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Piemonte: importante Sentenza sulle prestazioni domiciliari

Mano del Giudice batte il martelletto«Le motivazioni di questa Sentenza dovrebbero costituire per la Giunta della Regione Piemonte la base per l’effettiva promozione delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti, consentendo da un lato a questi nostri concittadini condizioni di vita migliori e più dignitose, e nello stesso tempo realizzando consistenti riduzioni delle spese regionali, come previsto anche dalla Petizione Popolare Nazionale per il diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari per le persone non autosufficienti previste dai LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lanciata da un nutrito Comitato Promotore di Associazioni, guidato dalla Fondazione Promozione Sociale, di cui è in corso la raccolta di adesioni e firme fino al 31 dicembre 2015».
Lo dichiarano in una nota gli esponenti del CSA (Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base) e della Fondazione Promozione Sociale di Torino, in una nota che commenta con soddisfazione la Sentenza 156/15, depositata ieri, 29 gennaio, dalla Seconda Sezione del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Piemonte, con la quale è stato accolto il ricorso di APS (Associazione Promozione Sociale), ULCES (Unione per la Lotta contro l’Emarginazione Sociale) e UTIM (Unione per la Tutela dei Disabili Intellettivi), organizzazioni tutte aderenti al CSA, oltreché dell’ANGSA di Torino (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e del GVA Acqui (Gruppo Volontariato Assistenza handicappati ed emarginati), contro le Delibere della Giunta Regionale del Piemonte 25 e 26/13 e 5/14, provvedimenti annullati dalla Sentenza nelle loro parti sostanziali.

«Quelle Delibere – si legge nella nota diffusa da CSA e Fondazione Promozione Sociale – erano state impugnate perché lesive del diritto esigibile alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari di “aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona” per gli anziani malati cronici non autosufficienti, per le persone colpite da morbo di Alzheimer o altre forme di demenza senile e da disabilità invalidante e non autosufficienza. “Secondo la Regione resistente – ha osservato il TAR nella Sentenza 156/15 – le parole ‘assistenza tutelare alla persona’ si riferirebbero unicamente all’assistenza fornita da operatori in possesso di una specifica formazione professionale, quindi da infermieri o da operatori socio-sanitari: pertanto, la quota a carico del Servizio sanitario non coprirebbe le prestazioni che siano rese da operatori non professionali, con conseguente loro riconduzione negli ‘extra LEA’ e soppressione delle provvidenze economiche fin qui garantite (e loro integrale accollo al comparto assistenziale: utenti e/o Comuni)”. In sostanza, classificando illegittimamente come “extra LEA” tali prestazioni domiciliari, garantite attraverso gli assegni di cura, la Regione Piemonte le aveva negate come diritti, spostando il loro finanziamento sul comparto assistenziale, quindi regolato da criteri di discrezionalità e beneficenza, legato cioè alla disponibilità di risorse stanziate. Invece, il TAR ha confermato che le “prestazioni fornite da persone prive di un attestato professionale (e quindi diverse dall’operatore sanitario: ad es., assistente familiare, badante, familiari medesimi, ecc.), finalizzate ad assistere il paziente non autosufficiente nei vari momenti della sua vita domiciliare”, sono “da ricondurre ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con conseguente mantenimento del 50% del loro costo a carico del Servizio Sanitario Nazionale».
«Si tratta di una posizione – aggiungono CSA e Fondazione Promozione Sociale – che è stata da sempre sostenuta dalle Associazioni ricorrenti e già espressa anche nella Sentenza 326/13, sempre del TAR Piemonte (pur assolutamente negativa sul tema delle contribuzioni economiche richieste ai parenti), che aveva appunto confermato il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle persone con disabilità alle prestazioni di “assistenza domiciliare”».

Altro fatto non certo secondario evidenziato dalle organizzazioni torinesi è che questa Sentenza «affronta anche il tema della salvaguardia dei diritti esigibili, in contrasto con “le esigenze della finanza pubblica” che non possono portare a “comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” e diritto primario e fondamentale ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione».
Osserva infatti il TAR piemontese: «Se davvero l’esecuzione del programma di solidarietà sancito in Costituzione (e ormai avviato anche dalla Legge che ha previsto i LEA) incontra ostacoli di natura economico-finanziaria per l’obiettiva carenza di risorse stanziabili (vieppiù nello scenario di una Regione sottoposta a piano di rientro dai disavanzi della spesa sanitaria, come il Piemonte), il rimedio più immediato non è la violazione dei LEA ma una diversa allocazione delle risorse disponibili, che spetta alle singole amministrazioni (nel caso, alla Regione) predisporre in modo tale da contemperare i vari interessi costituzionalmente protetti che demandano realizzazione [grassetti nostri in questa e in tutte le precedenti citazioni dalla Sentenza 156/15 del TAR Piemonte, N.d.R.]».
«Non è insomma lecito – viene sottolineato da CSA e Fondazione Promozione Sociale – né invocando l’indisponibilità di risorse, né accordi di rientro dal deficit, negare i LEA e quindi anche “le prestazioni di aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona”».

«Già con l’Ordine del Giorno 1090 – conclude la nota – approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale del Piemonte il 24 settembre 2013 e richiamato costantemente dai ricorrenti nei loro appelli alla Regione affinché ritirasse le Delibere oggi annullate, si impegnava la Giunta Regionale a chiedere al Governo uno stanziamento aggiuntivo a favore del Fondo Sanitario Nazionale, per le prestazioni da fornire alle persone non autosufficienti e per l’abbattimento delle liste d’attesa, oltreché uno stanziamento annuale continuativo per il Fondo delle Non Autosufficienze, da destinare esclusivamente ai Comuni per la loro funzione integrativa. Tali richieste, però, ci risulta non siano mai state portate al Governo. Sulla scorta dunque di questa Sentenza del TAR e anche di quell’altro Ordine del Giorno approvato anch’esso all’unanimità dal Consiglio Regionale n. 142 del 18 dicembre 2014, che aveva chiesto il superamento delle Delibere annullate (come anche di quelle sulle prestazioni socio-sanitarie residenziali, ancora in giudizio al Consiglio di Stato), occorre con la massima urgenza che la Regione chieda le necessarie risorse al Governo e applichi, per le prestazioni socio-sanitarie domiciliari, la Legge Regionale 10/10 (Servizi domiciliari per persone non autosufficienti)». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: info@fondazionepromozionesociale.it.

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