare ad escludere soggetti altrettanto (se non più) esposti alle condizioni di bisogno e di disagio.

Ad accogliere con particolare soddisfazione tale provvedimento, è l’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), ritenendo che in esso venga ancora una volta riaffermato come «le norme statali, regionali e i provvedimenti amministrativi regionali e locali, volti ad escludere dagli strumenti del welfare nazionale e locale gli stranieri, attraverso clausole discriminatorie dirette, fondate cioè sul requisito di un particolare titolo di soggiorno, oppure indirette o dissimulate, come il requisito dell’anzianità di residenza, siano in contrasto con le leggi nazionali e internazionali».
In tal senso, «questa Sentenza – come afferma il costituzionalista Paolo Bonetti, membro del Direttivo dell’ASGI e docente di Diritto Costituzionale all’Università di Milano Bicocca – conferma, come tante altre precedenti prodotte dalla Corte, che il solo parametro generale ragionevole (e non derogabile in peggio) di riferimento per la disciplina dell’accesso all’assistenza sociale è quello fissato dall’articolo 41 del Testo Unico sull’immigrazione il quale prevede che «gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno», siano «equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti». (S.B.)

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