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Assunzioni obbligatorie, giurisprudenza e vincoli di spesa

Donna con disabilità al lavoroEra stata una lunga battaglia, quella condotta da tante organizzazioni di persone con disabilità, contro quel discusso Parere espresso nel maggio dello scorso anno dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, che aveva di fatto bloccato le assunzioni delle cosiddette “categorie protette” nella Pubblica Amministrazione, nei confronti delle quali la Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) prevede particolari tutele.
La svolta positiva era poi arrivata – come avevamo riferito qualche tempo fa – con il Decreto Legge di razionalizzazione della Pubblica Amministrazione, convertito con modifiche nella Legge 125/13. Altre conferme si possono quindi individuare – grazie anche all’approfondimento che qui di seguito proponiamo – in più di un provvedimento adottato dalla Corte dei Conti.

L’articolo 7, comma 6 del Decreto Legge 101/13, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recita: «Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerari età».
Nello specifico si dispone che, per i datori di lavoro pubblici, la base di computo da prendere in considerazione per il calcolo del numero di soggetti da assumere nell’ambito delle categorie protette sia costituita, anziché dal numero effettivo di dipendenti, dalla dotazione organica, come rideterminata secondo la legislazione vigente.

Altra importante novità, introdotta in sede di conversione in legge, è che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assumere il personale appartenente alle categorie protette a tempo indeterminato.
Come evidenziato dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Puglia), con la Deliberazione n. 13 del 21 gennaio 2014, il Legislatore ha, in tal guisa, riconosciuto alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99 una maggiore tutela, sia in relazione alla possibilità di accesso (rideterminazione del quantum e possibilità di assumere anche in caso di sovrannumero), che con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro (contratti a tempo indeterminato).

Tra i divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, si ricorda quello posto dall’articolo 76, comma 4 del Decreto Legge 112/08, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva stabilito come, in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno nell’esercizio precedente, venisse fatto divieto agli Enti Locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Veniva altresì fatto divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurassero come elusivi della presente disposizione.
Come evidenziato dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia), nel Parere n. 45 del 12 febbraio 2013, la disposizione proibitiva in questione presenta una valenza «alquanto rigorosa e categorica», rafforzata dal tenore testuale della norma («a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale»).
E tuttavia, in forza della deroga introdotta dal Decreto Legge 101/13 – di cui si è detto inizialmente – la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (Parere n. 61 del 10 febbraio 2014) conclude che il divieto di procedere ad assunzioni, in capo ad un Ente Locale che non abbia rispettato il Patto di Stabilità interno, non si estenda alla quota imposta dalla legislazione in materia di “categorie protette”. Resta comunque fermo che tali assunzioni debbano avvenire nei limiti delle quote di riserva di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 68/99.

In realtà, già precedentemente all’intervento normativo “espresso”, un consolidato orientamento della Magistratura Contabile aveva sostenuto la prevalenza dell’obbligatorietà delle assunzioni anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni, in quanto espressione di un diritto indisponibile e costituzionalmente tutelato, rispetto ai limiti di spesa posti a base del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della finanza pubblica.
Ci si riferisce alla Deliberazione n. 49 del 1° luglio 2011, prodotta dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (in sede consultiva), che già avevano sostenuto come il divieto di procedere a nuove assunzioni, in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno, non potesse essere esteso alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99.

L’unica “eccezione”, dunque, alla deroga disposta dal Decreto Legge 101/13 sembra essere rappresentata dal divieto posto in capo alle Province di assumere. L’articolo 16, comma 9 del Decreto Legge 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 [la cosiddetta “Norma di spending review”, N.d.R.] stabilisce infatti il divieto, in capo alle Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, ha ribadito (Delibera n. 25 del 14 ottobre 2013) il divieto per le Province di assumere personale a tempo indeterminato, in quanto il processo di riordino delle stesse non appare né arrestato, né abbandonato. Il divieto è assoluto e investe anche i lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d’obbligo di cui alla Legge 68/99.
Infine, come sostenuto in precedenza anche dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (Delibera n. 417 dell’11 settembre 2012), stante la possibile soppressione dell’Ente datore di lavoro, il Legislatore ha ritenuto corretto e doveroso cristallizzare la struttura burocratica dello stesso. Si tratta, dunque, di una disposizione che esula da motivazioni strettamente finanziarie – quale, appunto, può essere quella relativa al mancato rispetto del Patto di Stabilità interno -, per collocarsi su un piano di razionalità organizzativa.

Ringraziamo Sandro Paramatti per la segnalazione.

Responsabile del Servizio Partecipazioni Societarie della Provincia di Salerno. Il presente approfondimento è già apparso nella testata «Studio Cataldi – Quotidiano Giuridico.it», con il titolo “Le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica”. Viene qui ripreso, con alcuni lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

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