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Le indennità non sono redditi, i servizi sono diritti

Realizzazione grafica con vari parallelepipedi e sopra altreattante persone. Quella con disabilità è più in basso di tutti«Il nuovo ISEE dovrebbe essere uno strumento per favorire l’equità tra i cittadini, ma come può essere equo uno strumento che considera come redditi indennità e provvidenze che già non riescono a colmare il divario esistente – anche in termini economici e di rischio povertà – tra i cittadini con e senza disabilità, e che rischia di limitare l’accesso a servizi essenziali e peggiorare le condizioni di vita delle persone con disabilità?».
Sono parole pronunciate da Roberto Speziale, presidente nazionale dell’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), in una nota successiva all’entrata in vigore, l’8 febbraio scorso, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/13, che ha fissato il nuovo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), strumento necessario per accedere a prestazioni sociali agevolate, per la cui messa a regime, per altro, sono ancora necessari alcuni passaggi regolamentari di portata non trascurabile, come abbiamo segnalato nei giorni scorsi.
In particolare, l’iniziativa dell’ANFFAS – che dà seguito a un’azione esercitata ormai da tempo da tale Associazione su questo importante tema – intende «portare all’attenzione della collettività tutta e degli interlocutori politico-istituzionali una serie di richieste ben precise, fondate in primo luogo sul rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, documento che è Legge in Italia dal 2009 [Legge 18/09, N.d.R.]».
«Sono richieste dettagliate – sottolinea Speziale – e soprattutto fondamentali per la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, una vita che merita pari diritti e opportunità e non continue vessazioni. Ed è proprio per l’importanza che tali punti rivestono che siamo pronti a una grande mobilitazione se quanto esposto non sarà accolto e accettato da chi di competenza».

Ricordando infine che sulla questione del nuovo ISEE è stato avviata in queste settimane anche la procedura per un ricorso collettivo nazionale, proponiamo qui di seguito l’elenco delle richieste formulate dall’ANFFAS:

– Non computare nella condizione economica del richiedente e della sua famiglia, utile per la determinazione dell’ISEE, gli emolumenti economici ricevuti da uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare per invalidità e/o condizione di disabilità o non autosufficienza, abrogando quindi, sul punto, l’articolo 5 del Decreto Legge 201/11 (il cosiddetto “Decreto Salva Italia”). È infatti assurdo e infondato pensare che tali emolumenti siano una fonte di arricchimento per la famiglia.
– Eliminare dalla definizione di «prestazioni sociali agevolate», di cui all’articolo 1 del DPCM 159/13, la previsione che esse siano «limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica». Non si può infatti limitare in base alla sola condizione economica l’accesso a servizi essenziali per la qualità di vita e il rispetto dei diritti umani dei cittadini (come un Centro Diurno può ad esempio essere, per una persona con disabilità).
– Eliminare nell’articolo 6 del DPCM 159/13 il rinvio al successivo articolo 7, che prevede il calcolo dell’ISEE familiare – salvo straordinarie situazioni – per i minori con disabilità non autosufficienti fruitori di prestazioni socio-sanitarie, evitando così una possibile disparità tra maggiorenni con disabilità (frequentanti, ad esempio, Centri Diurni e che per usufruire di tale servizio potrebbero dichiarare solo l’ISEE derivante dalla somma delle condizioni economiche proprie e dell’eventuale coniuge e/o figli e non dei genitori o dei fratelli) e minori con disabilità fruitori dello stesso servizio, per i quali si dovrebbe dichiarare una condizione economica pari a quella dell’ISEE familiare.
– Eliminare dall’articolo 2 del DPCM 159/13 le previsioni – del tutto contrastanti con il dichiarato valore del nuovo calcolo dell’ISEE quale livello essenziale delle prestazioni -, secondo le quali rimangono comunque «salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie» e la possibilità per gli Enti Locali di selezionare, con ulteriori criteri rispetto a quello dell’ISEE, il novero dei beneficiari per l’accesso alle suddette prestazioni anche «tenendo conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari». L’ISEE, infatti, è un livello essenziale delle prestazioni e di conseguenza non può essere derogato dalla legislazione regionale le cui competenze in materia non possono discostarsi dal livello già individuato, se non per creare condizioni migliorative. Inoltre, gli enti erogatori non possono usare dei criteri diversi e ulteriori rispetto a quello dell’ISEE, per regolamentare l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
– Introdurre direttamente nel nuovo DPCM la previsione di una o più soglie (anche calcolate in termini percentuali rispetto all’ISEE finale), al di sotto delle quali le prestazioni sociale agevolate siano sempre erogate e a titolo gratuito.
– Eliminare dall’«Elenco delle prestazioni sociale agevolate condizionate all’ISEE», allegato al Decreto Ministeriale dell’8 marzo 2013 recante Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli del’ISEE, le prestazioni inerenti: il servizio socio-educativo scolastico e il supporto all’inserimento lavorativo. È infatti inammissibile che si possano condizionare i servizi a supporto della frequenza scolastica degli alunni con disabilità o stranieri alle condizioni economiche della famiglia dell’alunno. L’istruzione è un diritto costituzionale di tutti e non può essere negata o limitata. Ugualmente, non possono essere determinati dalle condizioni economiche i supporti a sostegno dell’inserimento lavorativo.
– Prevedere un meccanismo di indicizzazione delle spese e franchigie che, come componenti negative, concorrono, ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 159/13, a determinare, abbassandola, la situazione reddituale finale del richiedente e sua famiglia.
– Re-Inserire nella scala di equivalenza di cui all’Allegato 1 del DPCM 159/13 (con la quale si individua il dividendo finale rispetto alla somma delle situazioni economiche, reddituali e patrimoniali, dei singoli componenti il nucleo familiare) la maggiorazione del dividendo pari a 0,50% per ogni componente con invalidità superiore al 66%. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@anffas.net.

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