Ma la ripetenza è un diritto?

Una riflessione di Salvatore Nocera, che prende spunto da un articolo pubblicato sul nostro giornale, «per chiarire bene i fondamentali dell’inclusione che, in questi ultimi anni, si stanno notevolmente offuscando, sia da parte del Ministero – che accetta la delega dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno – sia da parte di talune famiglie, che hanno una visione individualistica e non più corale dell’inclusione»

Alunni impegnati in una prova INVALSILeggo in «Superando.it» l’articolo di Stefania Carboni intitolato La vittoria a metà di Alberto, giovane con autismo, nel quale si riferisce di una Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia, sede di Lecce – invero credo si tratti di un’Ordinanza Sospensiva – che ha riammesso a ripetere il quinto anno di una scuola superiore un alunno con disabilità che seguiva un PEI (Piano Educativo Individualizzato) differenziato.
Non ho letto l’Ordinanza e quindi mi permetto di riferire a caldo le mie impressioni di dissenso dalla stessa. Intanto, si comprende perché il provvedimento abbia ammesso l’alunno solo sino al mese di aprile del 2014, poiché in tale data ci sarà la discussione di merito del ricorso. Come mai, però, il TAR non ha precisato che l’alunno dovesse avere tutti i diritti degli alunni con disabilità, a partire dal sostegno didattico, che attualmente viene negato dalla scuola?

Ciò che però mi lascia soprattutto perplesso è lo svolgimento dei fatti, interpretati alla luce della normativa vigente. L’alunno, infatti, d’intesa con la scuola, non si è presentato agli esami e la scuola stessa gli ha rilasciato l’attestato con i crediti formativi, previsto per coloro che svolgono un PEI differenziato. Per legge, un alunno che non si presenta agli esami viene bocciato, ma ciò non gli dà diritto alla ripetenza; questa, infatti, dipende da una Delibera del Collegio dei Docenti che può essere positiva o negativa. Quindi qui manca un passaggio fondamentale che è appunto la Delibera del Collegio dei Docenti che nega la ripetenza.
A mio avviso, una ripetenza col PEI differenziato non ha senso, poiché le ripetenze servono in un tempo più lungo a far raggiungere gli obiettivi minimi dei programmi ministeriali, mentre il PEI differenziato, per sua stessa definizione, non deve raggiungere tali obiettivi.
Un’altra anomalia è poi costituita dal fatto che la scuola ha rilasciato l’attestato, il quale deve invece arrivare dalla Commissione di Esami e, se l’alunno non si presenta agli esami, perde il diritto ad avere anche l’attestato.

Ma veniamo alle motivazioni dell’Ordinanza, così come riferite dall’articolo ripreso da «Superando.it»: «I genitori – vi si legge – non ci stanno […] e  presentano richiesta di sospensiva al TAR di Lecce e i Giudici danno ragione alla famiglia, sostenendo che l’allontanamento del giovane dall’ambiente scolastico “potrebbe rivelarsi particolarmente pregiudizievole per il ragazzo, avuto riguardo al suo stato di salute psichica”. Non solo, secondo la Sentenza, “la mancata frequentazione della scuola dove il giovane risulta essere ben integrato, può ripercuotersi negativamente sullo sviluppo e il consolidamento delle sue capacità relazionali”». A chi poi obietta che l’alunno verrebbe in tal modo “parcheggiato”, la famiglia replica che: «Noi non parcheggiamo nessuno. Alberto fa canto, danza, tiro con l’arco, ippoterapia. Per noi è un percorso di riabilitazione».
Ebbene, sia la motivazione dell’Ordinanza che la spiegazione della famiglia mostrano un palese e totale travisamento del senso dell’inclusione previsto dalla nostra normativa. Infatti, se l’inclusione servisse solo a garantire un ambiente affettivamente accogliente per gli alunni con disabilità, essi potrebbero rimanere in classe senza limiti di età; se inoltre le attività svolte da un alunno sono quelle indicate dalla famiglia, non si vede a cosa possa servire un anno in più per migliorare gli apprendimenti dell’alunno, che si possono realizzare benissimo in centri sportivi, culturali, teatrali e centri diurni.
La scuola, anche e soprattutto per gli alunni con disabilità, deve garantire una crescita «negli apprendimenti scolastici», come recita l’articolo 12, comma 3 della Legge 104/92, ovviamente a seconda delle effettive capacità di ciascuno.
Infine, a scuola non si fa né può farsi riabilitazione, perché si fa educazione e istruzione. Per questo c’è stata l’importantissima Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale e per questo le nostre Associazioni si battono per garantire un ciclo di studi sino al compimento delle scuole superiori come per tutti i compagni senza disabilità.

Dubito, a questo punto, che la Sentenza di merito, tenendo conto di queste argomentazioni, potrà accogliere il ricorso. Se lo accogliesse, sarò curioso di conoscere le motivazioni, che difficilmente coincideranno con la pluriennale cultura dell’inclusione scolastica in Italia.
So che queste mie parole solleveranno dibattito, ma è bene che esso ci sia, anche per chiarire bene i fondamentali dell’inclusione che, in questi ultimi anni, si stanno notevolmente offuscando, sia da parte del Ministero – che accetta la delega dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno – sia da parte di talune famiglie, che hanno una visione individualistica e non più corale dell’inclusione.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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