Il caso di Jessica: un doveroso ripensamento

Si configura come un caso di forza maggiore, secondo Salvatore Nocera, quello di Jessica Cardamuro, la giovane maggiorenne con disabilità cui è stata respinta la domanda di frequenza a una scuola superiore, perché ultradiciottenne, dal momento che a causa di gravi problemi di salute, non aveva potuto accedere prima dei 9 anni alla scuola primaria. L’Amministrazione Scolastica, quindi, dovrebbe eccezionalmente derogare alle norme vigenti

Alunna con disabilità in aula affollataIeri pomeriggio, 11 settembre, ho partecipato alla trasmissione La vita in diretta di RAI Uno, per discutere del caso di Jessica Cardamuro, la giovane maggiorenne con disabilità di Bacoli (Napoli) alla quale è stata respinta la domanda di frequenza a una scuola superiore perché ultradiciottenne. Ciò in base alla Circolare Ministeriale 96/12, che vieta tali iscrizioni a tutti gli adulti, con o senza disabilità, consentendo invece la frequenza dei corsi per adulti, nei quali agli alunni con disabilità sono garantiti tutti i diritti previsti per i corsi del mattino.
In quella trasmissione ho ribadito quanto già detto e scritto più volte in precedenza, difendendo l’opportunità della Circolare citata, perché essa si fonda sul principio di una migliore educazione scolastica svolta tra persone della stessa età, principio scaturito dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01, secondo la quale è interdetta la frequenza ai corsi di scuola media del mattino agli alunni che abbiano superato la maggiore età.

Dopo la trasmissione di RAI Uno, ho ricevuto però una telefonata di Antonio Nocchetti, presidente dell’associazione napoletana Tutti a Scuola – che nella mattinata del 17 settembre, tra l’altro, organizzerà una manifestazione a Roma, davanti a Palazzo Montecitorio, contro i tagli alla scuola pubblica – il quale mi ha precisato che da bambina la giovane donna con disabilità aveva potuto iniziare la frequenza della scuola elementare solo dopo i 9 anni di età, a causa di una grave situazione di salute e quindi era pervenuta all’iscrizione alle scuole superiori solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età.
A questo punto mi vedo costretto a un ripensamento logicamente dovuto. Infatti, la Circolare Ministeriale 96/12 – che condivido – è stata scritta per evitare fenomeni di inutili ripetenze o ritardi nello svolgimento del percorso scolastico, che creano disarmonie nella coeducazione che tendenzialmente deve avvenire fra coetanei. Nel caso di specie, però, ci troviamo in presenza di una situazione di forza maggiore che ha impedito all’alunna di frequentare fin dai 6 anni la scuola elementare. Pertanto il ritardo determinatosi al momento di frequenza della scuola superiore non è colpevole, ma necessitato.
Questo mio ragionamento, per altro, non è condizionato dal fatto che si tratta di un’alunna con disabilità. Infatti, da persona con disabilità visiva, sono contrario a forme di pietismo, perché credo nell’uguaglianza dei diritti e quindi dei doveri. Né mi convincono le argomentazioni secondo cui molti alunni con disabilità – anche se ormai adulti – hanno strutture corporee e mentali “da bambini” e quindi possono frequentare normalmente con compagni più giovani di età. Se dovessimo infatti accettare tali ragionamenti, moltissimi dei nostri alunni con disabilità dovrebbero continuare “per sempre” a frequentare la scuola dell’infanzia.

Ciò che invece mi costringe a un ripensamento su questo caso specifico è il fatto che la forza maggiore che ha impedito la frequenza scolastica nei tempi normali, impedisce oggi l’applicazione a questa giovane donna della citata Circolare. Uno spunto interpretativo in tal senso ci viene dal Decreto Legislativo 297/94, il quale, nel fissare inderogabilmente a 6 anni l’inizio dell’obbligo scolastico, consente eccezionalmente una deroga in caso di straordinarie ragioni. Ebbene, il particolare stato di salute che ha impedito la frequenza scolastica di questa alunna è una “straordinaria ragione di deroga” che può estendersi anche al limite dei 18 anni per l’iscrizione alle scuole superiori.
Ritengo quindi che l’Amministrazione Scolastica possa eccezionalmente derogare al corretto principio fissato nella Circolare 96/12, consentendo alla giovane la normale frequenza della scuola del mattino.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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