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La sessualità e la “banalità del bene”

Pieter Bruegel il Vecchio, "Danza nuziale", 1566, Detroit Institute of Arts

Pieter Bruegel il Vecchio, “Danza nuziale”, 1566, Detroit Institute of Arts

Mentre leggo sul blog di Maximiliano Ulivieri, una persona con disabilità, della presentazione di un Disegno di Legge sul tema della cosiddetta “assistenza sessuale” ai disabili, mi torna in mente un vecchio scambio di opinioni ospitato anch’esso da «Superando».
«Ma perché la Convenzione non parla di sesso?», si domandava nel 2010 non senza sgomento Bruno Tescari, uno dei fondatori della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), scomparso nel 2012. Tescari individuava in questa lacuna «un vuoto pericoloso nella sfera dei diritti umani» (grassetto nel testo originale).
Già a suo tempo notai come questa affermazione non fosse vera. Infatti, pur non dedicando a questo tema uno specifico articolo, la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata dall’Italia con la Legge 18/09), parla di sessualità sia in modo esplicito l’articolo 25 stabilisce espressamente che alle persone con disabilità debbano essere forniti «[…] servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva […]» -, sia in modo implicito. Nel Preambolo, ad esempio, si sottolinea «la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità»; inoltre, l’articolo 23 – sempre a titolo di esempio – sancisce e tutela il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti. Esso riconosce e tutela anche il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra le nascite e di avere accesso, in modo appropriato secondo l’età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, fornendo i mezzi necessari ad esercitare tali diritti.
È ovvio, quindi, che non si può parlare di prospettiva di genere o del diritto di sposarsi ed avere figli, senza fare riferimento, implicitamente, alla natura carnale e sessuata delle persone con disabilità.

Ma perché mi torna in mente quello scambio di opinioni? Perché interrogarsi su cosa dice la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità riguardo a un certo tema dovrebbe essere una sorta di abitudine mentale per chi vuole proporre iniziative in tema di disabilità.
Ma quali sono le indicazioni in tema di sessualità fornite dalla Convenzione? Essa non fornisce indicazioni specifiche, si limita a trattare le persone con disabilità come soggetti sessuati, ma già questa, per chi vuole intenderla, è un’indicazione: infatti, le discriminazioni in àmbito sessuale cui sono soggette molte persone con disabilità derivano principalmente dalla circostanza di non essere riconosciute e trattate come soggetti sessuati.
Allora, forse, bisognerebbe partire da qui, da un lavoro sulle rappresentazioni, la cultura e gli stereotipi relativi alla persona con disabilità e alla sua natura carnale e sessuata.

Cosa propone invece il Disegno di Legge in tema di sessualità? L’istituzione della «figura dell’assistente per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle persone disabili o assistente sessuale», definita come un/una operatore/trice che «a seguito di un percorso di formazione di tipo psicologico, sessuologico e medico, dovrà essere in grado di aiutare le persone con disabilità fisico-motoria e/o psichico/cognitiva a vivere un’esperienza erotica, sensuale o sessuale e a indirizzare al meglio le proprie energie interne spesso scaricate in modo disfunzionale in sentimenti di rabbia e aggressività». Lo stesso articolo «affida al Ministro della Salute la definizione, con proprio decreto, delle linee guida per la promozione e il coordinamento degli interventi regionali individuati dalla legge».
Ebbene, questa impostazione non suggerisce l’idea di un intervento culturale, ma, legando la sessualità alla salute, evoca piuttosto un approccio di tipo medico/sanitario.
Riflettendo su questi aspetti mi vengono dunque in mente una serie di considerazioni.
Innanzitutto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità prima (con l’ICF, La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, del 2001), e le Nazioni Unite poi (con la già citata Convezione, del 2006), hanno sancito il superamento del modello medico, in favore di uno bio-psico-sociale nel quale venga attribuita rilevanza anche agli aspetti personali, relazionali e ambientali.
La seconda considerazione è che il Disegno di Legge in tema di assistenza sessuale sembra far riferimento a un modello ormai superato. Infatti, anche volendo considerare buona l’idea che la sessualità delle persone con disabilità debba essere considerata una “faccenda medica” (cosa tutta da dimostrare), si pongono comunque una serie di questioni.
In Italia, a differenza che in altri Paesi europei, il lavoro di chi offre prestazioni sessuali remunerate non è riconosciuto e disciplinato da nessuna norma. Solleva pertanto molte perplessità che esso debba essere riconosciuto solo in funzione delle persone con disabilità. Non solo perché non si capisce come mai dai potenziali fruitori di questo servizio verrebbero esclusi alcuni/e disabili (il servizio non sarebbe rivolto a tutti i/le disabili indistintamente) e tutte le altre persone con difficoltà sessuali, ma anche perché riconoscere tale lavoro a partire dalle esigenze di una specifica clientela sancirebbe di fatto la preminenza delle esigenze degli utenti/clienti, rispetto a quelle di riconoscimento e tutela di chi, liberamente, ha scelto questo tipo di lavoro, e si batte da anni perché venga riconosciuto come tale.
Va per altro osservato che la mercificazione dei corpi (soprattutto di quelli femminili) è stata sempre accompagnata da forme di sfruttamento e violenza, e che pertanto le resistenze alla legalizzazione dello scambio sesso-economico non sono liquidabili come semplice “perbenismo” o “bigottismo” (che pure esistono).
È pur vero però che il “lavoro sessuale” esiste da sempre e che probabilmente proprio la mancanza di una sua disciplina specifica, e il suo confinamento in una “zona grigia” ai margini della società, rappresenta un terreno fertile per il proliferare dei tristemente noti e documentati fenomeni di sfruttamento e violenza che spesso lo accompagnano. Tanto che verrebbe da chiedersi se, forse, a questo punto, sarebbe meglio ragionare in termini di “male minore”.

Antonio Canova, "Amore e Psiche", particolare

Particolare del bacio nel celebre gruppo scultoreo “Amore e Psiche” di Antonio Canova

Nonostante poi la figura dell’assistente sessuale si collochi nell’ambito degli scambi sesso-economici, chi promuove il riconoscimento di questa figura insiste molto nel marcare la distanza dalla prostituzione. Nella versione italiana, per l’assistente sessuale è previsto un corso preparatorio di quasi seicento ore con sessuologi, psicologi e medici; è prevista inoltre l’esplorazione manuale del corpo e l’instaurazione con il/la cliente di un rapporto empatico, ma non sono ammessi rapporti completi (non è prevista, infatti, alcuna tipologia di contatto a rischio contagio, scambio di fluidi, né penetrazione). Questi sembrano essere i necessari distinguo.
Rimane invece da capire perché chi promuove questa figura consideri eticamente sostenibile lo scambio sesso-economico erogato dall’assistente sessuale, mentre, a giudicare dalle energie spese nel differenziarsi da prostitute e prostituti, non riconosce uguale dignità alle prestazioni sessuali remunerate erogate da queste/i ultime/i. Se riteniamo infatti che lo scambio sesso-economico – quando è liberamente scelto – sia eticamente sostenibile, allora dovrebbe essere tale sia nell’assistenza sessuale che nella prostituzione. Se invece non lo consideriamo eticamente sostenibile, allora tale è per entrambe le attività. E tuttavia, anche nel caso di accoglimento della prima ipotesi (ossia quella secondo cui lo scambio sesso-economico liberamente scelto sia eticamente sostenibile), va comunque valutato e stabilito se l’aiuto sessuale (non solo per le persone disabili) debba rientrare tra le funzioni e le responsabilità dello Stato, o se invece debba rimanere confinato nell’àmbito della sfera privata.

Ma torniamo per un attimo alla sessualità come questione medica. Il già citato articolo 25 della Convenzione ONU stabilisce che alle persone con disabilità debbano essere forniti «servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone». Stessa varietà e stessa quantità, dunque. Ma il Disegno di Legge prevede servizi che non sono forniti a nessun’altra persona oltre a una ristretta rosa (ancora da definirsi) di persone con disabilità. Questa impostazione suggerisce l’idea che la sessualità delle persone con disabilità sia diversa da quella di tutte le altre persone, che per relazionarsi sessualmente con esse occorra studiare ed essere formati in modo specifico, che servano percorsi e canali dedicati… ma tutto questo sembra decisamente poco inclusivo. L’inclusione è un principio rinunciabile? Pensiamoci bene. Molto bene.

Brunella Casalini dell’Università di Firenze osserva che «nei paesi dove la prostituzione è riconosciuta come lavoro esistono sia assistenti sessuali donne che assistenti sessuali maschi che esercitano con donne e con uomini, indipendentemente dal loro orientamento sessuale; tuttavia, è vero che la domanda continua ad essere prevalentemente maschile» (B. Casalini, Disabilità, immaginazione e cittadinanza sessuale, in «Etica e politica», n. 2, 2013).
La caratteristica che la domanda continui ad essere prevalentemente maschile dipende, verosimilmente, da un fattore storico-culturale: nelle diverse epoche, infatti, il sesso a pagamento è sempre stato utilizzato quasi esclusivamente per la soddisfazione del piacere maschile. Possiamo dunque convenire che esso è centrato su un’idea maschile di sessualità. La circostanza che il Disegno di Legge sull’assistenza sessuale, nella sostanza, si conformi a questa idea maschile di sessualità, lascia trasparire come sia stata disattesa la sottolineatura contenuta nel Preambolo della Convenzione ONU in merito alla «necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità».
Questo aspetto risulta più chiaro con un esempio. Se chiedessimo soldi allo Stato per produrre abiti per le persone che non se li possono permettere, e producessimo solo abiti femminili, gli uomini avrebbero tutte le ragioni di sentirsi discriminati, e tale discriminazione non sarebbe minimamente attenuata dal fatto che essi, se volessero, potrebbero benissimo richiedere e utilizzare quegli abiti. Infatti, quegli abiti, non essendo stati realizzati tenendo conto delle caratteristiche, dei desideri, e della cultura maschile, ben difficilmente, nella generalità dei casi, farebbero sentire a loro agio gli uomini che provassero ad indossarli.
Dunque, tornando alla sessualità delle persone con disabilità, posso trovarmi d’accordo nel considerare anche questo tema come una priorità da perseguire assieme all’inclusione nella scuola, nel lavoro e nella società, all’assistenza, alla Vita Indipendente, alla fornitura degli ausili ecc., ma se priorità dev’essere, che lo sia per donne e uomini, e non solo per questi ultimi.

Da quanto esposto, risulta evidente che l’attività dell’assistente sessuale, ammesso che venga riconosciuta e legalizzata, non può bastare da sola a conseguire la piena inclusione sessuale della persona con disabilità. Senza sottovalutare l’importanza di avere la possibilità di sperimentare l’esperienza del contatto corporeo, dell’autoerotismo e della masturbazione, è chiaro che questa esperienza è ben diversa da quella di mettersi in gioco in una relazione sessuale (con o senza coinvolgimento affettivo).
Per questo è importante lavorare per garantire alla persona con disabilità occasioni d’incontro anche al di fuori dell’ambiente familiare; per istituire nei Consultori Centri d’Ascolto dedicati e un’attività di consulenza specifica rivolta alle stesse persone con disabilità, alle famiglie e agli operatori (si veda ad esempio, in tal senso, il Servizio Affettività e Sessualità del Comune di Torino); e anche per introdurre nelle scuole l’educazione sessuale, all’affettività e al rispetto delle differenze (tutte), la qual cosa servirebbe pure per contrastare le violenze sulle donne e l’omofobia.

Parlando con alcuni partner di persone con disabilità della loro scelta di vivere quelle relazioni, costoro esprimevano motivazioni affini, sintetizzabili con l’espressione «sto bene». Banale? Forse. Esiste una “banalità del bene”, quel fare certe cose solo perché farle fa sentire bene, che arriva dove nessuna Legge potrà mai arrivare. Forse dovremmo prestare ad essa maggiore attenzione.

Il presente testo è già apparso, con il medesimo titolo qui adottato, nel sito del Gruppo Donne UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e viene qui ripreso, con lievi riadattamenti al diverso contenitore, per gentile concessione.

Per approfondire:
Segnaliamo innanzitutto i testi pubblicati dal nostro stesso giornale, qui a fianco riportati (in particolare La sessualità e le parole che “danzano in punta di piedi” di Andrea Pancaldi; Assistente sessuale? Solo se si fa bene di Antonio Giuseppe Malafarina; e Il diritto di non essere usati, neppure per una buona causa di Franco Bomprezzi), oltre all’ampio elenco di testi dedicati alla sessualità e all’affettività delle persone con disabilità, riportato all’interno dello stesso citato contributo di Andrea Pancaldi. Inoltre:

° Presentazione del Disegno di Legge sull’assistenza sessuale ai disabili (pagina ospitata nel blog di Maximiliano Ulivieri, 11 aprile 2014).
° Articolo di Brunella Casalini, Disabilità, immaginazione e cittadinanza sessuale, in «Etica e politica», n. 2, 2013.
° Sito sul tema dell’assistenza sessuale rivolta alle persone con disabilità (realizzato da Maximiliano Ulivieri).
° Sito Loveability.it in tema di sessualità e disabilità (realizzato da Maximiliano Ulivieri).
° Sesso, amore & disabilità: sito di presentazione del film documentario incentrato sul tema della vita sessuale e affettiva delle persone con disabilità. Il documentario è stato realizzato da Adriano Silanus, Priscilla Berardi, Raffaele Lelleri, Jonathan Mastellari e Valeria Alpi, ha una durata di 105 minuti, ed è stato divulgato nel mese di maggio del 2013. Il sito contiene molte informazioni sul progetto, e consente la visione del trailer del film.
° Pagina in tema di sessualità al femminile curata dal Gruppo donne UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).
° Pagina in tema di affettività e disabilità curata dal Gruppo donne UILDM.
° Repertorio di risorse informative in tema di sessualità e disabilità (VRDVirtual Reference Desk), a cura di Andrea Pancaldi e Carlo Ciccaglioni, edito dall’AIAS di Bologna (Associazione Italiana Assistenza Spastici). Contiene la segnalazione di circa trecento risorse; ultimo aggiornamento 31 gennaio 2012.

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