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Ritorneremo il 20 agosto

Primo piano di giovane sorridenteLa nostra redazione si prende qualche settimana di vacanza, pur potendo pubblicare, anche in questo periodo, eventuali “Ultim’Ora” particolarmente significativi.
Torneremo a pieno regime da martedì 20 agosto e per salutare i Lettori prima di questa pausa – con una buona notizia e un bell’auspicio per il futuro – abbiamo scelto di citare Andrea Marrocu, Eleonora Secci e Michela Epis, tre giovani studenti sardi con disabilità di Guspini (Provincia del Medio Campidano), freschi “centini” i primi due, ovvero diplomati con il massimo dei voti, “novantina” la terza, agli esami di maturità negli Istituti Superiori della zona.
Andrea ha la sindrome di Down, Eleonora gravi problemi uditivi e cognitivi, Michela una grave disabilità visiva e non possiamo che far nostro quanto scritto il 20 luglio nel giornale «L’Unione Sarda», da Santina Ravì, che parla di «perfetta integrazione», da parte di «alunni disabili con grinta, buona volontà, impegno costante, determinazione, esempi di solidarietà, altruismo, generosità, rispetto verso tutto e tutti».

Ricordando infine che sono naturalmente a disposizione dei Lettori i nostri ampi archivi, divisi per argomento, concludiamo con un’altra citazione che – visto il periodo e l’occasione – ci sembra quanto mai opportuna, ovvero quella dell’articolo 30 (Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all’accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:
(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

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