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Assegni di cura e non autosufficienza: no a discriminazioni

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale

È certamente significativa la Sentenza 172/13, con la quale, il 1° luglio scorso, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità di quella Legge della Provincia Autonoma di Trento (15/12), nella parte in cui essa aveva subordinato la corresponsione degli assegni di cura per cittadini non autosufficienti al requisito della residenza continuativa da almeno tre anni nella Provincia e al possesso del permesso di soggiorno per “lungoresidenti”, per gli stranieri. Secondo la Corte, infatti, ciò può portare ad escludere soggetti altrettanto (se non più) esposti alle condizioni di bisogno e di disagio.

Ad accogliere con particolare soddisfazione tale provvedimento, è l’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), ritenendo che in esso venga ancora una volta riaffermato come «le norme statali, regionali e i provvedimenti amministrativi regionali e locali, volti ad escludere dagli strumenti del welfare nazionale e locale gli stranieri, attraverso clausole discriminatorie dirette, fondate cioè sul requisito di un particolare titolo di soggiorno, oppure indirette o dissimulate, come il requisito dell’anzianità di residenza, siano in contrasto con le leggi nazionali e internazionali».
In tal senso, «questa Sentenza – come afferma il costituzionalista Paolo Bonetti, membro del Direttivo dell’ASGI e docente di Diritto Costituzionale all’Università di Milano Bicocca – conferma, come tante altre precedenti prodotte dalla Corte, che il solo parametro generale ragionevole (e non derogabile in peggio) di riferimento per la disciplina dell’accesso all’assistenza sociale è quello fissato dall’articolo 41 del Testo Unico sull’immigrazione il quale prevede che «gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno», siano «equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti». (S.B.)

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