Servono altri passaggi per l’applicazione del nuovo ISEE

Alcune doverose precisazioni – rispetto a una serie di notizie non vere, circolate nei giorni scorsi – per spiegare perché nessun Ente, di fronte alle richieste di prestazioni sociali agevolate, potrà ancora richiedere il nuovo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), fin quando il procedimento regolamentare non sarà completato. E a tutt’oggi mancano alcuni passaggi di portata non certo trascurabile

Donna bionda che intima lo stop con la mano destraCi sembrano doverose alcune precisazioni sulla questione del nuovo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), soprattutto a seguito della diffusione di alcune informazioni riportate in internet e riprese, nei giorni scorsi, anche da varie persone ad esempio in Facebook.
In sostanza, si è potuto leggere che «dall’8 febbraio tutti coloro che tenteranno di accedere a condizioni agevolate per prestazioni sociali dovranno presentare il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, come regolamentato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.19 del 24-1-2014».
Ebbene, dobbiamo subito dire che tale affermazione non è corretta. L’8 febbraio, infatti, è stata sì la data di entrata in vigore di quel Decreto, ma perché il nuovo ISEE entri a regime sono necessari ulteriori passaggi. Non è quindi vero che le persone interessate dalle prestazioni sociali agevolate debbano, a partire dall’8 febbraio, correre ai Centri di Assistenza Fiscali (CAF), per richiedere il nuovo ISEE, anche perché, tra le altre cose, i modelli per le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) non esistono ancora.
Il primo passaggio, infatti, dovrà essere appunto l’approvazione – con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INPS e sentiti l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la Protezione dei Dati Personali – del modello DSU, quello sul quale vengono inseriti i dati per il calcolo dell’ISEE. E per l’emanazione di tale provvedimento, il Decreto fissa novanta giorni di tempo.
Trascorsi quindi trenta giorni dalla pubblicazione del modello, le DSU potranno essere rilasciate solo con i nuovi criteri e a quel punto sì che le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente a quella data saranno effettivamente erogate sulla base dell’ISEE rivisto ai sensi del nuovo Decreto.
Entro la stessa data, poi, gli Enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Università ecc.) dovranno emanare gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni, in conformità con le disposizioni del Decreto. Questo significa che dovranno fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza.
Nel frattempo, le prestazioni già in essere al momento dell’entrata in vigore del nuovo Decreto, continueranno ad essere erogate secondo la normativa previgente, fino a quando gli Enti competenti non avranno emanato i nuoti atti regolamentari e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè non oltre l’8 febbraio 2015).

Si può pertanto concludere dicendo che l’INPS e i Ministeri coinvolti stanno tentando di “sbrogliare” la complicata “matassa” delle variabili regolamentari, per trasformarle in un modello tutt’altro che semplice e di sviluppare il conseguente software.
Che riescano a rimanere nei tempi previsti dal Decreto è tutto da vedere. Per ora permangono le vecchie Dichiarazioni Sostitutive Uniche e le vecchie regole del precedente ISEE e nessun ente può richiedere quello nuovo, fintantoché il procedimento regolamentare non sarà completato. (Carlo Giacobini)

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