Nessun problema per i tirocini degli alunni con disabilità

Una legge del 2012 sembrava aver reso molto difficili i tirocini di lavoro e gli stage in azienda, durante l’anno scolastico, che molte scuole fanno svolgere agli alunni, tra i quali anche quelli con disabilità. Un successivo Accordo Stato-Regioni ha tuttavia fatto sì che i titolari delle imprese e i dirigenti scolastici possano continuare senza problemi su questa strada, che facilita l’orientamento degli alunni stessi verso il mondo del lavoro

Giovane con autismo dell'Associazione AGRABAHDa tempo molte scuole superiori fanno svolgere agli alunni – tra i quali anche quelli con disabilità -, tirocini di lavoro e stage durante l’anno scolastico per periodi più o meno lunghi. Questa si è dimostrata infatti una buona prassi che può facilitare l’orientamento degli alunni stesso verso il mondo del lavoro al termine degli studi.
Tali tirocini e stage si realizzano sulla base di accordi tra la scuola e le imprese. A seguito però dell’approvazione della Legge 92/12 e della conseguente riforma dei tirocini di lavoro, sono sorti alcuni problemi che hanno messo in allarme coloro i quali offrono le attività di tirocinio e conseguentemente le scuole. Infatti, tale norma stabilisce (articolo 1, comma 34) che per il tirocinio di lavoro debba essere pagato un compenso (anche forfettario), al tirocinante e il comma 35 determina salate sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori; ciò, ovviamente, al fine di evitare forme di lavoro nero o comunque di sfruttamento dei lavoratori.

A seguito quindi di quella Legge molte imprese, che prima favorivano tirocini “curricolari” nei confronti di alunni con disabilità nelle proprie strutture, adesso rifiutano tali opportunità alle scuole richiedenti.
E tuttavia, il problema appare facilmente risolvibile, a seguito dell’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, contenente le Linee-Guida per l’attuazione della citata Legge 92/12, riguardo appunto ai tirocini di lavoro. Tale accordo, infatti, nel punto b) della Premessa, esclude espressamente dalla normativa i tirocini curricolari, nel modo che segue: «Non rientrano tra le materie oggetto delle linee guida: a) i tirocini curricolari promossi da Università, Istituti Scolastici, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione […]».
Pertanto i titolari delle imprese non devono temere alcuna sanzione nel caso in cui non paghino un compenso agli studenti – con e senza disabilità – durante il tirocinio curricolare e i dirigenti scolastici possono serenamente continuare a stipulare intese volte allo svolgimento di detti tirocini». (Salvatore Nocera)

Ringraziamo per la collaborazione l’AIPD di Lecce (Associazione Italiana Persone Down).

Please follow and like us:
Pin Share
Stampa questo articolo